Art. 2.
  Il fornitore  del salvagente anulare dovra'  fornire all'acquirente
il  manuale per  l'addestramento  e la  manutenzione come  prescritto
dalla regola 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.
  Il predetto  materiale e'  soggetto alle  verifiche e  ai controlli
previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata.
  Il salvagente anualre "Titano 1" avendo  massa inferiore a 4 kg non
e' idoneo  ad essere impiegato con  i segnali fumogeni e  luminosi di
cui alle regole III/31.2 e III/31.3 della SOLAS 74 (83).
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 16 luglio 1997
                                      Il comandante generale: Ferraro