IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste le  regole 4.1, 30 e  47 del capitolo III,  della Convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (SOLAS
74), come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista la domanda della societa' Marine Equipment Pellegrini S.r.l.,
con sede  in Verona,  via Torricelli  n. 2/A,  intesa ad  ottenere la
dichiarazione di "tipo  approvato" per il battello  d'emergenza per 6
persone denominato "RB-4.3";
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal registro
italiano navale hanno avuto esito  positivo come da relazione tecnica
trasmessa  con  foglio  n.  CDS/020035/ABT in  data  23  maggio  1997
(pratica 93DG151TA);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato  di "tipo  approvato" il  battello d'emergenza  per 6
persone denominato "RB-4.3" fabbricato  dal cantiere navale Greben di
Vela Luka, Korcula  (Croazia), del quale e'  rappresentante in Italia
la societa' Marine Equipment Pellegrini S.r.l. sopracitata.
  Il  predetto battello  dovra'  essere costruito  in conformita'  al
prototipo  sottoposto agli  accertamenti  tecnicicitati in  premessa;
nessuna  modifica   potra'  essere  apportata  senza   la  preventiva
autorizzazione di questo Ministero.
  Ogni battello di emergenza deve poter essere recuperato rapidamente
quando al completo  delle dotazioni e con almeno sei  persone a bordo
come  previsto  dalle  regole  16.4  e  48.2.8  del  cap.  III  della
convenzione SOLAS 74  e successivi emendamenti e  deve essere fornito
degli  accessori  e  dotazioni  prescritte  dalla  convenzione  SOLAS
sopracitata.
  Ogni imbarcazione di salvataggio di  serie deve essere marcata come
previsto dalla  regola 41.9 del  cap. III della convenzione  SOLAS 74
(83)  ed  inoltre in  modo  chiaro,  indelebile  e permanente  con  i
seguenti elementi di identificazione:
  marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore
in Italia;
  denominazione commerciale del battello d'emergenza: "RB-4.3";
   numero di serie;
   estremi del collaudo;
   risoluzione IMO A: 689(17);
  marchio   "tipo  approvato   ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
  numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.