Art. 2.
  Il fabbricante  della gru dovra' fornire  all'acquirente il manuale
per  l'addestramento  e per  la  manutenzione  come prescritto  dalle
regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.
  La predetta gru e' soggetta  alle verifiche e ai controlli previsti
dalla regola 48.6 del cap.  III della convenzione sopracitata e dalla
sez. 6 della parte II della ris. IMO A. 689 (17).
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 luglio 1997
                                      Il comandante generale: Ferraro