ALLEGATO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RELATIVO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di competenza degli Organi e degli Uffici dell'Universita' di Perugia, conseguenti ad istanza di parte o promossi d'ufficio, giusta la disposizione dell'art. 2 comma 1, legge n. 241 dell'agosto 1990. 2. I procedimenti di cui al 1 comma dai quali derivi l'obbligo di provvedere devono concludersi con un provvedimento motivato sia esso positivo che negativo, nel termine stabilito per ciascun procedimento nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento e contenente, altresi', l'indicazione dell'unita' organizzativa competente e della fonte normativa ove rilevabile. Art. 2 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'unita' organizzativa ha comunque avuto conoscenza del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. Art. 3 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte 1. Per i procedimenti a iniziativa di parte ovvero a iniziativa di Organi o Uffici di altre amministrazioni, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o della istanza da parte dell'unita' organizzativa di cui al precedente articolo 2. 2. La domanda o istanza deve essere redatta, di norma, nelle forme e nei modi stabiliti dall'Universita', ove determinati e portati a conoscenza degli amministrati e deve essere corredata della prevista documentazione. 3. E' ammessa a corredo documentale l'autocertificazione prevista dagli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Resta salvo il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti dall'art. 10 comma 1 della legge n. 15/1968 nonche' il disposto di cui all'art. 18 comma 2 e 3 della legge n. 241/90. Art. 4 Comunicazioni all'interessato 1. Il responsabile del procedimento, salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio. Nella comunicazione inoltre deve essere indicato: a) l'unita' organizzativa e le altre unita' organizzative eventualmente interessate al procedimento; b) il responsabile del procedimento; c) la persona o le persone che possano sostituirlo in caso di assenza o temporaneo impedimento; d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 2. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione, tempestivamente, all'istante indicando le irregolarita' o i dati mancanti. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. 3. Agli interessati dovra' essere data comunicazione della sospensione dei termini nei casi di cui al successivo art. 7 commi 1 e 4. 4. La comunicazione di cui al primo comma potra' essere sostituita da forme di pubblicita' idonee, stabilite dall'universita', qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa. 5. Per le comunicazioni previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario. Art. 5 Partecipazione al procedimento 1. I soggetti destinatari della comunicazione di cui al precedente articolo 4 comma 1, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento a meno che la richiesta di accesso non sia accolta. 2. Gli stessi soggetti destinatari possono presentare memorie e documenti entro 10 giorni dall'avviso dell'inizio del procedimento, sempre che il procedimento non sia gia' concluso. Art. 6 Termine finale del procedimento 1. I termini temporali entro i quali per ciascun tipo di procedimento deve essere emesso il provvedimento finale, sono indicati nella allegata tabella e iniziano a decorrere secondo le ipotesi di cui al 1 comma dell'art. 3. 2. I predetti termini si intendono sospesi nei casi in cui per completare l'istruttoria sia necessario: a) l'acquisizione della documentazione prescritta o la richiesta di adempimenti da parte dei soggetti interessati; b) l'acquisizione di pareri obbligatori di cui al successivo art. 7 comma 1, ovvero facoltativi per l'interpretazione di normative inerenti il provvedimento; c) l'acquisizione di valutazioni tecniche di cui al successivo articolo 7 comma 4; d) le pronunce giurisdizionali sull'oggetto del provvedimento; e) l'acquisizione di atti di altre amministrazioni che debbano essere inseriti nel procedimento. La sospensione dei termini decorre dalla data di richiesta di uno degli atti di cui al presente comma alla data di acquisizione degli stessi. 3. Il termine rimane altresi' sospeso nei casi in cui i provvedimenti siano soggetti al controllo preventivo di legittimita'. In tale caso il termine rimane sospeso dalla data di invio del provvedimento agli organi di controllo alla data del suo ritorno. 4. La sospensione dei termini per i motivi indicati ai commi precedenti deve essere comunicata dal responsabile del procedimento agli interessati. 5. I procedimenti non indicati nell'allegata tabella devono concludersi nel termine massimo di 30 giorni cosi' come dispone il 3 comma dell'art. 2 della Legge 241/90 dal ricevimento dell'istanza, ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o regolamento. 6. I termini possono essere prorogati dal responsabile del procedimento in presenza di gravi, eccezionali e comprovati motivi che devono essere comunicati ai soggetti interessati. Art. 7 Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni di organi o enti appositi. 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non venga comunicato entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, in mancanza, non oltre 90 giorni dal ricevimento della richiesta, e' facolta' dell'Universita' di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 2. E' fatto salvo quanto disposto dal 4 comma dell'art. 16 della Legge n. 241/1990. 3. Ove il responsabile del procedimento lo ritenesse opportuno sara' comunicato all'Organo consultivo il provvedimento che l'amministrazione intende adottare. In assenza di risposta entro 30 giorni, il termine trascorso e' utile per la formazione del silenzio- assenso. 4. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano entro il termine massimo di 90 giorni, il responsabile del procedimento, chiede le suddette valutazioni a organismi interni all'Universita' o di altre Amministrazioni, dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti. Art. 8 Unita' organizzative responsabili del procedimento Le unita' organizzative responsabili del procedimento sono: la Divisione, la Sezione o l'Ufficio nonche' le Strutture didattiche, scientifiche e di servizio nelle quali si articola l'Universita'. Art. 9 Responsabile del procedimento 1. Il Dirigente, il personale con attribuzione di funzioni vicarie dirigenziali o il direttore delle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio ove non assegni a se' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera f) del D.Leg.vo 29/93, provvede ad individuare in base all'art. 5 comma 1 della Legge 241/90, il responsabile del procedimento di qualifica funzionale non inferiore alla VI. 2. Ove un procedimento interessi piu' sezioni della stessa divisione o di diversa divisione ovvero piu' uffici, il responsabile della fase istruttoria, salvo diversa disposizione, e' responsabile dell'intero procedimento. 3. Nel caso del precedente comma, il responsabile del procedimento deve seguirne l'andamento presso le sezioni e/o uffici competenti, coordinandone e sollecitandone l'attivita' amministrativa nonche', ove lo reputi necessario, concordare con i titolari delle sezioni o uffici che devono attendere alle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione degli stessi fermo restando il limite temporale prefissato. 4. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta competenza, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti di cui ai precedenti commi. 5. Il Dirigente, il personale con attribuzioni di funzioni vicarie dirigenziali o il Direttore delle Strutture didattiche, scientifiche, o di servizio, ai sensi dell'art. 17, 1 comma lettera f) del D.leg.vo 29/93, verifica anche su richiesta dei terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti del procedimento. 6. In ogni caso, qualora il responsabile del procedimento ritenesse che il procedimento non possa concludersi nei termini previsti, dovra' informare tempestivamente i propri superiori, illustrando i motivi dell'impossibilita' a provvedere e/o le ragioni del ritardo e dare tempestiva comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbano intervenire. 7. I responsabili dei procedimenti cessano dalla loro posizione in caso di assenza o temporaneo impedimento e dovranno essere tempestivamente sostituiti nelle funzioni di cui ai procedimenti stessi. Art. 10 Norma transitoria Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il presente regolamento e' reso pubblico anche mediante affissione all'albo dell'Universita'.
Avvertenza: Il testo delle presenti note e' redatto al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge e regolamentari richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1 comma 1 Il testo dell'art. 2 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 2 - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. (omissis)". Nota all'art. 3 comma 3 Il testo dell'art. 2 della Legge 4.1.1968 n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "Art. 2 La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20". Il testo dell'art. 4 della Legge 4.1.1968 n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' il seguente: "Art. 4 L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20". Il testo dell'art. 10 comma 1 della Legge 4.1.1968 n. 15 e' il seguente: "Art. 10 1. La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dalla amministrazione che deve emettere il provvedimento. (omissis)". Il testo dell'art. 18 comma 2 e 3 della Legge 241/90 e' il seguente: "Art. 18 - (omissis) 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare". Nota all'art. 4 comma 5 Il testo dell'art. 7 della Legge 241/90 e' il seguente: "Art. 7 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussitano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuali o facilmente individuabili, diversi, dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari". Il testo dell'art. 8 della Legge 241/90 e' il seguente: "Art. 8 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista". Nota all'art. 6 comma 5 Il testo dell'art. 2 comma 3 della Legge 241/90 e' il seguente: "Art. 2 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni". Nota all'art. 7 comma 2 Il testo dell'art. 16 comma 4 della Legge 241/90 e' il seguente "Art. 16 (omissis) 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita' dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorerre, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. (omissis)". Nota all'art. 9 comma 1 Il testo dell'art. 17 comma 1 lettera f) del D.Leg.vo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 17 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3: (omissisis) f) l'individuazione in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti; (omissis)". Il testo dell'art. 5 comma 1 della Legge 241 90 e' il seguente: "Art. 5 1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. (omissis)". Nota all'art. 9 comma 5 Per il testo dell'art. 17 1 comma lettera f) del D.Leg.vo 29/93, si veda la precedente nota all'art. 9 comma 1