Art. 5.
  L'art. 29 dello statuto viene sostituito dal seguente:
  "Art. 29. Aggregazione temporanea dei corsi di studio.
  Due o  piu' consigli di corso  di studio di una  medesima facolta',
con delibere adottate da ciascuno  di essi a maggioranza assoluta dei
propri  membri,  possono  temporaneamente   aggregarsi  in  un  unico
consiglio di corso di studio avente la composizione e le attribuzioni
che gli competono considerando i  consigli che si sono aggregati come
un unico consiglio di corso di studio.
  Il regolamento didattico di  ateneo stabilisce le norme riguardanti
le modalita'  e la  durata dell'aggregazione  e puo'  stabilire norme
specifiche   sulla  rappresentanza   degli  studenti   nel  consiglio
aggregato di corsi  di studio, anche in deroga a  quanto previsto dal
precedente art. 27.4, lettera d)".