IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Viste le regole 4.1, 30 e 47 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista la domanda della societa' Marine Equipment Pellegrini S.r.l., con sede in Verona, via Torricelli n. 2/A, intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per il battello d'emergenza per 6 persone denominato "RB-4.3"; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio n. CDS/020035/ABT in data 23 maggio 1997 (pratica 93DG151TA); Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "tipo approvato" il battello d'emergenza per 6 persone denominato "RB-4.3" fabbricato dal cantiere navale Greben di Vela Luka, Korcula (Croazia), del quale e' rappresentante in Italia la societa' Marine Equipment Pellegrini S.r.l. sopracitata. Il predetto battello dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnicicitati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Ogni battello di emergenza deve poter essere recuperato rapidamente quando al completo delle dotazioni e con almeno sei persone a bordo come previsto dalle regole 16.4 e 48.2.8 del cap. III della convenzione SOLAS 74 e successivi emendamenti e deve essere fornito degli accessori e dotazioni prescritte dalla convenzione SOLAS sopracitata. Ogni imbarcazione di salvataggio di serie deve essere marcata come previsto dalla regola 41.9 del cap. III della convenzione SOLAS 74 (83) ed inoltre in modo chiaro, indelebile e permanente con i seguenti elementi di identificazione: marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia; denominazione commerciale del battello d'emergenza: "RB-4.3"; numero di serie; estremi del collaudo; risoluzione IMO A: 689(17); marchio "tipo approvato ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.