(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RELATIVO
AI  PROCEDIMENTI  AMMINISTRATIVI  DI COMPETENZA DELL'UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI PERUGIA
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i  procedimenti  amministrativi
di  competenza  degli  Organi  e  degli  Uffici  dell'Universita'  di
Perugia, conseguenti ad istanza di parte o promossi d'ufficio, giusta
la disposizione dell'art. 2 comma 1, legge n. 241 dell'agosto 1990.
2. I procedimenti di cui al 1 comma dai  quali  derivi  l'obbligo  di
provvedere  devono concludersi con un provvedimento motivato sia esso
positivo che negativo, nel termine stabilito per ciascun procedimento
nella tabella allegata che costituisce parte integrante del  presente
regolamento   e   contenente,   altresi',  l'indicazione  dell'unita'
organizzativa competente e della fonte normativa ove rilevabile.
Art. 2 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il  termine  iniziale  decorre  dalla
data  in  cui l'unita' organizzativa ha comunque avuto conoscenza del
fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
Art.  3  Decorrenza  del  termine  iniziale  per  i  procedimenti   a
iniziativa di parte
1.    Per i procedimenti a iniziativa di parte ovvero a iniziativa di
Organi o Uffici di altre amministrazioni, il termine iniziale decorre
dalla data di ricevimento della domanda  o  della  istanza  da  parte
dell'unita' organizzativa di cui al precedente articolo 2.
2.  La domanda o istanza deve essere redatta, di norma, nelle forme e
nei modi stabiliti dall'Universita',  ove  determinati  e  portati  a
conoscenza  degli amministrati e deve essere corredata della prevista
documentazione.
3. E' ammessa a  corredo  documentale  l'autocertificazione  prevista
dagli  artt.  2  e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Resta salvo il
dovere di procedere agli accertamenti di ufficio  previsti  dall'art.
10 comma 1 della legge n. 15/1968 nonche' il disposto di cui all'art.
18 comma 2 e 3 della legge n. 241/90.
Art. 4 Comunicazioni all'interessato
1. Il responsabile del procedimento, salvo che non sussistano ragioni
di  impedimento  derivanti  da particolari esigenze di celerita', da'
comunicazione dell'inizio del procedimento  stesso  ai  soggetti  nei
confronti  dei  quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti, ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento  sia
prevista  da  legge  o  regolamento nonche' ai soggetti individuati o
facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento  possa  derivare
un pregiudizio. Nella comunicazione inoltre deve essere indicato:
a)   l'unita'   organizzativa   e   le   altre  unita'  organizzative
eventualmente interessate al procedimento;  b)  il  responsabile  del
procedimento;  c)  la persona o le persone che possano sostituirlo in
caso di assenza o temporaneo impedimento; d) l'ufficio in cui si puo'
prendere visione degli atti.
2.  Ove  la  domanda  dell'interessato  sia  ritenuta  irregolare   o
incompleta,  il  responsabile  del procedimento ne da' comunicazione,
tempestivamente, all'istante indicando  le  irregolarita'  o  i  dati
mancanti.  In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento
della domanda regolarizzata o completata.
3.   Agli   interessati   dovra'   essere  data  comunicazione  della
sospensione dei termini nei casi di cui al successivo art. 7 commi  1
e 4.
4. La comunicazione di cui al primo comma potra' essere sostituita da
forme  di pubblicita' idonee, stabilite dall'universita', qualora per
il  numero  dei  destinatari  la  comunicazione  personale  non   sia
possibile o risulti particolarmente gravosa.
5.  Per  le  comunicazioni previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241,
non si applicano le norme vigenti che dispongono la  tassa  a  carico
del destinatario.
Art. 5 Partecipazione al procedimento
1.  I  soggetti  destinatari della comunicazione di cui al precedente
articolo 4 comma 1, hanno diritto di prendere visione degli atti  del
procedimento a meno che la richiesta di accesso non sia accolta.
2.  Gli  stessi  soggetti  destinatari  possono  presentare memorie e
documenti entro 10 giorni dall'avviso dell'inizio  del  procedimento,
sempre che il procedimento non sia gia' concluso.
Art. 6 Termine finale del procedimento
1. I termini temporali entro i quali per ciascun tipo di procedimento
deve  essere  emesso  il  provvedimento  finale,  sono indicati nella
allegata tabella e iniziano a decorrere secondo le ipotesi di cui  al
1 comma dell'art. 3.
2.  I  predetti  termini  si  intendono  sospesi  nei casi in cui per
completare l'istruttoria sia necessario:
a) l'acquisizione della documentazione prescritta o la  richiesta  di
adempimenti da parte dei soggetti interessati;
b)  l'acquisizione  di pareri obbligatori di cui al successivo art. 7
comma  1,  ovvero  facoltativi  per  l'interpretazione  di  normative
inerenti il provvedimento;
c)  l'acquisizione  di  valutazioni  tecniche  di  cui  al successivo
articolo 7 comma 4;
d) le pronunce giurisdizionali sull'oggetto del provvedimento;
e) l'acquisizione di atti di altre amministrazioni che debbano essere
inseriti nel procedimento.
La sospensione dei termini decorre dalla data  di  richiesta  di  uno
degli  atti  di cui al presente comma alla data di acquisizione degli
stessi.
3. Il termine rimane altresi' sospeso nei casi in cui i provvedimenti
siano soggetti al controllo preventivo di legittimita'. In tale  caso
il  termine rimane sospeso dalla data di invio del provvedimento agli
organi di controllo alla data del suo ritorno.
4. La  sospensione  dei  termini  per  i  motivi  indicati  ai  commi
precedenti  deve  essere comunicata dal responsabile del procedimento
agli interessati.
5.  I  procedimenti  non  indicati   nell'allegata   tabella   devono
concludersi  nel termine massimo di 30 giorni cosi' come dispone il 3
comma dell'art. 2 della Legge 241/90  dal  ricevimento  dell'istanza,
ove  un  diverso  termine non derivi da altre disposizioni di legge o
regolamento.
6.  I  termini  possono  essere  prorogati   dal   responsabile   del
procedimento  in  presenza  di gravi, eccezionali e comprovati motivi
che devono essere comunicati ai soggetti interessati.
Art. 7 Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni di organi
o enti appositi.
1.  Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e
il parere  non  venga  comunicato  entro  il  termine  prefissato  da
disposizioni  di  legge  o  di regolamento, in mancanza, non oltre 90
giorni dal ricevimento della richiesta, e' facolta'  dell'Universita'
di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2.  E'  fatto  salvo  quanto  disposto dal 4 comma dell'art. 16 della
Legge n. 241/1990.
3. Ove il responsabile del procedimento lo ritenesse opportuno  sara'
comunicato     all'Organo    consultivo    il    provvedimento    che
l'amministrazione intende adottare. In assenza di risposta  entro  30
giorni, il termine trascorso e' utile per la formazione del silenzio-
assenso.
4.  Ove  per  disposizione  di  legge  o regolamento l'adozione di un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano  entro  il
termine  massimo  di  90  giorni,  il  responsabile del procedimento,
chiede le suddette valutazioni a organismi interni all'Universita'  o
di  altre  Amministrazioni,  dotati  di  qualificazione  e  capacita'
tecnica equipollenti.
Art. 8 Unita' organizzative responsabili del procedimento
Le  unita'  organizzative  responsabili  del  procedimento  sono:  la
Divisione,  la  Sezione  o l'Ufficio nonche' le Strutture didattiche,
scientifiche e di servizio nelle quali si articola l'Universita'.
Art. 9 Responsabile del procedimento
1. Il Dirigente, il personale con attribuzione  di  funzioni  vicarie
dirigenziali  o il direttore delle Strutture didattiche, scientifiche
e  di  servizio  ove   non   assegni   a   se'   la   responsabilita'
dell'istruttoria   e   di   ogni   altro   adempimento   inerente  il
procedimento, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera f)  del  D.Leg.vo
29/93, provvede ad individuare in base all'art. 5 comma 1 della Legge
241/90,  il responsabile del procedimento di qualifica funzionale non
inferiore alla VI.
2. Ove un procedimento interessi piu' sezioni della stessa  divisione
o di diversa divisione ovvero piu' uffici, il responsabile della fase
istruttoria,  salvo diversa disposizione, e' responsabile dell'intero
procedimento.
3. Nel caso del precedente comma, il  responsabile  del  procedimento
deve  seguirne  l'andamento  presso le sezioni e/o uffici competenti,
coordinandone e sollecitandone  l'attivita'  amministrativa  nonche',
ove  lo  reputi necessario, concordare con i titolari delle sezioni o
uffici che devono attendere alle fasi successive, la ripartizione dei
tempi a disposizione degli stessi fermo restando il limite  temporale
prefissato.
4.  Per  le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta
competenza, il responsabile del procedimento  risponde  limitatamente
ai compiti di cui ai precedenti commi.
5.  Il  Dirigente,  il personale con attribuzioni di funzioni vicarie
dirigenziali o il Direttore delle Strutture didattiche, scientifiche,
o di servizio, ai sensi dell'art. 17, 1 comma lettera f) del D.leg.vo
29/93, verifica anche su richiesta dei terzi interessati, il rispetto
dei termini e degli altri adempimenti del procedimento.
6.  In  ogni caso, qualora il responsabile del procedimento ritenesse
che il procedimento  non  possa  concludersi  nei  termini  previsti,
dovra'  informare  tempestivamente  i propri superiori, illustrando i
motivi dell'impossibilita' a provvedere e/o le ragioni del ritardo  e
dare  tempestiva comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale e' destinato a  produrre  effetti  diretti  e  a
quelli che per legge debbano intervenire.
7.  I  responsabili  dei procedimenti cessano dalla loro posizione in
caso  di  assenza  o  temporaneo  impedimento   e   dovranno   essere
tempestivamente  sostituiti  nelle  funzioni  di  cui ai procedimenti
stessi.
Art. 10 Norma transitoria
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti
amministrativi  indicati  nelle  tabelle  allegate,   iniziati   dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 11 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente regolamento e' reso pubblico anche mediante affissione
all'albo dell'Universita'.
 
          Avvertenza: Il testo delle presenti note e' redatto al fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni di legge e
          regolamentari richiamate. Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1 comma 1
          Il  testo  dell'art. 2 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n.
          241 (Nuove norme  sul  procedimento  amministrativo  e  sul
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e' il
          seguente:
          "Art. 2 - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente
          ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio,  la
          pubblica   amministrazione  ha  il  dovere  di  concluderlo
          mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
          (omissis)".
          Nota all'art. 3 comma 3
          Il testo dell'art. 2 della  Legge  4.1.1968  n.  15  (Norme
          sulla  documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
          e autenticazione di firme) e' il seguente:
          "Art. 2 La data ed il luogo di nascita,  la  residenza,  la
          cittadinanza,  il  godimento dei diritti politici, lo stato
          di celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di  famiglia,
          l'esistenza  in vita, la nascita del figlio, il decesso del
          coniuge dell'ascendente o discendente,  la  posizione  agli
          effetti  degli  obblighi  militari e l'iscrizione in albi o
          elenchi  tenuti   dalla   pubblica   amministrazione   sono
          comprovati   con   dichiarazioni,  anche  contestuali  alla
          istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e   prodotte   in
          sostituzione     delle     normali    certificazioni.    La
          sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere  autenticata
          con le modalita' di cui all'art. 20".
          Il  testo  dell'art.  4  della  Legge 4.1.1968 n. 15 (Norme
          sulla documentazione amministrativa e sulla  legalizzazione
          e autenticazione di firme) e' il seguente:
          "Art.  4  L'atto  di  notorieta' concernente fatti, stati o
          qualita'  personali  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere la  documentazione,  o  dinanzi  ad  un  notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato    dal    sindaco,     il     quale     provvede
          all'autenticazione  della  sottoscrizione  con l'osservanza
          delle modalita' di cui all'art. 20".
          Il testo dell'art. 10 comma 1 della Legge 4.1.1968 n. 15 e'
          il seguente:
          "Art. 10 1. La  buona  condotta,  l'assenza  di  precedenti
          penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono
          accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti,
          dalla amministrazione che deve emettere il provvedimento.
          (omissis)".
          Il  testo dell'art. 18 comma 2 e 3 della Legge 241/90 e' il
          seguente:
          "Art. 18 -
          (omissis)
          2.  Qualora  l'interessato  dichiari  che  fatti,  stati  e
          qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della
          stessa  amministrazione  procedente  o  di  altra  pubblica
          amministrazione, il responsabile del procedimento  provvede
          d'ufficio  all'acquisizione dei documenti stessi o di copia
          di essi.
          3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile  del
          procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa
          amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione
          e' tenuta a certificare".
          Nota all'art. 4 comma 5
          Il testo dell'art. 7 della Legge 241/90 e' il seguente:
          "Art.  7  1.  Ove  non  sussistano  ragioni  di impedimento
          derivanti  da  particolari  esigenze   di   celerita'   del
          procedimento,    l'avvio   del   procedimento   stesso   e'
          comunicato, con  le  modalita'  previste  dall'art.  8,  ai
          soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
          destinato  a  produrre  effetti diretti ed a quelli che per
          legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussitano  le
          ragioni    di   impedimento   predette,   qualora   da   un
          provvedimento possa  derivare  un  pregiudizio  a  soggetti
          individuali  o  facilmente individuabili, diversi, dai suoi
          diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a  fornire
          loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia dell'inizio del
          procedimento.
          2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la  facolta'
          dell'amministrazione   di   adottare,   anche  prima  della
          effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo  comma
          1, provvedimenti cautelari".
          Il testo dell'art. 8 della Legge 241/90 e' il seguente:
          "Art.  8  1.  L'amministrazione  provvede  a  dare  notizia
          dell'avvio   del   procedimento   mediante    comunicazione
          personale.
          2. nella comunicazione debbono essere indicati:
          a) l'amministrazione competente;
          b) l'oggetto del procedimento promosso;
          c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
          d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
          3.  Qualora  per il numero dei destinatari la comunicazione
          personale  non  sia  possibile  o  risulti  particolarmente
          gravosa,  l'amministrazione  provvede  a  rendere  noti gli
          elementi di cui al comma 2 mediante  forme  di  pubblicita'
          idonee  di  volta  in  volta stabilite dall'amministrazione
          medesima.
          4. L'omissione di  taluna  delle  comunicazioni  prescritte
          puo'   essere  fatta  valere  solo  dal  soggetto  nel  cui
          interesse la comunicazione e' prevista".
          Nota all'art. 6 comma 5
          Il testo dell'art. 2 comma  3  della  Legge  241/90  e'  il
          seguente:
          "Art.   2  3.  Qualora  le  pubbliche  amministrazioni  non
          provvedano ai sensi del comma 2, il termine  e'  di  trenta
          giorni".
          Nota all'art. 7 comma 2
          Il  testo  dell'art.  16  comma  4 della Legge 241/90 e' il
          seguente
          "Art. 16 (omissis)
          4. Nel caso  in  cui  l'organo  adito  abbia  rappresentato
          esigenze  istruttorie  ovvero  l'impossibilita' dovuta alla
          natura dell'affare, di rispettare il  termine  generale  di
          cui  al  comma  1, quest'ultimo ricomincia a decorerre, per
          una sola volta,  dal  momento  della  ricezione,  da  parte
          dell'organo   stesso,   delle   notizie   o  dei  documenti
          richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
          (omissis)".
          Nota all'art. 9 comma 1
          Il testo dell'art. 17 comma 1 lettera  f)  del  D.Leg.vo  3
          febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego,   a   norma
          dell'art.  2  della  legge  23  ottobre 1992, n. 421) e' il
          seguente:
          "Art. 17  1.  Al  dirigente  competono  nell'esercizio  dei
          poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:
          (omissisis)
          f)  l'individuazione  in  base alla legge 7 agosto 1990, n.
          241, dei  responsabili  dei  procedimenti  che  fanno  capo
          all'ufficio  e  la  verifica  anche  su  richiesta di terzi
          interessati,  del  rispetto  dei  termini  e  degli   altri
          adempimenti;
          (omissis)".
          Il  testo  dell'art.  5  comma  1  della Legge 241 90 e' il
          seguente:
          "Art. 5 1. Il dirigente di  ciascuna  unita'  organizzativa
          provvede  ad  assegnare a se' o ad altro dipendente addetto
          all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria  e  di  ogni
          altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche',
          eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
          (omissis)".
          Nota all'art. 9 comma 5
          Per  il  testo dell'art. 17 1 comma lettera f) del D.Leg.vo
          29/93, si veda la precedente nota all'art. 9 comma 1