Art. 2. In ciascuno degli ambiti di cui all'art. 1, i progetti dovranno essere deliberati prevedendone l'appartenenza ad una delle seguenti tipologie, individuate secondo le modalita' di stabilizzazione, in attivita' imprenditoriali regolate dal diritto privato, a favore dei lavoratori interessati, al termine della loro durata che non potra' essere superiore ai dodici mesi: a) progetti mirati alla formazione di societa' miste operanti nei relativi settori realizzate anche attraverso iniziative congiunte di piu' enti locali o pubblici; b) progetti mirati all'affidamento dei servizi ad organismi o imprese preindividuati e costituiti anche sotto forma cooperativa; c) progetti gestiti da cooperative sociali ai sensi dell'art. 1, comma 18, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1996, n. 608. Roma, 29 agosto 1997 Il Ministro: Treu