Art. 2.
  Chiunque produce,  vende, pone  in vendita o  comunque distribuisce
per  il consumo  vini  con la  denominazione  di origine  controllata
"Orvieto"  e'   tenuto,  a  norma  di   legge,  all'osservanza  delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 settembre 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi