IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplifiazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Viste le regole 30, 41 e 44 del capitolo III, della Convenzione internazione per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 535 convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista la domanda della societa' Adrianaval, con sede in Trieste, via Murat 8, intesa ad ottenere la dichairazione di "tipo approvato" per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa del tipo a caduta libera denominata "GFF 5.7 M"; Viste le note datate 10 dicembre 1996 e 2 gennaio 1997 con le quali il fabbricante societa' Ernst Hatecke con sede in Drochtersen (Germania), ha comunicato il cambio del nome del proprio rappresentante in Italia da Societa' ing. A. Cacciottoli S.a.S. a Societa' Adrianaval con sede in Trieste, via Murat, 8; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 96DG21TA del 12 giugno 1996 trasmessa in allegato alla suddetta istanza; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "tipo approvato" l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa del tipo a caduta libera per un'altezza di caduta di 12,20 metri, misurata dal punto piu' basso dell'imbarcazione sulla rampa (inclinata di 35 ) al livello dell'acqua e per un numero massimo di 19 persone denominata "GFF 5.7 M", fabbricata dalla Ernst Hatecke Gmbh - Drochtersen (Germania) della quale e' rappresentante in Italia la societa' Adrianaval sopracitata. La predetta imbarcazione dovra' essere costruita in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la proventiva autorizzazione di questo Ministero. Ogni imbarcazione di salvataggio deve essere fornita degli accessori e dotazioni prescritte dalla Convenzione Solas 74 (83) sopracitata. Ogni imbarcazione di salvataggio di serie deve essere marcata come previsto dalla regola 41.9 del cap. III della Convenzione Solas 74 (83) ed inoltre in modo chiaro indelebile e permanente con i seguenti elementi di identificazione: marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia; denominazione commerciale dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa del tipo a caduta libera, denominata "GFF 5.7 M"; numero di serie; capacita' persone: 19; altezza massima di installazione (tra il punto piu' basso dell'imbarcazione ed il livello del mare): CFH 12.2 metri; angolo di inclinazione della rampa sul piano orizzontale: 35 ; lunghezza della rampa: 6.335 metri (dalla poppa dell'imbarcazione al rullo estremo); marchio "tipo approvato ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.