Art. 2.
  L'art. 21.4 dello  statuto e' sostituito dal seguente:  "21.4 Per i
corsi di studio costituiti col concorso di piu' facolta', nel seguito
indicati come corsi di studio interfacolta', il regolamento didattico
di ateneo  prevede specifiche  norme, ferme restando  le attribuzioni
assegnate dallo statuto al consiglio di corso di studio.
  Le  suddette  norme  regolano  i   rapporti  del  corso  di  studio
interfacolta', sia in fase di prima  attivazione che a regime, con le
facolta'  che concorrono  al corso  di  studio stesso  ed ogni  altra
materia  che richieda  regolamentazione  didattica ed  amministrativa
specifica, ivi compresi i  criteri per l'utilizzazione delle risorse,
il  coordinamento  dell'attivita'  didattica e  la  composizione  del
consiglio".