(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
               DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE  DEI  VINI
         A  DENOMINAZIONE DI  ORIGINE CONTROLLATA "ORVIETO"
                               Art. 1.
  La  denominazione di  origine  controllata  "Orvieto", anche  nelle
tipologie secco,  dolce, amabile  e abboccato,  e' riservata  ai vini
bianchi che rispondono alle condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
    "Orvieto";
    "Orvieto" anche nella tipologia superiore;
    "Orvieto" classico;
    "Orvieto" classico anche nella tipologia superiore.
                               Art. 2.
  I vini "Orvieto"  devono essere ottenuti dalle  uve provenienti dai
vigneti composti, nell'ambito aziendale,  dai vitigni seguenti, nella
proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
    Trebbiano toscano (Procanico): dal 40 al 60%;
    Verdello: dal 15 al 25%;
  Grechetto,   Canaiolo  bianco   (localmente  chiamato   Drupeggio),
Malvasia toscana presi globalmente per  la restante parte, purche' la
Malvasia toscana non superi il 20% del totale.
  Possono  concorrere,  nella  percentuale  massima  del  15%,  altri
vitigni a  bacca bianca  non aromatici, raccomandati  e/o autorizzati
rispettivamente nella provincia di Terni e in quella di Viterbo.
                               Art. 3.
  a)  Le uve  destinate  alla produzione  dei  vini "Orvieto"  devono
essere prodotte  nella zona  che comprende,  in tutto  o in  parte, i
territori  amministrativi  dei  seguenti comuni:  Orvieto,  Allerona,
Alviano, Baschi,  Castel Giorgio, Castel Viscardo,  Ficulle, Guardea,
Montecchio,  Fabro, Montegabbione,  Monteleone  d'Orvieto, Porano  in
provincia di  Terni e  Castiglione in Teverina,  Civitella d'Agliano,
Graffignano, Lubriano, Bagnoregio in provincia di Viterbo.
  Tale zona e'  cosi delimitata: sulla strada che  da Castel Viscardo
conduce  a  Monte  Rubiaglio,  poco   prima  del  centro  abitato  di
quest'ultimo  e all'altezza  dello  stabilimento  termale, il  limite
segue  in  direzione ovest  la  variante  a valle  dell'abitato  fino
all'incrocio della strada che porta al podere Stabbione, segue quindi
la medesima sino  ad incontrare il fosso Pisciatello  che discende in
direzione nord sino  alla confluenza con il T.  Paglia in prossimita'
della q.  164. Dal punto  di confluenza  in linea retta  raggiunge il
podere  Molino e  da podere  Molino prende  in direzione  nordest, la
strada  che  porta  alla   borgata  Stazione,  percorrendola  fino  a
incrociare il fosso Ripuglie.
  Risale tale fosso sino all'altezza del podere Pianociano, prende il
sentiero che conduce alla localita'  Pratale (q. 360) e, proseguendo,
incontra la provinciale per Allerona, prosegue sulla medesima sino al
centro  abitato e  all'uscita del  medesimo segue  la strada  che, in
direzione nordest,  passa per  podere Fontalone  e prosegue  su detta
strada fino a incontrare il fosso Rivasenne (q. 280) che oltrepassa e
dopo aver  toccato il vocabolo  Peccio raggiunge il  fosso Rivarcale;
discende lungo il medesimo e all'altezza di q. 240 segue in direzione
est  il sentiero  per  podere  Poggio Lupo,  lo  raggiunge  e poi  in
direzione nordovest prende il sentiero  che passa per podere Mostarda
(q. 335), podere Alvenella (q. 275),  prosegue quindi fino a q. 227 e
al ponte sul  fosso Rimucchie segue una linea retta  in direzione est
fino a  q. 222 in prossimita'  di un corso d'acqua  che discende fino
all'affluenza di questi  nel T. Ritorto in prossimita'  della q. 216.
Risale il T. Ritorto e superato di  poco le Taie prende la strada che
in direzione est  raggiunge q. 242. Da q. 242  prende il sentiero che
in direzione nord passa per q. 324, S. C. Marco, procede sempre verso
nord lungo tale sentiero, costeggiando  le quote 348 (Olivello), 359,
382, 393 (Castelrosso) e 387, raggiunge  la strada che porta a Fabro.
Su  questa via  procede per  Poggio della  Fame da  dove seguendo  la
strada in  direzione nord incrocia  a q. 252  la strada che  da Salci
conduce a Fabro.
  Lungo tale strada supera il bivio  per Fabro e procede verso sudest
passanto per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240, 245 (S.
Lazzaro); da qui procede  sulla strada statale Umbro-Casentinese fino
alla frazione  di Santa  Maria; superato il  centro abitato  di Santa
Maria segue  la vecchia strada statale  Umbro-Casentinese incrociando
in prossimita'  di Poderocchio il  confine delle provincie  Perugia e
Terni,  procede  lungo  tale  confine in  direzione  nordest  sino  a
incontrare al  chilometro 72 la strada  statale Umbro-Casentinese (n.
71); lungo  la medesima discende verso  sud per un breve  tratto fino
all'incrocio con  la strada che conduce  al C. Cicolini I  e Cicolini
II, segue tale via sino a raggiungere la q. 427, da dove prosegue per
la strada che verso sud porta al C.po Giorgione e raggiunge la strada
che porta  a Montegabbione;  la segue  fino a  tale centro  abitato e
prosegue verso Monte Giove sino  a incontrare in localita' Ceppete il
R. della Fonte dell'Olimpia, affluente  di destra del T. Sorre. Segue
questo corso d'acqua sino a T. Sorre e poi sempre verso sud sino alla
confluenza di  questi con il  T. Chiani e  quindi lungo il  T. Chiani
sino all'affluenza  in questi  del Fosso della  Volpaia (q.  202). In
prossimita' della confluenza sulla sponda opposta del T. Chiani segue
il sentiero che scende verso sud e  passa per la Casella (q. 230), S.
C. Gregorio  (q. 290); e  quindi in  direzione ovest prosegue  per il
sentiero  che lambisce  la Macchia  dei  Passacci e  Poggio Tonolo  e
infine incrocia un  corso d'acqua affluente del R.  di Poreale, segue
tale  affluente per  tutto  il suo  corso in  direzione  nord e  alla
confluenza  con  il  R.  di   Poreale,  risale  quest'ultimo  sino  a
incrociare a q.  484 il sentiero che porta a  C.se Mealla. Segue tale
sentiero in  direzione ovest, fino  a incontrare  a q. 544  la strada
statale Umbro-Casentinese  (n. 71)  e in direzione  sudovest discende
sulla  medesima  sino  alla  frazione Bagni.  All'uscita  del  centro
abitato  di  Bagni  segue  il sentiero  che,  in  direzione  nordest,
passando per il podere Santa Maria arriva al T. Chiani, lo attraversa
e  sempre  seguendo  tale  sentiero,  che  costeggia  il  T.  Chiani,
attraverso  il  R.  Secco,  il  fosso  della  Chiericciola,  prosegue
attraversando la contrada Mazzocchino e giunge a Marrano Nuovo. Segue
poi  la strada  che  conduce a  San Faustino  e  prima di  giungervi,
all'altezza di  Villa Laura, segue  la via che conduce,  in direzione
sudest, a  S. Bartolomeo, da qui  prosegue verso sud per  il sentiero
che  passa per  Casone, C.  Mova, C.  dei Frati  fino al  fosso della
Capretta, che attraversa all'altezza di C. Bianca.
  Costeggiando  il fosso  della Capretta,  il Borro  Fontanelle e  la
strada vicinale, raggiunge C. Bianca  (q. 382) e di qui, proseguendo,
si  congiunge a  q.322  con  la strada  che  porta all'Osteria  della
Padella e prosegue lungo questa strada  fino al bivio per S. Giorgio,
prende la strada statale Orvietana (n. 79-bis), in direzione est e in
prossimita' del km  10 a q. 550 prende la  via che attraversa Quercia
Cola,  Ceraso,  Madonna  del  Fossatello,  il  Pegno,  Podere  Grotte
Bandrilli, raggiunge Corbara; da qui  risale verso nord per la strada
che  lambendo  la localita'  Prati  e  attraverso il  podere  Ischia,
raggiunge il fosso dei Grottoni, segue questo corso d'acqua sino alla
confluenza  nel  Tevere  e  risale  quindi il  corso  del  fiume.  In
prossimita' del fosso Pianicello prende in direzione nord il sentiero
che  attraversa  la  localita'   Piantatella,  passaper  la  q.  245,
costeggia a  ovest il  Poggio e  prosegue sempre  verso nord  fino al
podere il Colle (q. 337), prosegue  sempre lungo il sentiero (q.380 e
390)  e quindi  piegando verso  est raggiunge  q. 457  dove segue  la
strada che porta  a Titignano; costeggiando il  centro abitato scende
lungo la  strada verso sud, fino  a raggiungere il limite  di confine
della  provincia che  segue nella  stessa direzione  fino al  Tevere;
risale  il  Tevere  fino  a   incontrare  il  Fosso  Pasquarella,  in
prossimita' della confluenza di  quest'ultimo prende il sentiero che,
in  direzione sudovest,  passa per  le q.  304, 398,  460, 467,  494,
attraversa  la valle  Spinosa  e raggiunge  l'edicola  dedicata a  S.
Sebastiano sulla strada che conduce a Civitella del Lago.
  Prosegue  quindi verso  sud  lungo  la strada  che  porta al  ponte
dell'Argentario,  superato di  poco  il  ponte a  q.  308, prende  il
sentiero che, in direzione sud,  passa attraverso i poderi Casanova e
le localita'  S. Giorgio,  Campo della  Macchia, Piano  della Fornace
sino a raggiungere a q. 463, all'altezza di podere Pantano, la strada
che conduce a Montecchio. Segue tale  strada sino al centro abitato e
superatolo prosegue  per la via  che conduce  a S. Angelo,  lo supera
sino  a  incrociare  il  fosso  della Bandita  che  discende  sino  a
incontrare,  per  seguirla, la  strada  che  conduce a  Tenaglie.  Da
Tenaglie  segue la  strada  che conduce  a  Guardea, superato  questo
centro  abitato e  passato per  il P.te  della Stretta  segue, sempre
verso sud, la  strada che costeggia M. Civitella e  Poggio S. Biagio,
sino a incrociare  il fosso Porcianese, discende lungo  il medesimo e
successivamente lungo il  fosso Pescara fino alla  sua confluenza nel
Tevere,  risale  il   Tevere  fino  alla  confluenza   del  fosso  di
Montecalvello. Risale quindi questo fosso sino al suo incrocio con la
strada  che conduce  a Graffignano  (q.  91). Segue  tale strada  che
attraversa Graffignano e Tardane sino a incrociare quella che conduce
a Civitella  d'Agliano, prosegue  lungo quest'ultima in  direzione di
Civitella d'Agliano  e superato  il km 24  prende verso  nordovest il
sentiero che  passa tra  le localita' Morro  della Chiesa  e Torriti.
Segue questo sentiero  che attraversa Rio Chiaro (q.  214) e prosegue
per le quote 252,  299 sino a raggiungere in prossimita'  del km 8 la
strada che da San Michele in Teverina porta a Civitella d'Agliano. Su
tale strada prosegue costeggiando il  centro abitato di S. Michele in
Teverina  e  quindi  prosegue  e  attraversa  Vetriolo,  Ponzano  per
raggiungere Bagnoregio.  Attraversa Bagnoregio e sempre  sulla stessa
strada raggiunge in  direzione nord Porano. Passando al  di fuori del
centro abitato di  Porano prosegue per tale strada verso  nord fino a
raggiungere   la  strada   statale  Umbro-Casentinese   (n.  71)   in
prossimita' delle Case  Buonviaggio. Segue tale strada  statale n. 71
sino a V.la Nuova (q. 484) e  di qui in linea retta verso ovest passa
per le quote 482 (Graticello), 500  (S. Giovanni) fino a q. 530 sulla
strada  che attraverso  Pian Rosato  porta a  S. Quirico,  segue tale
strada fino a  q. 521 per poi prendere il  sentiero che, in direzione
ovest, porta a la Ceppa, la supera e all'incrocio del sentiero che il
fosso  del  Piscino segue,  in  direzione  nordovest, il  limite  che
confina  tra Castel  Giorgio e  Orvieto,  fino al  fosso della  Vena,
risale quindi questo corso d'acqua  sino a incrociare il sentiero (q.
510) lungo il quale  prosegue passando per le quote 516  e 514 fino a
raggiungere  C. Acquaviva.  Da  qui prende  il  sentiero verso  nord,
attraversa il fosso di S. Antonio  e prosegue su tale sentiero fino a
raggiungere  la strada  per podere  Molare 2  , prima  di giungere  a
questo segue il  corso d'acqua che incrocia sino  alla sua confluenza
in prossimita'  della cosi' detta  Ripa che limita  l'altopiano della
piana di  Orvieto. Il limite prosegue  in direzione nord per  la Ripa
per poi  seguire la  strada che  porta a  Castel Viscardo  che supera
passando al di  fuori del centro abitato; prosegue poi  per la strada
di monte Rubiaglio fino alla variante a valle dell'abitato.
  b) Le  uve destinate  alla produzione dei  vini a  denominazione di
origine controllata  "Orvieto" designabile  con la  menzione classico
devono essere  prodotte nella  zona di  origine piu'  antica appresso
indicata.
  Tale zona, come da decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n.  288  del 15  dicembre  1931, e'  cosi'
delimitata: sulla  destra del  torrente Paglia: dalla  confluenza del
torrente Ritorto sul Paglia, il  confine risale il corso del torrente
Paglia ed il  suo piccolo affluente di destra  denominato Fosso delle
Prese,  fino ad  incontrare la  strada  che sale  a Castel  Viscardo.
Questa strada segna il confine fino al punto in cui incontra la cosi'
detta  Ripa,  che  limita  l'altopiano  vulcanico  sovrastante  (lato
sudovest) alla Piana di Orvieto.
  La  Ripa segna  il confine  sino al  ponte del  Marchese e  di qui,
seguendo la  strada che conduce a  Bagnoregio sino al confine  tra le
provincie  di   Terni  e   Viterbo,  seguendo  questo   confine  sino
all'incrocio con  fosso Funcello a  nord di Castiglione  in Teverina,
mantenendosi  sempre sull'altopiano,  torna  verso  nord scendendo  a
valle prima di Torre Massea e quindi il confine giunge al Tevere poco
dopo la confluenza del Paglia.
  Sulla sinistra  del torrente Paglia:  il confine, dallo  sbocco del
torrente Ritorto  (a valle del  ponte ferroviario sul Paglia  dopo la
stazione di  Allerona) attraversando  il fosso  della Sala,  si porta
Castello Sala, costeggia la strada  Ficulle-Orvieto e tocca Bagni; da
qui tocca Pian della Casa e  scende al torrente Chiani in contrada S.
Carlo, passa presso  Morrano Vecchio, poi sotto  S. Bartolomeo, tocca
Pagliano  e   Osteria,  incontra  in  contrada   Capretta  la  strada
Orvieto-Prodo, raggiunge  Osarella, Madonna del  Fossatello, Corbara,
traversa il  fosso del Molinetto,  il fosso Ramali  e va a  finire al
Tevere di  fronte a Salviano. Da  Salviano il confine e'  segnato dal
bosco che riveste  i terreni cretacei del Lias sino  a Montecchio. Da
qui, per il fosso di Carnano, si chiude al torrente Paglia. (Dato che
il  fosso di  Carnano non  si getta  nel torrente  Paglia bensi'  nel
Tevere,  da  tale confluenza  il  confine  risale  il Tevere  fino  a
incontrare  la  delimitazione descritta  per  la  zona a  destra  del
torrente Paglia).
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei vini "Orvieto" devono essere quelle tradizionali della
zona  e comunque  atte a  conferire alle  uve e  ai vini  derivati le
specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei unicamente  i  vigneti  di
giacitura ed esposizione adatti, con  esclusione dei terreni di fondo
valle, di quelli umidi e non sufficientemente soleggiati.
  L'altitudine dei terreni deve comunque  essere compresa tra i cento
ed i cinquecento metri s.l.m.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura devono  essere quelli generalmente  usati o comunque  atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
  E' possibile comunque  l'introduzione di sesti di  impianto e forme
di allevamento che tendono al miglioramento della qualita'.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve
superare per il vino a denominazione di origine controllata "Orvieto"
11 tonnellate  per ettaro e  per il  vino a denominazione  di origine
controllata "Orvieto" con la qualificazione di superiore 8 tonnellate
per ettaro.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Orvieto"  devono essere  riportati  nei  limiti di  cui
sopra, fermi restando i limiti resa uvavino per i quantitativi di cui
trattasi, purche' la  produzione globale non superi del  20% i limiti
medesimi.
  Le  eccedenze delle  uve, nel  limite  massimo del  20%, non  hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
  Fermi  restando i  limiti sopra  indicati,  la resa  per ettaro  di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in  rapporto alla  effettiva superficie  coperta dalla
vite.
  Le  uve  destinate alla  vinificazione  dei  vini "Orvieto"  devono
assicurare  al medesimo  un  titolo  alcolometrico volumico  naturale
minimo  del 10,5%  vol.,  mentre per  la  tipologia superiore  devono
assicurare   un  titolo   alcolometrico   volumico  naturale   minimo
dell'11,5% vol.
                               Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione  delle uve destinate alla produzione
del  vino a  denominazione  di origine  controllata "Orvieto",  anche
nella tipologia superiore, di  affinamento e di dolcificazione, anche
con  mosto  concentrato  rettificato,  dello  stesso,  devono  essere
effettuate nell'ambito  della zona di produzione  delimitata all'art.
3, lettera a).
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni   geografiche  tipiche  dei  vini,  su
richiesta degli  interessati, di consentire, sentito  il parere delle
regioni  Umbria   e  Lazio,   ai  fini  della   rivendicazione  della
denominazione di origine controllata "Orvieto", anche nella tipologia
superiore, le operazioni  di vinificazione al di fuori  della zona di
origine a  condizione che si  tratti di casi preesistenti  di aziende
singole  e/o  associate, con  cantine  o  stabilimenti situati  nelle
province  di  Terni  e  Viterbo, che  gia'  vinificavano  al  momento
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992.
  Le operazioni di vinificazione  delle uve destinate alla produzione
del  vino   a  D.O.C.  "Orvieto"  classico,   anche  nella  tipologia
superiore, di  affinamento e  di eventuale dolcificazione,  anche con
mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere effettuate
nell'ambito della zona di  produzione delimitata dall'art. 3, lettera
b),  e   nell'ambito  dell'intero  territorio  dei   comuni  compresi
parzialmente in tale zona.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni   geografiche  tipiche  dei  vini,  su
richiesta degli  interessati, di consentire, sentito  il parere delle
regioni Umbria  e Lazio, in  deroga a quanto previsto  dal precedente
comma, la vinificazione delle uve  destinate alla produzione del vino
"Orvieto" classico, anche nella tipologia superiore, a quelle aziende
singole  e /  o associate  site al  di fuori  della predetta  zona di
vinificazione purche'  dimostrino di aver vinificato  con continuita'
le  uve  provenienti dalla  zona  di  produzione del  vino  "Orvieto"
classico, al momento dell'entrata  in vigore del decreto ministeriale
12 ottobre 1992, in cantine  o stabilimenti situati nelle province di
Terni e di Viterbo.
  E' altresi', in facolta' del  Ministero per le politiche agricole -
Comitato  nazionale   per  la   tutela  e  la   valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  di  consentire,  in  deroga a  quanto  previsto  nel  presente
articolo,  sentito il  parere delle  regioni Umbria  e Lazio  e della
regione   Toscana,   qualora    interessata,   l'affinamento   e   la
dolcificazione dei  vini "Orvieto" e "Orvieto"  classico, anche nelle
tipologie  superiore, amabile,  abboccato e  dolce, a  quelle aziende
singole  o  associate  purche'  dimostrino  di  avere  effettuato  le
operazioni  di  imbottigliamento  con  continuita'  nei  cinque  anni
precedenti l'entrata  in vigore  del decreto ministeriale  12 ottobre
1992, in cantine o stabilimenti situati nelle regioni Umbria, Lazio e
Toscana.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
consentite dalle normative  vigenti atte a conferire ai  vini le loro
peculiari caratteristiche.
  La resa massima delle uve in  vino finito non deve essere superiore
al 70% per tutte le tipologie.
  Qualora superi  questo limite,  ma non il  75%, l'eccedenza  non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre  il  75% decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
  La  qualifica superiore  puo'  essere usata  per  designare i  vini
"Orvieto"  e "Orvieto"  classico provenienti  da uve  che abbiano  un
titolo alcolometrico  volumico naturale minimo dell'11,5  % vol. come
previsto all'art. 4 e che vengano  immessi al consumo dopo il 1 marzo
dell'annata successiva a quella della vendemmia.
                               Art. 6.
  I  vini  "Orvieto"  all'atto   dell'immissione  al  consumo  devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato e gradevole;
  sapore: secco  con lieve retrogusto amarognolo;  oppure abboccato o
amabile o dolce, fine, delicato;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 14 g/l.
  I  vini   "Orvieto"  con   la  qualificazione   superiore  all'atto
dell'immissione  al  consumo  devono avere  un  titolo  alcolometrico
volumico totale minimo del 12% vol.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni   geografiche  tipiche  dei  vini,  di
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine  controllata   "Orvieto"  la  qualificazione   "classico"  e'
riservata  al   vino  proveniente  dalle  uve   prodotte  nella  zona
delimitata  all'art. 3,  lettera b),  e vinificate  nell'ambito della
relativa zona  di vinificazione  specificata all'art. 5  del presente
disciplinare.
  La  qualificazione   "classico"  deve  figurare  in   etichetta  in
caratteri  di dimensioni  non superiori  a quelli  utilizzati per  la
denominazione "Orvieto".
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine  controllata "Orvieto"  e'  vietata  l'aggiunta di  qualsiasi
qualificazione diversa  da quelle previste dal  presente disciplinare
ivi  compresi gli  aggettivi  "extra",  "fine", "riserva",  "scelto",
"selezionato" e similari.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali,  marchi privati  non aventi significato  laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  Le   indicazioni  tendenti   a  specificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore   quali  "viticoltore",   "fattoria",  "tenuta",
"podere",  "cascina" ed  altri  termini similari  sono consentite  in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
  E'  consentito   altresi'  l'uso   di  indicazioni   geografiche  e
toponomastiche  che  facciano  riferimento a  unita'  amministrative,
frazioni,  aree,  fattorie  e localita'  dalle  quali  effettivamente
provengono  le uve  dalle quali  il vino  cosi' qualificato  e' stato
ottenuto, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
                               Art. 8.
  I vini  "Orvieto" e  "Orvieto" classico immessi  al consumo  con la
qualifica  superiore  devono  essere  confezionati  in  bottiglie  di
capacita' non superiore a litri 1,5, chiuse con tappo a sughero.
  Il tappo  a vite e'  ammesso per le  bottiglie di capacita'  pari o
inferiore a litri 0,375.
  Sulle  bottiglie contenenti  vino "Orvieto"  e "Orvieto"  classico,
anche con  la qualificazione  superiore, deve  figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.