Art. 2. Il fabbricante della gru dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata. La predetta gru e' soggetta alle verifiche e ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del cap. III della convenzione sopracitata e dalla sez. 6 della parte II della ris. IMO A. 689 (17). Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 1997 Il comandante generale: Ferraro