Art. 4.
  All'art. 27 dello  statuto e' aggiunto il seguente:  "27.10 In fase
di prima attivazione di un  corso di studio interfacolta' le funzioni
del consiglio  di corso di studio  sono esercitate da un  comitato di
attivazione costituito  inizialmente da rappresentanze di  docenti di
ciascuna delle facolta' che concorrono  al corso di studio stesso. Di
tali  rappresentanze  fanno  parte  di   diritto  il  preside  ed  il
vicepreside o loro delegati.
  Il  regolamento   didattico  di  ateneo  definisce   i  criteri  di
composizione, direzione e funzionamento  del comitato di attivazione,
e le procedure di nomina del medesimo. Entrano progressivamente a far
parte del  comitato stesso i professori  ufficiali degli insegnamenti
impartiti  nel  corso di  studio  ed  i rappresentanti  eletti  degli
studenti iscritti.
  Il comitato  di attivazione decade all'inizio  dell'anno accademico
nel quale e' attivato l'ultimo anno del corso di studio. In pari data
tutte le  sue attribuzioni divengono  di competenza del  consiglio di
corso di studio interfacolta'.