Art. 2.
  Il fornitore delle cinture dovra' fornire all'acquirente il manuale
per l'addestramento e la manutenzione come prescritto dalla regola 51
e 52 del cap. III della SOLAS 73, come emendata.
  Il predetto  materiale e'  soggetto alle  verifiche e  ai controlli
previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata.
  Il salvagente anulare "Titano 1P" avendo  massa superiore a 4 kg e'
idoneo ad essere  impiegato con i segnali fumogeni e  luminosi di cui
alle regole III/31.2 e III/31.3 della SOLAS 74 (83).
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 16 luglio 1997
                                      Il comandante generale: Ferraro