Art. 5. L'art. 29 dello statuto viene sostituito dal seguente: "Art. 29. Aggregazione temporanea dei corsi di studio. Due o piu' consigli di corso di studio di una medesima facolta', con delibere adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono temporaneamente aggregarsi in un unico consiglio di corso di studio avente la composizione e le attribuzioni che gli competono considerando i consigli che si sono aggregati come un unico consiglio di corso di studio. Il regolamento didattico di ateneo stabilisce le norme riguardanti le modalita' e la durata dell'aggregazione e puo' stabilire norme specifiche sulla rappresentanza degli studenti nel consiglio aggregato di corsi di studio, anche in deroga a quanto previsto dal precedente art. 27.4, lettera d)".