Art. 2. L'art. 21.4 dello statuto e' sostituito dal seguente: "21.4 Per i corsi di studio costituiti col concorso di piu' facolta', nel seguito indicati come corsi di studio interfacolta', il regolamento didattico di ateneo prevede specifiche norme, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al consiglio di corso di studio. Le suddette norme regolano i rapporti del corso di studio interfacolta', sia in fase di prima attivazione che a regime, con le facolta' che concorrono al corso di studio stesso ed ogni altra materia che richieda regolamentazione didattica ed amministrativa specifica, ivi compresi i criteri per l'utilizzazione delle risorse, il coordinamento dell'attivita' didattica e la composizione del consiglio".