Art. 4. All'art. 27 dello statuto e' aggiunto il seguente: "27.10 In fase di prima attivazione di un corso di studio interfacolta' le funzioni del consiglio di corso di studio sono esercitate da un comitato di attivazione costituito inizialmente da rappresentanze di docenti di ciascuna delle facolta' che concorrono al corso di studio stesso. Di tali rappresentanze fanno parte di diritto il preside ed il vicepreside o loro delegati. Il regolamento didattico di ateneo definisce i criteri di composizione, direzione e funzionamento del comitato di attivazione, e le procedure di nomina del medesimo. Entrano progressivamente a far parte del comitato stesso i professori ufficiali degli insegnamenti impartiti nel corso di studio ed i rappresentanti eletti degli studenti iscritti. Il comitato di attivazione decade all'inizio dell'anno accademico nel quale e' attivato l'ultimo anno del corso di studio. In pari data tutte le sue attribuzioni divengono di competenza del consiglio di corso di studio interfacolta'.