IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento  recante semplifiazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste le  regole 30, 41  e 44  del capitolo III,  della Convenzione
internazione per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74),
come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;
  Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 2 del decreto-legge  21 ottobre 1996 n. 535 convertito
con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista la  domanda della societa'  Adrianaval, con sede  in Trieste,
via Murat 8, intesa ad  ottenere la dichairazione di "tipo approvato"
per  l'imbarcazione di  salvataggio completamente  chiusa del  tipo a
caduta libera denominata "GFF 5.7 M";
  Viste le note datate 10 dicembre 1996 e 2 gennaio 1997 con le quali
il  fabbricante  societa'  Ernst  Hatecke  con  sede  in  Drochtersen
(Germania),   ha  comunicato   il   cambio  del   nome  del   proprio
rappresentante in  Italia da  Societa' ing.  A. Cacciottoli  S.a.S. a
Societa' Adrianaval con sede in Trieste, via Murat, 8;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano navale hanno avuto esito  positivo come da relazione tecnica
n. 96DG21TA  del 12 giugno  1996 trasmessa in allegato  alla suddetta
istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarato di  "tipo approvato"  l'imbarcazione di  salvataggio
completamente  chiusa del  tipo  a caduta  libera  per un'altezza  di
caduta   di   12,20   metri,    misurata   dal   punto   piu'   basso
dell'imbarcazione  sulla   rampa  (inclinata  di  35   )  al  livello
dell'acqua e per un numero massimo  di 19 persone denominata "GFF 5.7
M",  fabbricata dalla  Ernst  Hatecke Gmbh  - Drochtersen  (Germania)
della  quale  e'  rappresentante  in Italia  la  societa'  Adrianaval
sopracitata.
  La predetta imbarcazione dovra'  essere costruita in conformita' al
prototipo sottoposto  agli accertamenti  tecnici citati  in premessa;
nessuna  modifica   potra'  essere  apportata  senza   la  proventiva
autorizzazione di questo Ministero.
  Ogni  imbarcazione   di  salvataggio  deve  essere   fornita  degli
accessori  e dotazioni  prescritte  dalla Convenzione  Solas 74  (83)
sopracitata.
  Ogni imbarcazione di salvataggio di  serie deve essere marcata come
previsto dalla  regola 41.9 del  cap. III della Convenzione  Solas 74
(83) ed inoltre in modo chiaro indelebile e permanente con i seguenti
elementi di identificazione:
  marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore
in Italia;
  denominazione   commerciale    dell'imbarcazione   di   salvataggio
completamente chiusa  del tipo a  caduta libera, denominata  "GFF 5.7
M";
   numero di serie;
   capacita' persone: 19;
  altezza  massima   di  installazione  (tra  il   punto  piu'  basso
dell'imbarcazione ed il livello del mare): CFH 12.2 metri;
  angolo di inclinazione della rampa sul piano orizzontale: 35 ;
  lunghezza della  rampa: 6.335 metri (dalla  poppa dell'imbarcazione
al rullo estremo);
  marchio   "tipo  approvato   ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
  numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.