Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti - con la deliberazione n. 90/1997 e con le esclusioni ivi indicate - del provvedimento di autorizzazione governativa alla sottoscrizione del C.C.N.L. - parte economica biennio 1996-1997 - relativo all'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione nell'ambito degli enti pubblici non economici, definito in data 23 gennaio 1997, il giorno 10 del mese di luglio 1997, alle ore 9,30, ha avuto luogo, presso la sede dell'Agenzia, l'incontro tra i componenti del comitato direttivo dell'A.R.A.N. ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali del comparto degli enti pubblici non economici: CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFEDIR - CONFSAL - R.d.B / CUB - USPPI - UNIONQUADRI - CGIL-Funzione pubblica - CISL-FPI/Dirigenti - UIL-DEP/Dirigenti - CIDA-FENDEP - CISAL-FIALP - FLEPAR - FEMEPA-ANMI; per la stipula formale del CCNL. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro - parte economica biennio 1996-1997 - relativo all'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione nell'ambito degli enti pubblici non economici, contratto che pertanto diviene efficace ed operativo a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dall'acclusa dichiarazione congiunta finale delle parti per quanto concerne la validazione successiva delle clausole non ammesse al visto e alla conseguente registrazione da parte della Corte dei conti con la deliberazione citata in premessa, a partire dalle ore 24 dello stesso giorno. ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA E DELLE SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI RICOMPRESE NELLA STESSA AREA DI CONTRATTAZIONE. Parte economica - biennio 1996-97 Premessa al CCNL Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio economico 1996 - 97 si applica ai dirigenti ed ai professionisti destinatari del contratto collettivo stipulato in data 11 ottobre 1996 per l'area della dirigenza e specifiche tipologie professionali degli enti pubblici non economici, d'ora in avanti individuato come "CCNL 1994 - 97", ivi compreso il personale medico di cui all'art. 94 dello stesso CCNL, come regolamentato dall'Accordo relativo al personale medico e veterinario sottoscritto in attuazione dell'art. 94 del CCNL 11 ottobre 1996, d'ora in avanti individuato come "Accordo attuativo art. 94". Sezione prima - I dirigenti Art. 1. Durata e decorrenza del contratto 1. La presente Sezione del contratto biennale concerne il rinnovo per il biennio 1996 - 97, limitatamente ai contenuti economici, della corrispondente Sezione prima del CCNL 1994 - 97. Le disposizioni in essa contenute si riferiscono pertanto al periodo 1 gennaio 1996-31 dicembre 1997. Con riferimento a tale periodo, si applica il contenuto delle disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3 e dell'art. 36, commi 1, 2 e 3 del CCNL 1994 - 97. Art. 2. Aumenti dello stipendio tabellare 1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale previsto dall'art. 34, comma 4, del CCNL 1994 - 97 e' incrementato con le decorrenze e nelle misure lorde mensili di seguito indicate: dal 1 gennaio 1996, L. 100.000; dal 1 giugno 1996, L. 251.833, comprensive dell'importo di cui al precedente alinea. Tali incrementi non comportano il riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente percepiti dal personale dirigente per effetto di pregresso inquadramento nelle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 2. Lo stipendio tabellare annuo lordo a regime della qualifica unica dirigenziale, per effetto degli incrementi di cui al comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal 1 giugno 1996, in L. 36.000.000, riferite a dodici mensilita'. Art. 3. Utilizzo delle risorse derivanti dalla soppressione degli automatismi 1. Sono confermate per la vigenza del presente contratto biennale, le disposizioni di cui all'art. 37, commi 3, 4 e 5 ed art. 39, comma 1, lettera a) del CCNL 1994-97, allo scopo di consentire il concreto avvio del sistema di alimentazione del Fondo per la retribuzione di posizione ivi previsto e la valutazione della relativa operativita' e funzionalita'. Art. 4. Costituzione e finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione 1. Il Fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 39 del CCNL 1994 - 97 sara' reso operativo a decorrere dal 1 gennaio 1997 secondo i criteri di finanziamento previsti dal predetto articolo e le modalita' di alimentazione specificate nei commi che seguono. In sede di prima applicazione il predetto Fondo e' decurtato delle somme eventualmente erogate a titolo di compensi per lavoro straordinario sino alla data di entrata in vigore del del presente CCNL. 2. La quota di cui all'art. 39, comma 1, lettera c), primo periodo, del CCNL 1994-97, riferita agli enti destinatari della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' stabilita nel 65% dell'ammontare complessivo delle indennita' di funzione di cui all'art. 13 della stessa legge, spettanti per l'anno 1995. Resta confermato quanto previsto dal predetto art. 39, comma 1, lettera c), secondo periodo, per il personale degli enti presso i quali la attuazione del predetto art. 13 e' in fase di completamento. 3. Con riferimento agli enti di cui all'art. 39, comma 1, lettera d) del CCNL 1994-97 la quota ivi prevista e' determinata in ragione della medesima percentuale di cui al comma 2, applicata alle misure unitarie dell'indennita' di funzione deliberate entro il termine appositamente assegnato ed alla consistenza del personale dirigente disciplinato dalla presente sezione del contratto in forza alla data della delibera cosi' assunta. 4. In base a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, lettera f) del CCNL 1994-97, il Fondo per la retribuzione di posizione e' altresi' incrementato, relativamente all'esercizio 1997, per la generalita' degli Enti, di una misura pari a L. 1.500.000 lorde annue per ogni dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 1995. ((A decorrere dal 31 dicembre 1997 ed a valere sull'anno 1998, il Fondo e' ulteriormente incrementato, per ciascun Ente del comparto, di L. 500.000 lorde annue unitarie riferite al medesimo personale. Per gli Enti non destinatari della legge n. 88 / 1989 tale ultimo importo, nella prospettiva di armonizzazione indicata dalla disposizione sopra richiamata, e' ulteriormente incrementato di L. 2.000.000 lorde annue unitarie; in caso di insufficiente disponibilita' di bilancio, gli Enti stessi danno corso a detta integrazione con l'obbligo di porre contestualmente in atto le necessarie misure per ovviare, anche gradualmente, a tale situazione di squilibrio.)) (elevato a)(**) 5. La quota di cui all'art. 39, comma 1, lettera b) e' determinata con riferimento ai compensi per lavoro straordinario stanziati per il personale dirigente destinatario della presente sezione del contratto per l'anno 1995. 6. I criteri di computo delle risorse previste nei commi 2, 3, 4 e 5, potranno essere applicati, nel rispetto delle medesime modalita', sulla base dei valori retributivi riferiti all'anno 1993 e della consistenza numerica del personale dirigente al 31 dicembre 1993, qualora tali riferimenti risultino piu' favorevoli in relazione alle modificazioni fisiologiche della consistenza quantitativa della risorsa dirigenziale. 7. Per l'esercizio 1997, in sede di prima applicazione, qualora le risorse determinate ai sensi dei commi precedenti non risultassero adeguate a garantire a ciascun dirigente in forza il valore minimo della retribuzione di posizione di cui al successivo art. 5, comma 2, il Fondo per la retribuzione di posizione sara' temporaneamente integrato con risorse prelevate dal Fondo per la retribuzione di risultato di cui al successivo art. 6, limitatamente alle somme necessarie ad assicurare la predetta garanzia. Tali risorse saranno riallocate nell'ambito del fondo di risultato a partire dall'esercizio immediatamente successivo. Art. 5. Utilizzo del Fondo per la retribuzione di posizione 1. La retribuzione di posizione del dirigente per le tipologie ipotizzate dall'art. 42, comma 1, del CCNL 1994 - 97, e' definita dagli Enti, secondo le rispettive esigenze organizzative. In relazione alla articolazione delle posizioni secondo le tipologie sub a), sub b) e sub c) del medesimo comma, nonche' alla ulteriore graduazione nell'ambito di ciascuna fascia secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, l'Amministrazione provvede alla corrispondente graduazione delle retribuzioni di posizione, entro valori annui lordi erogati per dodici mensilita', nel rispetto dei seguenti limiti massimi: L. 70.000.000 per le posizioni dirigenziali di massimo rilievo comprese nella tipologia sub a); L. 45.000.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tipologia sub b); L. 30.000.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tipologia sub c). L'articolazione interna di ciascuna fascia e' effettuata dagli Enti con riguardo a classi di funzioni effettivamente connotate da autonoma rilevanza organizzativa nel contesto dell'Ente, evitando comunque eccessive o non necessarie differenziazioni. 2. Il valore della retribuzione di posizione non potra' in alcun caso essere inferiore a L. 10.000.000 annue lorde per dodici mensilita' al 1 gennaio 1997 ((, rideterminate in L. 12.000.000 a decorrere dal 31 dicembre 1997 ed a valere per l'esercizio 1998)) (**). 3. In relazione alla riconfigurazione del compenso incentivante ex legge n. 79 / 1984 per effetto di quanto stabilito dall'art. 35, comma 3, del CCNL 1994 - 1997, detto compenso non concorre alla determinazione del valore differenziale di posizione di cui all'art. 43. 4. Ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 43 del CCNL 1994 - 97, per la determinazione della quota in godimento al 31 dicembre 1995, non si tiene conto delle eventuali riduzioni connesse a infortuni, maternita' e malattie di durata superiore a 15 giorni, per la parte relativa alle quote influenzate da tali variabili, ne' degli incrementi connessi con eventi occasionali e temporanei quali la mobilita' territoriale. Art. 6. Costituzione e finanziamento del Fondo per la retribuzione di risultato 1. Il Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 40 del CCNL 1994 - 97 sara' reso operativo a decorrere dal 1 gennaio 1997 secondo i criteri di finanziamento previsti dal predetto articolo e le modalita' di alimentazione specificate nei commi che seguono. 2. In base a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera a), del CCNL 1994 - 97, il Fondo per la retribuzione di risultato e' alimentato per ciascun Ente per l'esercizio 1997 di una misura pari a L. 1.600.000 lorde annue per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 1995. ((A decorrere dal 31 dicembre 1997 ed a valere sull'anno 1998, il Fondo e' ulteriormente incrementato di L. 1.500.000 lorde annue unitarie riferite al medesimo personale; per gli Enti non destinatari della legge n. 88 / 1989 tale ultimo importo, nella prospettiva di armonizzazione indicata dalla disposizione sopra richiamata, e' ulteriormente incrementato, con effetto dalla stessa data, di L. 500.000 lorde annue unitarie; in caso di insufficiente disponibilita' di bilancio, gli Enti stessi danno corso a detta integrazione con l'obbligo di porre contestualmente in atto le necessarie misure per ovviare, anche gradualmente, a tale situazione di squilibrio.)) (**) . 3. Per gli enti destinatari della legge n. 88 / 1989, in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, la quota di cui all'art. 40, comma 1, lettera c) del CCNL 1994 - 97 e' stabilita nella misura del 35%. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 / 1989, la quota di cui all'art. 40, lettera b) del CCNL 1994 - 97, e' stabilita nella misura del 25% degli importi corrispondenti ai compensi per lavoro straordinario determinati con i criteri previsti ai fini della alimentazione del Fondo per la retribuzione di posizione all'art. 4, comma 5 e comma 6, secondo periodo, come decurtati ai sensi dell'art. 35, comma 2, ultimo periodo del CCNL 1994 - 97. 4. In sede di prima applicazione, il Fondo per la retribuzione di risultato potra' essere temporaneamente decurtato delle somme indicate nell'art. 4, comma 7, al fine di ottemperare a quanto ivi previsto. 5. In sede di prima applicazione il Fondo per la retribuzione di risultato relativo agli Enti non destinatari della legge n. 88 / 1989 e' decurtato delle somme eventualmente erogate a titolo di compensi per lavoro straordinario sino alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Art. 7. Utilizzo del Fondo per la retribuzione di risultato 1. Il Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 6 e' utilizzato: a) per un ammontare corrispondente a L. 1.300.000 lorde annue per ciascun dirigente in servizio nell'esercizio, per la corresponsione dei premi di eccellenza di cui al successivo art. 8; b) per un ammontare non superiore a L. 1.500.000 lorde annue per ciascun dirigente in servizio nell'esercizio, per il finanziamento dei trattamenti di mobilita' previsti dall'art. 45 del CCNL 1994-97 di cui al successivo art. 9, limitatamente alle tipologie di Enti di cui comma 1 del medesimo art. 45 e secondo le disponibilita' degli Enti stessi, tenuto anche conto dei pregressi finanziamenti autorizzati in forza di atti normativi al titolo specifico; c) per la restante disponibilita', allo scopo di premiare i risultati gestionali in termini di efficienza/produttivita', come previsto dall'art. 44, comma 2, lettera a) del CCNL 1994 - 97. Art. 8. Conferimento del "premio di eccellenza" 1. Le risorse di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) sono annualmente impiegate dagli enti per l'attribuzione, pubblica e motivata, di un particolare riconoscimento, sotto forma di "premio di eccellenza", ai dirigenti che si siano distinti per il valore e la qualita' del contributo da essi offerto, anche attraverso un alto grado di coinvolgimento e di motivazione delle risorse umane, all'ottimizzazione del potenziale operativo dell'ente, allo sviluppo della progettualita' aziendale, particolarmente in termini di innovazione e di stimolazione culturale, nonche' al miglioramento del servizio. L'assegnazione dei premi, sulla base dei fattori di valutazione stabiliti dall'art. 44, comma 5, del CCNL 1994-97, non potra' interessare un numero di dirigenti superiore all'8% della consistenza complessiva della risorsa dirigenziale, con arrotondamento all'unita' superiore. I premi verranno conferiti nel mese di dicembre di ciascun anno sulla base delle valutazioni riferite all'anno stesso in base a criteri predefiniti ed adeguatamente pubblicizzati; l'attribuzione stessa dovra' essere a sua volta oggetto di adeguata pubblicizzazione attraverso gli strumenti di comunicazione interna, fermo restando quanto previsto, in tema di verifiche da parte dei singoli dirigenti e delle Organizzazioni sindacali, dal comma 5 del richiamato art. 44. 2. Per gli enti che abbiano un numero di dirigenti in forza inferiore a 10, le risorse di cui al comma precedente saranno utilizzate nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera c). 3. Per gli enti con un numero di dirigenti in forza ricompreso fra 10 e 20, il premio di eccellenza e' attribuito ad un solo dirigente, per un importo pari a 16.000.000 di lire e le restanti risorse saranno utilizzate nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera c). 4. Per gli enti ad elevata complessita' organizzativa ed articolazione territoriale su base nazionale saranno posti in essere opportuni accorgimenti per assicurare un diffuso coinvolgimento della risorsa dirigenziale e, ove possibile, una equilibrata distribuzione dei riconoscimenti per aree geografiche anche pluriregionali. 5. Fatto salvo quanto specificato ai precedenti commi 2 e 3, in caso di mancata assegnazione dei premi, le risorse corrispondenti sono assegnate in uguale misura alla retribuzione di risultato ed alla dotazione per i premi di eccellenza rispettivamente dell'esercizio corrente e dell'esercizio immediatamente successivo. In ogni caso la mancata assegnazione dovra' risultare da comunicazione pubblica e motivata dell'Ente. 6. I risultati dell'applicazione dell'istituto regolato dal presente articolo saranno oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia. Art. 9. Incentivazione della mobilita' territoriale 1. Le risorse di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) sono annualmente impiegate dagli Enti ivi considerati, per le esigenze individuate dall'art. 45 del CCNL 1994-97. 2. Il trattamento accessorio di cui al presente articolo, da gestirsi per le esigenze e con i criteri e le modalita' individuati dall'art. 45 citato al comma 1, ha la durata massima di 2 anni ed e' rinnovabile una sola volta per un anno. Art. 10. Risorse aggiuntive 1. In aggiunta alle risorse di cui agli articoli 4 e 6, gli enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 e, in particolare, con quelli inerenti alla realizzazione di strumenti di controllo di gestione e di valutazione e verifica dell'attivita' degli uffici dirigenziali, possono incrementare la dotazione del Fondo per la retribuzione di risultato nella misura massima dell'1% del monte retributivo relativo al personale dirigente disciplinato dalla presente sezione del contratto riferito all'anno 1995 - ovvero al 1993 ove il riferimento a tale anno risulti piu' favorevole - utilizzando le risorse aggiuntive derivanti da risultati positivi e visibili nell'andamento gestionale, particolarmente in termini di maggiori entrate e / o di economie di gestione, direttamente riconducibili, anche congiuntamente: a) a una maggiore efficacia dell'azione dei dirigenti nell'utilizzo delle risorse umane finanziarie e strumentali e al conseguente aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi delle unita' organizzative da essi dirette anche come effetto di una miglior gestione delle risorse umane e di un impiego piu' razionale degli altri fattori produttivi, ivi compresa la risorsa informatica; b) a un maggior impegno della risorsa dirigenziale nella conduzione delle attivita' istituzionali, anche per effetto di fenomeni di contrazione della consistenza numerica complessiva della risorsa dirigenziale, verificata al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente all'esercizio in corso, rispetto a quella risultante al 1 gennaio dello stesso anno. 2. Costituisce condizione per l'accesso alle risorse oggetto del presente articolo l'effettiva rilevazione da parte dell'ente, attraverso gli organismi e strumenti di controllo interno istituiti a norma del decreto legislativo n. 29/1993, che gli eventuali risparmi che siano alla base della migliore efficienza rilevata non abbiano prodotto effetti negativi sull'estensione e sulla qualita' dei servizi resi agli utenti e che, al contrario, tali aspetti siano stati positivamente influenzati dall'azione dei dirigenti. Art. 11. Modalita' per assicurare il pieno utilizzo delle risorse 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, del CCNL 1994-97, la programmazione delle politiche retributive riferite alla retribuzione accessoria dei dirigenti deve tendere ad assicurare il pieno utilizzo delle risorse che costituiscono la dotazione dei Fondi per la retribuzione di posizione e per quella di risultato, fatto salvo quanto previsto per il conferimento del premio di eccellenza dall'art. 8, comma 5. 2. Con riferimento alla retribuzione di posizione, una volta determinata, di norma entro il termine dell'esercizio precedente a quello di riferimento, l'esatta dotazione del relativo Fondo, ivi inclusi gli incrementi determinati dalla progressiva riconversione delle risorse destinate alla progressione economica di anzianita', l'Amministrazione elabora un quadro programmatico, coerente con la predetta dotazione, degli incarichi dirigenziali secondo l'articolazione prevista, tenendo conto delle prevedibili variazioni del personale in forza in corso di esercizio e formulando un conseguente piano di utilizzo del Fondo. Tale piano dovra' prevedere una riserva congrua per l'ipotesi in cui, in corso d'anno, la situazione reale risultasse tale da configurare su base annua una spesa superiore a quella ipotizzata, comunque nei limiti delle disponibilita'. Nell'eventualita' in cui tale riserva risulti a fine esercizio in tutto o in parte inutilizzata, il relativo ammontare sara' redistribuito in misura proporzionale sulle retribuzioni di posizione corrisposte nell'intero esercizio, in modo da riadeguarne conseguentemente l'importo, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 5, comma 1. Qualora la situazione reale risultasse a fine esercizio tale da comportare una spesa ulteriormente inferiore a quella ipotizzata, le risorse residue saranno accantonate per essere destinate al Fondo per la retribuzione di risultato dell'esercizio immediatamente successivo. 3. Con riferimento alla retribuzione di risultato, una volta determinata, di norma entro il termine dell'esercizio precedente a quello di riferimento, l'esatta dotazione del relativo Fondo, ivi incluse le eventuali risorse aggiuntive di cui all'art. 10, nonche' le eventuali eccedenze del Fondo per la retribuzione di posizione dell'esercizio precedente, ed escluse le risorse destinate alla finalita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), l'Amministrazione elabora un piano di impiego che preveda l'integrale utilizzo delle risorse del Fondo stesso, con riferimento all'ipotesi di pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera a) del CCNL 1994-97, tenendo conto delle eventuali esigenze di cui al predetto art. 7, comma 1, lettera b), nei limiti ivi stabiliti. Nell'eventualita' in cui a fine esercizio risultino risorse non utilizzate, il relativo ammontare, ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sara' ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo grado di avvicinamento agli stessi, quantificato in sede di contrattazione decentrata nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) del CCNL 1994-97. Art. 12. Operativita' e decorrenze dei nuovi istituti economici 1. La decorrenza economica dei nuovi istituti retributivi che si ricollegano alla responsabilita' rivestita e ai risultati espressi dal dirigente di cui agli artt. 38 e seguenti del CCNL 1994-97, come disciplinati dagli articoli da 4 a 7 del presente CCNL, e' fissata al 1 gennaio 1997. Con la medesima decorrenza, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del CCNL 1994-97, viene meno l'operativita' degli istituti retributivi relativi alla retribuzione accessoria nelle sue diverse componenti, sostituiti dai nuovi istituti regolati dagli artt. 39, 40 e 45 del predetto, fatta eccezione per l'istituto dello straordinario, che cessera' contestualmente all'avvio dell'operativita' delle disposizioni contenute, in tema di impegno di lavoro dei dirigenti, nell'art. 16 del medesimo CCNL, dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente CCNL. 2. Sino a quando i nuovi istituti retributivi di cui al comma 1 non siano effettivamente attivati, gli enti corrisponderanno ai dirigenti destinatari della presente sezione del contratto acconti mensili commisurati al valore dei trattamenti accessori mediamente percepiti nel 1996, salvo conguaglio dal momento in cui i nuovi istituti diverranno operativi. Art. 13. Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di distacchi sindacali 1. Nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, competono al dirigente, oltre alla retribuzione tabellare e all'indennita' integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianita' eventualmente acquisita, gli eventuali assegni ad personam in godimento e le eventuali indennita' previste per legge con carattere di generalita'; compete altresi' la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del verificarsi dell'evento o del distacco, secondo quanto gia' previsto con specifico riferimento ai distacchi sindacali, dall'art. 48, comma 3, del CCNL 1994-97. Sezione seconda I professionisti dipendenti Art. 14. Durata e decorrenza del contratto 1. La presente sezione del contratto biennale concerne il rinnovo per il biennio 1996-97, limitatamente ai contenuti economici, della corrispondente sezione seconda CCNL 1994-97. Le disposizioni in essa contenute si riferiscono pertanto al periodo 1 gennaio 1996-31 dicembre 1997. Con riferimento a tale periodo, si applica il contenuto delle disposizioni dell'art. 52, commi 2 e 3 e dell'art. 85, commi 1, 2 e 3 del CCNL 1994-97. Art. 15. Aumenti dello stipendio tabellare 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1996 ai professionisti destinatari della presente sezione del contratto viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 100.000; a decorrere dal 1 giugno 1996, il predetto incremento mensile lordo e' rideterminato in L. 252.000. Tali incrementi non comportano il riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente percepiti dal professionista per effetto di pregresso inquadramento nelle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 2. Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime, per dodici mensilita', spettante ai professionisti e' stabilito: per il livello iniziale, in L. 28.273.000; per il primo livello differenziato di professionalita', in L. 39.192.000; per il secondo livello differenziato di professionalita', in L. 49.192.000. Art. 16. Utilizzo delle risorse derivanti dalla soppressione degli automatismi 1. Sono confermate per la vigenza del presente contratto biennale, le disposizioni di cui all'art. 86, commi 3 e 4 ed art. 89, comma 1, lettera b), del CCNL 1994-97, allo scopo di consentire il concreto avvio del sistema di alimentazione del Fondo per la retribuzione accessoria ivi previsto e la valutazione della relativa operativita' e funzionalita'. 2. In sede di prima applicazione, le somme derivanti dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianita', come regolamentate dall'art. 86 del CCNL 1994-97, sono accantonate sino alla decorrenza della operativita' del nuovo istituto di cui all'art. 90, comma 1, lettera b), primo alinea dello stesso CCNL, allo scopo di contribuire ad assicurarne l'attivazione. Art. 17. Rideterminazione dei contingenti per l'attribuzione dei livelli differenziati di professionalita' 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 87, comma 1, del CCNL 1994-97, il contingente relativo al secondo livello differenziato di professionalita' previsto dall'art. 14, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, e' rideterminato, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nel 40 per cento della dotazione organica di ciascuna delle specifiche tipologie professionali disciplinate dalla presente sezione seconda. L'allineamento realizzato dei due livelli differenziati di professionalita', cosi' determinati entrambi al 40% della citata dotazione organica, e' orientato alla riconfigurazione del livello iniziale quale periodo di formazione e di inserimento, propedeutico al successivo sviluppo professionale. 2. La realizzazione, contrattualmente finanziata, del ridisegno della consistenza quantitativa dei livelli di professionalita' previsto dal comma 1 costituisce condizione necessaria per assicurare il pieno utilizzo delle risorse, cosi' come stabilito dall'art. 87, comma 2, del CCNL 1994 - 97. Conseguentemente gli enti assumono opportune iniziative per contenere i tempi di attuazione delle relative fasi operative. 3. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, le amministrazioni indicono le selezioni previste dall'art. 87, commi 3 e seguenti, con decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio di ciascun anno ed a partire dal 1 gennaio 1997, al fine di assicurare, comunque nel rispetto dei requisiti e criteri stabiliti dal predetto articolo, il conferimento di tutte le posizioni attribuibili in ciascuno dei due livelli differenziati di professionalita'. In sede di prima applicazione, il possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei livelli differenziati di professionalita', tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267/1988, e' accertato con riferimento alla data del 1 gennaio 1997. Art. 18. Costituzione e finanziamento del Fondo per la retribuzione accessoria 1. Il Fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 88 del CCNL 1994-97 sara' reso operativo a decorrere dal 1 gennaio 1997 secondo i criteri di finanziamento previsti dall'art. 89 del predetto CCNL e con le ulteriori specificazioni contenute nei commi che seguono. 2. Le somme di cui all'art. 89, comma 1, lettera a), del CCNL 1994-97, sono determinate con riferimento al personale destinatario della presente sezione, fatta eccezione per il personale medico disciplinato nella successiva sezione speciale, sulla base degli importi erogati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1990 al personale stesso per l'anno 1995. In sede di prima applicazione il Fondo per la retribuzione accessoria e' decurtato delle somme eventualmente erogate a titolo di compensi per lavoro straordinario sino alla data di entrata in vigore del presente CCNL. 3. Le maggiorazioni retributive per incarichi di coordinamento di cui all'art. 89, comma 1, lettera c), del CCNL 1994-97 sono valutate, ai fini della alimentazione del Fondo per la retribuzione accessoria, con riferimento agli importi spettanti per l'anno 1995. 4. In base a quanto previsto dall'art. 89, comma 1, lettera e), del CCNL 1994-97, il Fondo per la retribuzione accessoria e' altresi' incrementato: a decorrere dal 1 gennaio 1997 di una misura pari a L. 400.000 lorde annue per ogni professionista in servizio alla data del 31 dicembre 1995; ((a decorrere dal 31 dicembre 1997 ed a valere sull'anno 1998 di una ulteriore misura pari a L. 2.000.000 lorde annue per ogni professionista in servizio alla medesima data del 31 dicembre 1995.)) (**). 5. I criteri di computo delle risorse previste nei commi 2, 3 e 4 potranno essere applicati, nel rispetto delle medesime modalita', sulla base dei valori retributivi e della consistenza numerica dei professionisti riferiti all'anno 1993, qualora tale riferimento risulti piu' favorevole in relazione alle modificazioni fisiologiche della consistenza quantitativa della risorsa professionale. Art. 19. Disciplina dell'utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria 1. L'utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 18 e' regolato in conformita' a quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del CCNL 1994-97, secondo le specificazioni contenute nei commi che seguono. 2. Per le finalita' di cui all'art. 90, comma 1, lettera c), del CCNL 1994-97 e la relativa attuazione a norma dell'art. 91 dello stesso , gli enti destinano, nell'ambito del Fondo per la retribuzione accessoria, una quota di risorse pari al 40% delle somme di cui all'art. 89, comma 1, lettere a) ed e), secondo la relativa disciplina di cui all'art. 18 del presente contratto e con le decorrenze ivi indicate. 3. Nell'ambito della retribuzione di risultato sono annualmente utilizzate per le finalita' di cui all'art. 91, comma 2, del CCNL 1994-1997 risorse pari allo 0,45% della massa retributiva 1995 riferita al personale destinatario della presente sezione del CCNL. La percentuale massima di destinatari di cui al medesimo articolo e' stabilita nel 5% dello stesso personale. 4. Al fine di rispettare la priorita' prevista dall'art. 90, comma 2, del CCNL1994-97 per la realizzazione delle finalita' indicate dal comma 1, lettera b), primo alinea, del medesimo articolo, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, sono riservate a tale obiettivo, con decorrenza 1 gennaio 1997 nell'ambito della dotazione del Fondo di cui al comma 1, L. 1.000.000 annue lorde per ogni professionista in servizio alla data del 31 dicembre 1995, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 5. 5. Le indennita' di coordinamento di cui all'art. 90, comma 1, lettera a), del CCNL 1994-97 sono determinate, a decorrere dal 1 gennaio 1997, nella misura del 10% delle seguenti voci retributive: a) stipendio tabellare annuo lordo in godimento determinato secondo il livello, iniziale ovvero differenziato, di appartenenza; b) maggiorazioni stipendiali ex art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1990 acquisite come retribuzione individuale di anzianita' a norma dell'art. 86 del CCNL 1994-97. 6. Le indennita' spettanti ai professionisti dell'area legale stabilite dall'art. 14, comma 17, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1990 sono rivalutate rispettivamente da L. 1.000.000 a L. 1.800.000, da L. 2.000.000 a L. 3.200.000 e da L. 3.000.000 a L. 4.800.000. 7. In relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lettera b), secondo alinea del CCNL 1994-97 e' istituita una indennita' fissa e ricorrente diretta a compensare gli oneri e le responsabilita' per i professionisti di area diversa da quella legale, denominata "indennita' professionale", stabilita nelle seguenti misure lorde annue: L. 2.000.000 per i professionisti appartenenti al secondo livello differenziato di professionalita'; L. 1.500.000 per i professionisti appartenenti al primo livello differenziato di professionalita'; L. 1.200.000 per i professionisti appartenenti al livello iniziale. 8. In relazione a quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lettera b), terzo alinea del CCNL 1994-97, e' istituita una indennita' di rimborso spese per autoaggiornamento in misura uguale per tutti i professionisti. La misura di detta indennita' e' fissata pari a L. 1.500.000 lorde annue procapite, salvo proporzionale decurtazione in caso di insufficienza delle dotazioni che residuano dall'applicazione dei precedenti commi e salvo proporzionale incremento sino ad un tetto di L. 3.000.000, nel caso inverso di capienza delle dotazioni predette. 9. Le eventuali risorse che risultassero non utilizzate a seguito dell'applicazione di quanto previsto dai commi da 3 a 8 andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato di cui al comma 2. 10. Per l'esercizio 1997, in sede di prima applicazione, qualora le disponibilita' previste dal presente articolo per le indennita' di cui ai commi 4 e successivi risultassero insufficienti per le relative finalita', la quota definita al comma 2 sara' temporaneamente decurtata in misura corrispondente con ripristino del valore ivi previsto per i successivi esercizi. 11. Nell'eventualita' in cui a fine esercizio le risorse destinate alla retribuzione di risultato risultassero in parte non utilizzate, il relativo ammontare, ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sara' ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato gia' corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo grado di avvicinamento agli stessi, quantificato in sede di contrattazione decentrata nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 7, comma 1, lettera f), del CCNL 1994-97. Art. 20. Risorse aggiuntive 1. In aggiunta alle risorse di cui all'art. 19, gli enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 e, in particolare, con quelli inerenti alla realizzazione di strumenti di controllo di gestione e di verifica e valutazione dei risultati, possono incrementare la dotazione del Fondo per la retribuzione accessoria, con vincolo di destinazione alla retribuzione di cui all'art. 91, comma 1, del CCNL 1994-97, nella misura massima dell'1% del monte retributivo relativo ai professionisti disciplinati dalla presente sezione del contratto riferito all'anno 1995 - ovvero al 1993 ove il riferimento a tale anno risulti piu' favorevole - utilizzando le risorse aggiuntive derivanti da risultati positivi e visibili nell'andamento gestionale, particolarmente in termini di maggiori entrate e/o di economie di gestione, direttamente riconducibili all'attivita' svolta nelle aree di attivita' influenzate dal ruolo dei professionisti. 2. Costituisce condizione per l'accesso alle risorse oggetto del presente articolo l'effettiva rilevazione da parte dell'ente, attraverso i propri organismi di verifica, che gli eventuali risparmi che siano alla base della migliore efficienza rilevata non abbiano prodotto effetti negativi sull'estensione e sulla qualita' dei servizi resi agli utenti e che, al contrario, tali aspetti siano stati positivamente influenzati dall'azione dei professionisti. Art. 21. Operativita' e decorrenze dei nuovi istituti economici 1. La decorrenza economica dei nuovi istituti retributivi accessori di cui agli articoli 90 e 91 del CCNL 1994-97, come disciplinati dagli articoli da 16 a 20 del presente e' fissata al 1 gennaio 1997. Con la medesima decorrenza, in relazione a quanto previsto dall'art. 88, comma 3, del CCNL 1994-97, viene meno l'operativita' degli istituti retributivi relativi alla retribuzione accessoria nelle sue diverse componenti, sostituiti dai nuovi istituti regolati dagli articoli 90 e 91 del predetto CCNL, fatta eccezione per l'istituto dello straordinario, che cessera' contestualmente all'avvio dell'operativita' delle disposizioni contenute, in tema di impegno di lavoro dei professionisti, nell'art. 66 del medesimo CCNL, dal primo giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente CCNL. 2. Qualora i nuovi istituti retributivi di cui al comma 1 non siano effettivamente attivati con effetto dalla data del 1 gennaio 1997, gli enti corrisponderanno ai professionisti destinatari della presente sezione del contratto acconti mensili commisurati al valore dei trattamenti accessori mediamente percepiti nel 1996, salvo conguaglio dal momento in cui i nuovi istituti diverranno operativi. Art. 22. Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di distacchi sindacali 1. Nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, al personale interessato competono, oltre alla retribuzione tabellare, all'indennita' integrativa speciale, alla retribuzione individuale di anzianita' eventualmente acquisita ed agli assegni ad personam eventualmente in godimento, le seguenti componenti della retribuzione accessoria: l'indennita' di coordinamento eventualmente in godimento; le quote retributive attribuite ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera b), primo alinea, del CCNL 1994 - 1997; l'indennita' annua di cui all'art. 14, comma 17, del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, come disciplinata dal predetto art. 90 del CCNL 1994 - 1997, comma 1, lettera b), quarto alinea nonche' dall'art. 19, comma 6, del presente contratto; le eventuali ulteriori indennita' previste per legge con carattere di generalita'. Sezione speciale Il personale medico e veterinario Art. 23. Durata e decorrenza del contratto 1. La presente sezione speciale del contratto biennale concerne il rinnovo per il biennio 1996 - 97, limitatamente ai contenuti economici, dell'accordo relativo al personale medico e veterinario attuativo dell'art. 94 del CCNL 1994 - 97, d'ora in avanti richiamato con la dizione Accordo attuativo art. 94. Le disposizioni in essa contenute si riferiscono pertanto al periodo 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1997. Con riferimento a tale periodo, si applica il contenuto delle disposizioni dell'art. 52, commi 2 e 3 e dell'art. 85, commi 1 e 2, del CCNL 1994 - 97. Anche nella presente sezione sono utilizzate le dizioni "medici previdenziali" e "altri medici e veterinari" di cui all'art. 1 dell'Accordo attuativo art. 94, per individuare le corrispondenti categorie di personale; la dizione "medici e veterinari" senza altre specificazioni designa unitariamente tutte le figure professionali destinatarie della presente sezione speciale. Art. 24. Incrementi contrattuali nell'ambito della disciplina transitoria del personale medico e veterinario 1. A decorrere dal 1 gennaio 1996, lo stipendio tabellare dei medici previdenziali, in vista della ricollocazione del personale stesso nelle due fasce di cui al successivo art. 25, e' incrementato dei seguenti importi mensili lordi: primario medico legale t.p. L. 135.000 aiuto medico legale t.p. " 100.000 assistente medico legale t.p. " 244.000 primario medico legale t.d. " 91.000 aiuto medico legale t.d. " 62.000 assistente medico legale t.d. " 170.000 2. A decorrere dal 1 novembre 1996, l'incremento di cui al comma 1 e' rideterminato nei seguenti importi mensili lordi: primario medico legale t.p. L. 339.000 aiuto medico legale t.p. " 222.000 assistente medico legale t.p. " 396.000 primario medico legale t.d. " 230.500 aiuto medico legale t.d. " 157.500 assistente medico legale t.d. " 265.000 3. A decorrere dal 1 luglio 1997, l'incremento di cui al comma 2, con riferimento alle figure di assistente medico legale a tempo pieno ed assistente medico legale a tempo definito, e' rideterminato nei seguenti importi mensili lordi: assistente medico legale t.p. L. 697.000 assistente medico legale t.d. " 490.500 4. Lo stipendio tabellare del personale medico e veterinario di cui all'art. 94, comma 4, del CCNL 1994 - 97, in vista della ricollocazione del personale stesso nelle due fasce di cui al successivo art. 25, e' incrementato dei seguenti importi mensili lordi: L. 100.000 a decorrere dal 1 gennaio 1996; ulteriori L. 152.000 a decorrere dal 1 giugno 1996. 5. A decorrere dal 1 luglio 1997, sono attribuite al personale medico e veterinario di cui al comma 4, i seguenti incrementi mensili lordi: a) personale collocato nella seconda fascia e proveniente dal primo livello differenziato di professionalita' della decima qualifica funzionale: L. 767.000; b) personale collocato nella prima fascia e proveniente dal livello base di professionalita' della decima qualifica funzionale: L. 633.000. Art. 25. Stipendio tabellare dei medici e veterinari di prima fascia 1. Lo stipendio tabellare annuo lordo per dodici mensilita' dei medici e veterinari ricompresi nella prima fascia funzionale ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo attuativo art. 94 e' determinato, a decorrere dal 1 luglio 1997, nelle seguenti misure: L. 36.000.000 per i medici previdenziali a tempo pieno; L. 22.500.000 per i medici previdenziali a tempo definito; L. 36.000.000 per gli altri medici e veterinari di cui all'art. 94, comma 4, del CCNL 1994 - 97. 2. Lo stipendio tabellare dei medici previdenziali provenienti dalla posizione di aiuto m.l. a tempo pieno si realizza nel suo ammontare pieno mediante conglobamento dell'importo annuo lordo per dodici mensilita' di L. 30.400 mensili, corrispondenti alla eccedenza della indennita' integrativa speciale in godimento al 30 giugno 1997 rispetto a quella fissata dall'art. 27, comma 2. 3. Lo stipendio tabellare degli altri medici e veterinari, collocati nella prima fascia e provenienti dal livello iniziale di professionalita' della decima qualifica funzionale si realizza nel suo ammontare pieno mediante conglobamento dell'importo annuo lordo per dodici mensilita' di L. 10.800 mensili, corrispondenti alla eccedenza della indennita' integrativa speciale in godimento al 30 giugno 1997 rispetto a quella fissata dall'art. 27, comma 1. 4. La differenza positiva che risulti tra l'importo dello stipendio tabellare in godimento e quello previsto nel comma 1 concorre a formare l'assegno ad personam, a norma del successivo art. 28. Art. 26. Stipendio tabellare dei medici e veterinari di seconda fascia 1. Lo stipendio tabellare annuo lordo per dodici mensilita' dei medici e veterinari ricompresi nella seconda fascia funzionale ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo attuativo art. 94 e' determinato, a decorrere dal 1 luglio 1997, nelle seguenti misure: L. 48.000.000 per i medici previdenziali a tempo pieno; L. 33.030.000 per i medici previdenziali a tempo definito; L. 48.000.000 per gli altri medici e veterinari di cui all'art. 94, comma 4, del CCNL 1994 - 97. 2. La differenza positiva che risulti tra l'importo dello stipendio tabellare in godimento e quello previsto nel comma 1, terzo alinea, concorre a formare l'assegno ad personam, a norma del successivo art. 28, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27, commi 3 e 4. Art. 27. Indennita' integrativa speciale 1. A decorrere dal 1 luglio 1997, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante ai medici e veterinari di prima fascia e' stabilita nell'importo lordo annuo di L. 13.883.000 per tredici mensilita'. Per i medici previdenziali provenienti dalle posizioni di aiuto ed assistente a tempo definito, la predetta indennita' integrativa e' stabilita nell'importo lordo annuo di L. 13.473.000 per tredici mensilita'. 2. A decorrere dal 1 luglio 1997, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante ai medici e veterinari di seconda fascia e' stabilita nell'importo lordo annuo di L. 14.783.000 per tredici mensilita'. Per i medici previdenziali provenienti dalla posizione di primario a tempo definito, la predetta indennita' integrativa e' stabilita nell'importo lordo annuo di L. 14.216.000 per tredici mensilita'. 3. L'indennita' integrativa speciale degli altri medici e veterinari, collocati nella seconda fascia e provenienti dal secondo livello differenziato di professionalita' della decima qualifica funzionale si realizza nel suo ammontare pieno mediante conglobamento dell'importo annuo lordo per tredici mensilita' di L. 118.000, corrispondente ad una quota della eccedenza dello stipendio tabellare in godimento al 30 giugno 1997 rispetto a quello fissato dall'art. 26, comma 1, terzo alinea. 4. L'indennita' integrativa speciale degli altri medici e veterinari, collocati nella seconda fascia e provenienti dal primo livello differenziato di professionalita' della decima qualifica funzionale si realizza nel suo ammontare pieno mediante conglobamento dell'importo annuo lordo per tredici mensilita' di L. 425.000 corrispondente alla eccedenza dello stipendio tabellare in godimento al 30 giugno 1997 rispetto a quello fissato dall'art. 26, comma 1, terzo alinea. 5. La differenza positiva che risulti tra l'importo dell'indennita' integrativa speciale in godimento e quella prevista nei commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, concorre a formare l'assegno ad personam, a norma del successivo art. 28. Art. 28. Assegni ad personam 1. Ai medici previdenziali provenienti dalla posizione di aiuto medico legale a tempo definito e' attribuito un assegno personale non riassorbibile e pensionabile nella misura annua lorda complessiva per tredici mensilita' di L. 812.000, che ricomprende la differenza positiva di cui all'art. 27, comma 4, pari a L. 348.000, e parte dell'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'art. 12, comma 3, dell'Accordo attuativo art. 94, che e' corrispondentemente ridotto nella sua misura annua per tredici mensilita' di L. 467.000 lorde. 2. Agli altri medici e veterinari e' attribuito un assegno personale non riassorbibile e pensionabile nelle misure annue lorde complessive per tredici mensilita' di seguito indicate: a) personale ricompreso nella seconda fascia funzionale ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo attuativo art. 94 e proveniente dal secondo livello differenziato di professionalita' della decima qualifica funzionale L. 1.173.000, che ricomprende la differenza positiva di cui all'art. 26, comma 2, al netto dell'incremento dell'importo della indennita' integrativa speciale stabilita dall'art. 27, comma 2; b) personale ricompreso nella prima fascia funzionale ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo attuativo art. 94 e proveniente dal secondo livello differenziato di professionalita' della decima qualifica funzionale L. 15.073.000, che ricomprende la differenza positiva di cui all'art. 26, comma 2, nonche' la differenza positiva di cui all'art. 27, comma 3; c) personale ricompreso nella prima fascia funzionale ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo attuativo art. 94 e proveniente dal primo livello differenziato di professionalita' della decima qualifica funzionale L. 3.933.000, che ricomprende la differenza positiva di cui all'art. 26, comma 2, nonche' la differenza positiva di cui all'art. 27, comma 3. Art. 29. Utilizzo delle risorse derivanti dalla soppressione degli automatismi 1. Sono confermate per la vigenza del presente contratto biennale, le disposizioni di cui all'art. 14 dell'Accordo attuativo art. 94, allo scopo di consentire il concreto avvio del sistema di alimentazione dei Fondi per la retribuzione accessoria come ivi previsto. 2. In sede di prima applicazione, le somme derivanti dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianita', come regolamentate dall'art. 14 richiamato al comma 1, sono accantonate sino alla decorrenza della operativita' del Fondo per la retribuzione di posizione e di specificita' medica e del Fondo per la retribuzione di risultato indicata al successivo art. 30, comma 1. Art. 30. Fondi per la retribuzione accessoria del personale medico e veterinario 1. I Fondi per i trattamenti accessori previsti dall'art. 15 dell'Accordo attuativo art. 94 del CCNL 1994 - 97 saranno resi operativi a decorrere dal 1 luglio 1997 secondo i criteri di finanziamento previsti dal predetto articolo e le modalita' di alimentazione specificate nei commi che seguono. 2. Con riferimento ai medici previdenziali, le componenti che alimentano i Fondi di cui al comma 1 sono costituite dalle seguenti voci: a) le quote di retribuzione accessoria pregressa che confluiscono negli istituti retributivi in cui si articola la nuova retribuzione accessoria del personale medico disciplinata dall'Accordo attuativo art. 94, individuate secondo i seguenti criteri: 1) la quantificazione e' effettuata da ciascun ente nella misura corrispondente agli importi complessivamente erogati a qualunque titolo di retribuzione accessoria per l'anno 1995 al predetto personale, fatte salve le risorse destinate per il medesimo anno alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 18 della legge n. 88 / 1989; 2) la determinazione degli importi di cui al precedente alinea dovra' essere effettuata senza tenere conto dei riassorbimenti nello stipendio tabellare operati ai sensi dell'art. 13, comma 2, dell'Accordo attuativo art. 94 a decorrere dal 1 dicembre 1996; 3) l'importo cosi' risultante dovra' quindi essere decurtato, su base annua per tredici mensilita', delle somme corrispondenti alle quote percentuali delle indennita' utilizzate per i riassorbimenti nello stipendio tabellare a norma dell'art. 13, comma 2, dell'Accordo attuativo art. 94, applicate alle quantita' effettivamente erogate per l'anno 1995 al personale ivi indicato; tali somme, non partecipano infatti alla formazione della nuova retribuzione accessoria perche' gia' consolidate nel tabellare; b) gli importi attribuiti a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione ai sensi dell'art. 12, comma 3, dell'Accordo attuativo art. 94 e dell'art. 28, comma 1, del presente contratto, valutati, distintamente per ciascuna posizione ivi considerata con riferimento al personale in servizio al 31 dicembre 1995, in ragione annua per tredici mensilita'; c) le somme derivanti dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianita', come determinate ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo attuativo art. 94; d) un ulteriore importo di L. 3.500.000 annue lorde per ciascun medico previdenziale in servizio alla data del 31 dicembre 1995; e) le risorse aggiuntive di cui al successivo art. 37. 3. La somma complessivamente risultante dalla applicazione del comma 2 e' ripartita tra i tre Fondi previsti dall'art. 15 dell'Accordo attuativo art. 94, come di seguito indicato: Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a), dell'Accordo attuativo art. 94, la dotazione annua di tale Fondo e' pari all'ammontare delle risorse complessivamente erogate per l'anno 1995 ai medici previdenziali per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario e turni dei medici non apicali, chiamati ad effettuare tali prestazioni cosi' come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 20 dell'Accordo attuativo art. 94, nonche' per il pagamento della indennita' di bilinguismo. Fondo per la retribuzione di posizione e di specificita' medica. La dotazione annua di tale fondo e' determinata secondo quanto stabilito dall'art. 16 dell'Accordo attuativo art. 94, con le seguenti ulteriori specificazioni: a) gli incrementi di cui al predetto art. 16, lettera a), sono stabiliti in misura pari al totale delle nuove risorse di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo; b) la quota di cui al predetto art. 16, lettera d), e' stabilita nella misura del 95% dell'ammontare risultante dalla applicazione del comma 2, punto a), del presente articolo decurtata della somma assegnata al Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro di cui al precedente primo alinea. Fondo per la retribuzione di risultato. La dotazione annua di tale fondo e' determinata secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, dell'Accordo attuativo art. 94, con la seguente specificazione: a) in attuazione di quanto disposto dall'art. 21, comma 1, lettera b), e' assegnata al Fondo una quota pari al 5% dell'ammontare risultante dalla applicazione del comma 2, punto a), del presente articolo decurtata della somma assegnata al Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro di cui al precedente primo alinea; b) le risorse aggiuntive di cui al comma 2, lettera e), sono destinate integralmente al presente Fondo. 4. Con riferimento agli altri medici e veterinari, le componenti che alimentano i Fondi di cui al comma 1 sono le seguenti: a) un importo pari alla somma delle erogazioni a qualunque titolo effettuate per l'anno 1995 al predetto personale a titolo di retribuzione accessoria; b) le somme derivanti dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianita', come determinate ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo attuativo art. 94; c) un importo pari al 4,5% della massa salariale riferita al personale medico e veterinario per l'anno 1995; d) a decorrere dal 31 dicembre 1997 ed a valere sull'anno 1998, senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, un ulteriore importo pari al 2,4% della medesima massa salariale di cui al precedente punto c); e) le risorse aggiuntive di cui al successivo art. 37. 5. La somma complessivamente risultante dalla applicazione del comma 4 e' ripartita tra i tre Fondi previsti dall'art. 15 dell'Accordo attuativo art. 94, nel rispetto delle indicazioni che seguono: Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera b), dell'Accordo attuativo art. 94, la dotazione annua di tale Fondo e' determinata in ragione di L. 8.000.000 annue lorde per ciascun medico e veterinario in servizio alla data del 31 dicembre 1995, a valere sulle risorse di cui al comma 4, lettera a); con riferimento al solo ente Croce rossa italiana, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del servizio svolto, le risorse del Fondo potranno essere temporaneamente incrementate a valere sul Fondo per la retribuzione di risultato di cui al successivo alinea e in presenza di disponibilita' non utilizzate in quest'ultimo, qualora cio' sia necessario per far fronte ad eccezionali e non altrimenti fronteggiabili esigenze. Fondo per la retribuzione di risultato. La dotazione annua di tale Fondo e' determinata secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, dell'Accordo attuativo art. 94, con la seguente specificazione: a) l'ammontare di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), del predetto Accordo e' stabilito nella misura allo 0,2% della massa retributiva complessivamente erogata al personale medico e veterinario dell'ente per l'anno 1995, a valere sulle risorse di cui al comma 4, lettera a); b) le risorse aggiuntive di cui al comma 4, lettera d), sono destinate integralmente al presente Fondo. Fondo per la retribuzione di posizione e di specificita' medica. La dotazione annua di tale Fondo e' determinata secondo quanto previsto dall'art. 16 dell'Accordo attuativo art. 94, con le seguenti ulteriori specificazioni: a) concorre ad alimentare il Fondo l'ammontare residuo delle risorse di cui al comma 4, lettera a), al netto delle risorse utilizzate per il finanziamento del Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro e del Fondo per la retribuzione di risultato; b) in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera a), dell'Accordo attuativo art. 94, gli incrementi ivi previsti sono stabiliti nella misura corrispondente all'intero ammontare delle risorse di cui al precedente comma 4, lettera c) e d). 6. I criteri di computo delle risorse previste ai commi precedenti potranno essere applicati, nel rispetto delle medesime modalita', sulla base dei valori retributivi e della consistenza numerica dei medici e veterinari riferiti all'anno 1993, qualora tale riferimento risulti piu' favorevole in relazione alle modificazioni fisiologiche della consistenza quantitativa di tale risorsa. 7. Con riferimento all'anno 1997 e senza alcun pregiudizio per gli esercizi successivi, tenuto conto che i Fondi saranno resi operativi soltanto per la seconda meta' dell'anno medesimo, le dotazioni dei fondi di cui ai commi 3 e 5 sono determinate in misura pari a sette tredicesimi e a sei dodicesimi dell'ammontare risultante dall'applicazione integrale di quanto ivi previsto su base annua e per il medesimo esercizio, rispettivamente per: il Fondo per la retribuzione di posizione e di specificita' medica; il Fondo per la retribuzione di risultato e per il Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro. Art. 31. Valori minimi e massimi per ciascuna tipologia di funzione 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 3, dell'Accordo attuativo art. 94, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione per i medici previdenziali sono stabiliti come segue: a) un minimo di L. 16.000.000 e un massimo di L. 70.000.000, per le responsabilita' apicali riferite al coordinamento dell'attivita' sanitaria e / o alla direzione di strutture complesse, cosi' come prefigurate dall'art. 7, comma 1, lettera b), dell'Accordo attuativo art. 94; b) un minimo di L. 2.300.000 e un massimo di L. 60.000.000, per le posizioni individuate sulla base della tipologia indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a), dell'Accordo attuativo art. 94; con riferimento al personale proveniente dalle posizioni di assistente medico legale a tempo pieno ed a tempo definito, il predetto minimo sara' efficace solo al compimento del quinto anno di anzianita', requisito gia' previsto anche per la maggiorazione dell'indennita' di cui all'art. 110, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 / 1990. 2. Per gli altri medici e veterinari, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione per i medici previdenziali sono stabiliti come segue: a) un minimo di L. 14.000.000 e un massimo di L. 70.000.000, per le responsabilita' apicali riferite al coordinamento dell'attivita' sanitaria e / o alla direzione di strutture complesse, cosi' come prefigurate dall'art. 7, comma 1, lettera b), dell'Accordo attuativo art. 94; b) dal minimo praticabile in relazione a quanto disposto dagli articoli 34 e 35 fino ad un massimo di L. 35.000.000, per le posizioni individuate sulla base della tipologia indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a), dell'Accordo attuativo art. 94. 3. In relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 4 dell'Accordo attuativo art. 94, nei confronti dei medici e veterinari che svolgano attivita' libero professionale extramuraria si applicano, a decorrere dalla data di operativita' delle presenti norme che disciplinano la retribuzione di posizione fissata al 1 luglio 1997, le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.Art. 32.Specifico trattamento 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, ultimo periodo dell'Accordo attuativo art. 94, il valore economico dello specifico trattamento ivi previsto e' stabilito, per gli altri medici e veterinari, nella misura fissa di L. 3.500.000 lorde annue per dodici mensilita'.Art. 33.Indennita' di specificita' medica 1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 18 dell'Accordo attuativo art. 94, il valore economico dell'indennita' di specificita' medica ivi prevista e' stabilito nelle seguenti misure annue lorde, per dodici mensilita': a) per i medici previdenziali ricompresi nella II fascia funzionale: a tempo pieno, L. 20.000.000; a tempo definito, L. 4.000.000; b) per i medici previdenziali ricompresi nella I fascia funzionale: a tempo pieno, L. 15.000.000; a tempo definito, L. 2.000.000; c) per gli altri medici e veterinari ricompresi nella II fascia funzionale, L. 20.000.000; d) per gli altri medici e veterinari collocati nella I fascia funzionale e ricompresi, nelle situazioni contemplate dall'art. 7, comma 3, lettera a) dell'Accordo attuativo art. 94: sub a2) e provenienti dal secondo livello differenziato di professionalita' della decima qualifica funzionale, L. 15.000.000; sub a2) e provenienti dal primo livello differenziato di professionalita' della decima qualifica funzionale, L. 15.000.000; sub a2) e provenienti dal livello iniziale della decima qualifica funzionale, L. 1.850.000; sub a1) L. 1.000.000. 2. La indennita' di specificita' medica di cui al presente articolo sara' corrisposta a decorrere dal 1 luglio 1997. Art. 34. Indennita' di posizione fissa 1. La componente fissa della retribuzione di posizione di cui all'art. 17, comma 6 dell'Accordo attuativo art. 94 e' stabilita nei seguenti valori annui lordi per dodici mensilita': a) Medici previdenziali: II fascia, a tempo pieno, L. 10.000.000; I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale qualificato a tempo pieno, L. 11.080.000; I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale a tempo pieno, L. 7.940.000; I fascia, se provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo pieno, con oltre 5 anni, L. 2.000.000; I fascia, se provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo pieno, con meno di 5 anni, L. 425.000, fino al compimento del requisito di anzianita'; II fascia, a tempo definito, L. 3.470.000; I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale qualificato a tempo definito, L. 4.470.000; I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale a tempo definito, L. 1.610.000; I fascia, se provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo definito, con oltre 5 anni, L. 1.000.000; I fascia, se provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo definito, con meno di 5 anni, L. 210.000; b) Altri medici e veterinari: II fascia, L. 10.000.000; I fascia, se ricompresi nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) dell'Accordo attuativo art. 94: sub a2) e provenienti dal secondo livello differenziato di professionalita' della decima qualifica funzionale, L. 7.940.000; sub a2) e provenienti dal primo livello differenziato di professionalita' della decima qualifica funzionale, L. 7.940.000; sub a2) e provenienti dal livello iniziale della decima qualifica funzionale, L. 500.000; sub a1), L. 500.000. 2. La indennita' di posizione fissa di cui al presente articolo sara' corrisposta a decorrere dal 1 luglio 1997. Art. 35. Indennita' di posizione variabile 1. La componente variabile della retribuzione di posizione di cui all'art. 17, comma 7, dell'Accordo attuativo art. 94 e' definita dall'ente in diretta correlazione con la graduazione delle funzioni di cui al citato articolo 17. Sino al conferimento degli incarichi di cui all'art. 5 dell'Accordo attuativo art. 94, essa e' comunque garantita, a decorrere rispettivamente dal 1 luglio 1997 per i medici previdenziali ((e dal 31 dicembre 1997 per gli altri medici e veterinari)) (**), in aggiunta alla retribuzione di posizione fissa di cui al precedente art. 34, nei seguenti valori annui per dodici mensilita', da riassorbire, a regime, nei valori che saranno definiti in correlazione con gli incarichi medesimi: a) Medici previdenziali II fascia, a tempo pieno, L. 7.020.000; I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale qualificato a tempo pieno, L. 7.040.000; I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale a tempo pieno, L. 4.880.000; I fascia, se provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo pieno con oltre 5 anni, L. 820.000; I fascia, se provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo pieno con meno di 5 anni, L. 380.000; II fascia, a tempo definito, L. 6.010.000; I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale qualificato a tempo definito, L. 5.720.000; I fascia, se provenienti dalla posizione di aiuto medico legale a tempo definito, L. 4.620.000; I fascia, se provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo definito con oltre 5 anni, L. 1.505.000; Ai medici della I fascia provenienti dalla posizione di assistente medico legale a tempo definito con meno di 5 anni non compete indennita'. ((b) altri medici e veterinari II fascia, L. 4.600.000; I fascia, se ricompresi nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 7, comma 3, lettera A) dell'Accordo attuativo art. 94: sub a2) e provenienti dal secondo livello differenziato di professionalita' della decima qualifica funzionale, L. 3.700.000; sub a2) e provenienti dal primo livello differenziato di professionalita' della decima qualifica funzionale, L. 1.850.000. Ai medici della prima fascia delle restanti tipologie non compete indennita'.)) (**). Art. 36. Premio per la qualita' della prestazione individuale 1. La quota di risorse da utilizzare per le finalita' di cui all'art. 21, comma 3, dell'Accordo attuativo art. 94, e' stabilita, con riferimento alla generalita' dei medici e veterinari, in una somma pari allo 0,2% del monte salari annuo relativo allo stesso personale. Per l'anno 1997, in accordo con la decorrenza al 1 luglio 1997, tale percentuale e' pari allo 0,1%. 2. I premi per la qualita' della prestazione individuale previsti dalla disposizione richiamata al precedente comma 1 sono corrisposti nel mese di dicembre di ciascun anno e concorrono, unitamente agli altri strumenti di cui si compone il sistema retributivo, ad apprezzare i particolari apporti individuali alla produttivita' del sistema e al miglioramento dei servizi gestiti degli enti nell'ambito della risorsa medica e veterinaria aziendale. Art. 37. Risorse aggiuntive 1. Gli enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29 / 1993 e, in particolare, con quelli inerenti alla realizzazione di strumenti di controllo di gestione e di verifica e valutazione dei risultati, possono incrementare la dotazione del Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 21 dell'Accordo attuativo art. 94, utilizzando le risorse aggiuntive derivanti da risultati positivi e visibili nell'andamento gestionale, particolarmente in termini di maggiori entrate e / o di economie di gestione, direttamente riconducibili all'attivita' svolta nelle aree di attivita' influenzate dal ruolo dei medici e veterinari. Il predetto incremento potra' essere operato, ricorrendo le predette situazioni, nella misura massima dell'1% del monte retributivo relativo ai medici e veterinari disciplinati dalla presente sezione speciale, riferito all'anno 1995, ovvero al 1993 ove il riferimento a tale anno risulti piu' favorevole. 2. Costituisce condizione per l'accesso alle risorse oggetto del presente articolo l'accertamento da parte dell'ente, attraverso i propri organismi di verifica, che gli eventuali risparmi che siano alla base della migliore efficienza rilevata non abbiano prodotto effetti negativi sull'estensione e sulla qualita' dei servizi resi agli utenti e che, al contrario, tali aspetti siano stati positivamente influenzati dall'apporto specifico dei medici e veterinari. Art. 38. Modalita' per assicurare il pieno utilizzo delle risorse 1. Una volta determinata, di norma entro il termine dell'esercizio precedente a quello di riferimento, l'esatta dotazione dei Fondi per la retribuzione accessoria previsti dal presente Contratto, le amministrazioni provvederanno ad una attenta programmazione dell'uso delle risorse al fine del loro razionale e pieno utilizzo entro i limiti delle dotazioni di ciascun Fondo. Nell'eventualita' in cui a fine esercizio risultino risorse non utilizzate tra quelle destinate ai Fondi di cui agli art. 30 e seguenti, il relativo ammontare sara' ripartito, in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo grado di avvicinamento agli stessi, quantificato in sede di contrattazione decentrata nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 57, comma 1, lettera f), del CCNL 1994 - 97. Art. 39. Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di distacchi sindacali 1. Nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, competono al medico previdenziale ed agli altri medici e veterinari, oltre alla retribuzione tabellare e all'indennita' integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianita' eventualmente acquisita, gli eventuali assegni ad personam in godimento, l'indennita' di specificita' medica e le eventuali indennita' previste per legge con carattere di generalita'; compete altresi' la retribuzione di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del verificarsi dell'evento o del distacco. (**) Vedi dichiarazione congiunta finale. Dichiarazione congiunta Le parti concordano che eventuali errori materiali riscontrabili nel presente testo contrattuale saranno corretti, a cura dell'agenzia, previa informazione alle OO.SS firmatarie. Dichiarazione congiunta finale Le parti di testo del presente contratto riportate in carattere corsivo e circoscritte da doppia parentesi, con asterischi di rimando e nota in calce alla pagina, non sono state ammesse al visto e alla conseguente registrazione da parte della Corte dei conti; esse saranno efficaci non appena concluso l'iter della relativa registrazione ai sensi dell'art. 25 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, gia' avviato con risoluzione del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1997. NOTA. - Le parti indicate nella "dichiarazione congiunta finale" sono state registrate dalla Corte dei conti in data 1 agosto 1977 (Atti di Governo - Registro 109, foglio 11) a seguito della procedura prevista dall'art. 25 del R.D.12 luglio 1934, n. 1214.