(all. 1 - art. 1)
               Agenzia per la rappresentanza negoziale
                   delle pubbliche amministrazioni
  A seguito della registrazione da parte  della Corte dei conti - con
la deliberazione  n. 90/1997 e con  le esclusioni ivi indicate  - del
provvedimento di  autorizzazione governativa alla  sottoscrizione del
C.C.N.L.  - parte  economica  biennio 1996-1997  - relativo  all'area
della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese
nella stessa  area di contrattazione nell'ambito  degli enti pubblici
non economici,  definito in data  23 gennaio  1997, il giorno  10 del
mese di  luglio 1997, alle ore  9,30, ha avuto luogo,  presso la sede
dell'Agenzia,  l'incontro tra  i  componenti  del comitato  direttivo
dell'A.R.A.N.  ed i  rappresentanti delle  seguenti confederazioni  e
organizzazioni  sindacali  del  comparto   degli  enti  pubblici  non
economici:
  CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFEDIR - CONFSAL - R.d.B / CUB
- USPPI - UNIONQUADRI - CGIL-Funzione pubblica - CISL-FPI/Dirigenti -
UIL-DEP/Dirigenti - CIDA-FENDEP - CISAL-FIALP - FLEPAR - FEMEPA-ANMI;
  per la stipula formale del CCNL.
  Al termine  della riunione  le parti hanno  sottoscritto l'allegato
contratto collettivo  nazionale di  lavoro - parte  economica biennio
1996-1997  - relativo  all'area  della dirigenza  e delle  specifiche
tipologie   professionali    ricomprese   nella   stessa    area   di
contrattazione  nell'ambito   degli  enti  pubblici   non  economici,
contratto  che pertanto  diviene efficace  ed operativo  a tutti  gli
effetti, salvo  quanto previsto dall'acclusa  dichiarazione congiunta
finale  delle parti  per  quanto concerne  la validazione  successiva
delle clausole non ammesse al  visto e alla conseguente registrazione
da  parte  della Corte  dei  conti  con  la deliberazione  citata  in
premessa, a partire dalle ore 24 dello stesso giorno.
                     ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA
   E DELLE SPECIFICHE TIPOLOGIE PROFESSIONALI RICOMPRESE NELLA STESSA
   AREA DI CONTRATTAZIONE.
                  Parte economica - biennio 1996-97
                          Premessa al CCNL
  Il presente  contratto collettivo  nazionale di lavoro  relativo al
biennio  economico  1996   -  97  si  applica  ai   dirigenti  ed  ai
professionisti destinatari del contratto collettivo stipulato in data
11 ottobre  1996 per  l'area della  dirigenza e  specifiche tipologie
professionali  degli enti  pubblici  non economici,  d'ora in  avanti
individuato come "CCNL  1994 - 97", ivi compreso  il personale medico
di cui all'art. 94 dello stesso CCNL, come regolamentato dall'Accordo
relativo al personale medico e veterinario sottoscritto in attuazione
dell'art. 94  del CCNL 11  ottobre 1996, d'ora in  avanti individuato
come "Accordo attuativo art. 94".
                     Sezione prima - I dirigenti
                               Art. 1.
                  Durata e decorrenza del contratto
  1. La presente  Sezione del contratto biennale  concerne il rinnovo
per il biennio 1996 - 97, limitatamente ai contenuti economici, della
corrispondente Sezione prima  del CCNL 1994 - 97.  Le disposizioni in
essa contenute si  riferiscono pertanto al periodo  1 gennaio 1996-31
dicembre  1997.  Con  riferimento  a  tale  periodo,  si  applica  il
contenuto delle disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3 e dell'art. 36,
commi 1, 2 e 3 del CCNL 1994 - 97.
                               Art. 2.
                  Aumenti dello stipendio tabellare
  1.  Lo  stipendio  tabellare  della  qualifica  unica  dirigenziale
previsto dall'art.  34, comma 4, del  CCNL 1994 - 97  e' incrementato
con le decorrenze e nelle misure lorde mensili di seguito indicate:
   dal 1 gennaio 1996, L. 100.000;
  dal 1 giugno  1996, L. 251.833, comprensive dell'importo  di cui al
precedente alinea.
  Tali incrementi  non comportano il riassorbimento  degli assegni ad
personam eventualmente percepiti dal  personale dirigente per effetto
di  pregresso inquadramento  nelle qualifiche  ad esaurimento  di cui
all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
  2.  Lo stipendio  tabellare annuo  lordo a  regime della  qualifica
unica dirigenziale, per  effetto degli incrementi di cui  al comma 1,
e' rideterminato,  a decorrere dal  1 giugno 1996, in  L. 36.000.000,
riferite a dodici mensilita'.
                               Art. 3.
                   Utilizzo delle risorse derivanti
                dalla soppressione degli automatismi
  1. Sono confermate per la  vigenza del presente contratto biennale,
le disposizioni di cui all'art. 37, commi  3, 4 e 5 ed art. 39, comma
1, lettera a) del CCNL 1994-97,  allo scopo di consentire il concreto
avvio del sistema  di alimentazione del Fondo per  la retribuzione di
posizione ivi previsto e la valutazione della relativa operativita' e
funzionalita'.
                               Art. 4.
                    Costituzione e finanziamento
             del Fondo per la retribuzione di posizione
  1. Il Fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 39 del
CCNL 1994  - 97 sara' reso  operativo a decorrere dal  1 gennaio 1997
secondo i criteri  di finanziamento previsti dal  predetto articolo e
le modalita' di  alimentazione specificate nei commi  che seguono. In
sede di prima applicazione il predetto Fondo e' decurtato delle somme
eventualmente erogate  a titolo di compensi  per lavoro straordinario
sino alla data di entrata in vigore del del presente CCNL.
  2. La quota di cui all'art. 39, comma 1, lettera c), primo periodo,
del CCNL 1994-97, riferita agli  enti destinatari della legge 9 marzo
1989, n.  88, e' stabilita  nel 65% dell'ammontare  complessivo delle
indennita'  di  funzione  di  cui all'art.  13  della  stessa  legge,
spettanti  per  l'anno 1995.  Resta  confermato  quanto previsto  dal
predetto  art. 39,  comma  1,  lettera c),  secondo  periodo, per  il
personale degli enti  presso i quali la attuazione  del predetto art.
13 e' in fase di completamento.
  3. Con riferimento  agli enti di cui all'art. 39,  comma 1, lettera
d) del CCNL  1994-97 la quota ivi prevista e'  determinata in ragione
della medesima percentuale  di cui al comma 2,  applicata alle misure
unitarie  dell'indennita' di  funzione  deliberate  entro il  termine
appositamente assegnato  ed alla consistenza del  personale dirigente
disciplinato dalla presente sezione del  contratto in forza alla data
della delibera cosi' assunta.
  4. In base a quanto previsto  dall'art. 39, comma 1, lettera f) del
CCNL 1994-97, il  Fondo per la retribuzione di  posizione e' altresi'
incrementato,  relativamente all'esercizio  1997, per  la generalita'
degli Enti,  di una misura pari  a L. 1.500.000 lorde  annue per ogni
dirigente in servizio  alla data del 31 dicembre  1995. ((A decorrere
dal  31  dicembre 1997  ed  a  valere  sull'anno  1998, il  Fondo  e'
ulteriormente  incrementato, per  ciascun  Ente del  comparto, di  L.
500.000 lorde annue unitarie riferite  al medesimo personale. Per gli
Enti non  destinatari della legge n.  88 / 1989 tale  ultimo importo,
nella prospettiva di armonizzazione indicata dalla disposizione sopra
richiamata, e' ulteriormente incrementato di L. 2.000.000 lorde annue
unitarie; in  caso di  insufficiente disponibilita' di  bilancio, gli
Enti stessi danno  corso a detta integrazione con  l'obbligo di porre
contestualmente  in  atto le  necessarie  misure  per ovviare,  anche
gradualmente, a tale situazione di squilibrio.)) (elevato a)(**)
  5. La quota di cui all'art.  39, comma 1, lettera b) e' determinata
con riferimento ai compensi per lavoro straordinario stanziati per il
personale dirigente destinatario della presente sezione del contratto
per l'anno 1995.
  6. I criteri di computo delle risorse  previste nei commi 2, 3, 4 e
5, potranno essere applicati,  nel rispetto delle medesime modalita',
sulla  base dei  valori retributivi  riferiti all'anno  1993 e  della
consistenza  numerica del  personale dirigente  al 31  dicembre 1993,
qualora tali riferimenti risultino  piu' favorevoli in relazione alle
modificazioni  fisiologiche  della   consistenza  quantitativa  della
risorsa dirigenziale.
  7. Per l'esercizio 1997, in  sede di prima applicazione, qualora le
risorse determinate  ai sensi  dei commi precedenti  non risultassero
adeguate a  garantire a ciascun  dirigente in forza il  valore minimo
della retribuzione di posizione di cui al successivo art. 5, comma 2,
il  Fondo  per la  retribuzione  di  posizione sara'  temporaneamente
integrato  con risorse  prelevate dal  Fondo per  la retribuzione  di
risultato  di cui  al  successivo art.  6,  limitatamente alle  somme
necessarie ad  assicurare la predetta garanzia.  Tali risorse saranno
riallocate   nell'ambito   del   fondo   di   risultato   a   partire
dall'esercizio immediatamente successivo.
                               Art. 5.
         Utilizzo del Fondo per la retribuzione di posizione
  1.  La retribuzione  di posizione  del dirigente  per le  tipologie
ipotizzate dall'art.  42, comma 1,  del CCNL  1994 - 97,  e' definita
dagli  Enti,   secondo  le  rispettive  esigenze   organizzative.  In
relazione alla articolazione delle posizioni secondo le tipologie sub
a),  sub b)  e  sub c)  del medesimo  comma,  nonche' alla  ulteriore
graduazione nell'ambito  di ciascuna  fascia secondo  quanto previsto
dal comma  2 dello  stesso articolo, l'Amministrazione  provvede alla
corrispondente  graduazione delle  retribuzioni  di posizione,  entro
valori annui  lordi erogati per  dodici mensilita', nel  rispetto dei
seguenti limiti massimi:
  L.  70.000.000 per  le  posizioni dirigenziali  di massimo  rilievo
comprese nella tipologia sub a);
  L.  45.000.000   per  le  posizioni  dirigenziali   comprese  nella
tipologia sub b);
  L.  30.000.000   per  le  posizioni  dirigenziali   comprese  nella
tipologia sub c).
  L'articolazione interna di ciascuna fascia e' effettuata dagli Enti
con  riguardo  a  classi  di  funzioni  effettivamente  connotate  da
autonoma  rilevanza organizzativa  nel  contesto dell'Ente,  evitando
comunque eccessive o non necessarie differenziazioni.
  2. Il  valore della retribuzione  di posizione non potra'  in alcun
caso  essere  inferiore  a  L.  10.000.000  annue  lorde  per  dodici
mensilita' al  1 gennaio  1997 ((, rideterminate  in L.  12.000.000 a
decorrere dal  31 dicembre  1997 ed a  valere per  l'esercizio 1998))
(**).
  3. In relazione alla  riconfigurazione del compenso incentivante ex
legge n.  79 /  1984 per  effetto di  quanto stabilito  dall'art. 35,
comma  3, del  CCNL 1994  - 1997,  detto compenso  non concorre  alla
determinazione del valore differenziale  di posizione di cui all'art.
43.
  4. Ai fini dell'applicazione della  clausola di salvaguardia di cui
all'art. 43 del CCNL 1994 -  97, per la determinazione della quota in
godimento al  31 dicembre  1995, non si  tiene conto  delle eventuali
riduzioni  connesse  a infortuni,  maternita'  e  malattie di  durata
superiore a 15  giorni, per la parte relativa  alle quote influenzate
da  tali   variabili,  ne'  degli  incrementi   connessi  con  eventi
occasionali e temporanei quali la mobilita' territoriale.
                               Art. 6.
                     Costituzione e finanziamento
             del Fondo per la retribuzione di risultato
  1. Il Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 40 del
CCNL 1994  - 97 sara' reso  operativo a decorrere dal  1 gennaio 1997
secondo i criteri  di finanziamento previsti dal  predetto articolo e
le modalita' di alimentazione specificate nei commi che seguono.
  2. In base a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera a), del
CCNL  1994  - 97,  il  Fondo  per  la  retribuzione di  risultato  e'
alimentato per ciascun Ente per l'esercizio 1997 di una misura pari a
L.  1.600.000  lorde annue  per  ogni  dirigente  in servizio  al  31
dicembre  1995.  ((A decorrere  dal  31  dicembre  1997 ed  a  valere
sull'anno  1998,  il  Fondo   e'  ulteriormente  incrementato  di  L.
1.500.000 lorde  annue unitarie  riferite al medesimo  personale; per
gli  Enti non  destinatari  della  legge n.  88  /  1989 tale  ultimo
importo,   nella  prospettiva   di   armonizzazione  indicata   dalla
disposizione  sopra richiamata,  e'  ulteriormente incrementato,  con
effetto dalla  stessa data,  di L. 500.000  lorde annue  unitarie; in
caso  di insufficiente  disponibilita' di  bilancio, gli  Enti stessi
danno   corso   a  detta   integrazione   con   l'obbligo  di   porre
contestualmente  in  atto le  necessarie  misure  per ovviare,  anche
gradualmente, a tale situazione di squilibrio.)) (**) .
  3. Per gli enti destinatari della  legge n. 88 / 1989, in relazione
a quanto previsto dall'art. 4, comma  2, la quota di cui all'art. 40,
comma 1, lettera c) del CCNL 1994  - 97 e' stabilita nella misura del
35%. Per gli enti non destinatari della  legge n. 88 / 1989, la quota
di cui all'art. 40, lettera b) del CCNL 1994 - 97, e' stabilita nella
misura del  25% degli importi  corrispondenti ai compensi  per lavoro
straordinario  determinati  con  i  criteri previsti  ai  fini  della
alimentazione del Fondo per la  retribuzione di posizione all'art. 4,
comma 5 e comma 6, secondo periodo, come decurtati ai sensi dell'art.
35, comma 2, ultimo periodo del CCNL 1994 - 97.
  4. In sede  di prima applicazione, il Fondo per  la retribuzione di
risultato  potra'   essere  temporaneamente  decurtato   delle  somme
indicate nell'art.  4, comma 7, al  fine di ottemperare a  quanto ivi
previsto.
  5. In  sede di prima applicazione  il Fondo per la  retribuzione di
risultato relativo agli Enti non destinatari della legge n. 88 / 1989
e' decurtato delle  somme eventualmente erogate a  titolo di compensi
per  lavoro straordinario  sino alla  data di  entrata in  vigore del
presente CCNL.
                               Art. 7.
                          Utilizzo del Fondo
                  per la retribuzione di risultato
  1. Il Fondo  per la retribuzione di risultato di  cui all'art. 6 e'
utilizzato:
  a) per un  ammontare corrispondente a L. 1.300.000  lorde annue per
ciascun dirigente  in servizio nell'esercizio, per  la corresponsione
dei premi di eccellenza di cui al successivo art. 8;
  b) per  un ammontare non superiore  a L. 1.500.000 lorde  annue per
ciascun dirigente  in servizio  nell'esercizio, per  il finanziamento
dei trattamenti di  mobilita' previsti dall'art. 45  del CCNL 1994-97
di cui al successivo art. 9,  limitatamente alle tipologie di Enti di
cui comma  1 del medesimo art.  45 e secondo le  disponibilita' degli
Enti  stessi,   tenuto  anche   conto  dei   pregressi  finanziamenti
autorizzati in forza di atti normativi al titolo specifico;
  c)  per  la  restante  disponibilita', allo  scopo  di  premiare  i
risultati  gestionali in  termini  di efficienza/produttivita',  come
previsto dall'art. 44, comma 2, lettera a) del CCNL 1994 - 97.
                               Art. 8.
               Conferimento del "premio di eccellenza"
  1.  Le  risorse  di  cui  all'art. 7,  comma  1,  lettera  a)  sono
annualmente  impiegate  dagli  enti per  l'attribuzione,  pubblica  e
motivata, di un particolare riconoscimento, sotto forma di "premio di
eccellenza", ai  dirigenti che si siano  distinti per il valore  e la
qualita' del  contributo da  essi offerto,  anche attraverso  un alto
grado  di  coinvolgimento  e  di  motivazione  delle  risorse  umane,
all'ottimizzazione del potenziale  operativo dell'ente, allo sviluppo
della  progettualita'   aziendale,  particolarmente  in   termini  di
innovazione e di stimolazione culturale, nonche' al miglioramento del
servizio.  L'assegnazione  dei  premi,  sulla  base  dei  fattori  di
valutazione stabiliti  dall'art. 44, comma  5, del CCNL  1994-97, non
potra'  interessare un  numero  di dirigenti  superiore all'8%  della
consistenza    complessiva    della   risorsa    dirigenziale,    con
arrotondamento all'unita'  superiore. I premi verranno  conferiti nel
mese  di  dicembre  di  ciascun anno  sulla  base  delle  valutazioni
riferite   all'anno  stesso   in  base   a  criteri   predefiniti  ed
adeguatamente  pubblicizzati; l'attribuzione  stessa dovra'  essere a
sua  volta  oggetto  di   adeguata  pubblicizzazione  attraverso  gli
strumenti di  comunicazione interna, fermo restando  quanto previsto,
in  tema  di  verifiche  da  parte  dei  singoli  dirigenti  e  delle
Organizzazioni sindacali, dal comma 5 del richiamato art. 44.
  2.  Per gli  enti  che  abbiano un  numero  di  dirigenti in  forza
inferiore  a  10, le  risorse  di  cui  al comma  precedente  saranno
utilizzate nell'ambito  delle finalita' di  cui all'art. 7,  comma 1,
lettera c).
  3. Per gli enti con un  numero di dirigenti in forza ricompreso fra
10 e 20, il premio di  eccellenza e' attribuito ad un solo dirigente,
per  un importo  pari  a 16.000.000  di lire  e  le restanti  risorse
saranno  utilizzate nell'ambito  delle finalita'  di cui  all'art. 7,
comma 1, lettera c).
  4.  Per   gli  enti   ad  elevata  complessita'   organizzativa  ed
articolazione territoriale su base  nazionale saranno posti in essere
opportuni accorgimenti per assicurare un diffuso coinvolgimento della
risorsa dirigenziale e, ove  possibile, una equilibrata distribuzione
dei riconoscimenti per aree geografiche anche pluriregionali.
  5. Fatto  salvo quanto specificato  ai precedenti  commi 2 e  3, in
caso  di mancata  assegnazione dei  premi, le  risorse corrispondenti
sono assegnate  in uguale  misura alla  retribuzione di  risultato ed
alla   dotazione   per   i  premi   di   eccellenza   rispettivamente
dell'esercizio corrente  e dell'esercizio  immediatamente successivo.
In   ogni  caso   la   mancata  assegnazione   dovra'  risultare   da
comunicazione pubblica e motivata dell'Ente.
  6.  I   risultati  dell'applicazione  dell'istituto   regolato  dal
presente   articolo  saranno   oggetto  di   monitoraggio  da   parte
dell'Agenzia.
                               Art. 9.
             Incentivazione della mobilita' territoriale
  1.  Le  risorse  di  cui  all'art. 7,  comma  1,  lettera  b)  sono
annualmente  impiegate dagli  Enti ivi  considerati, per  le esigenze
individuate dall'art. 45 del CCNL 1994-97.
  2.  Il  trattamento accessorio  di  cui  al presente  articolo,  da
gestirsi per le  esigenze e con i criteri e  le modalita' individuati
dall'art. 45 citato al comma 1, ha  la durata massima di 2 anni ed e'
rinnovabile una sola volta per un anno.
                              Art. 10.
                          Risorse aggiuntive
  1. In aggiunta  alle risorse di cui  agli articoli 4 e  6, gli enti
che siano  in linea con  i processi di riorganizzazione  previsti dal
decreto legislativo n. 29/1993 e, in particolare, con quelli inerenti
alla  realizzazione  di  strumenti  di controllo  di  gestione  e  di
valutazione  e  verifica  dell'attivita' degli  uffici  dirigenziali,
possono incrementare  la dotazione del  Fondo per la  retribuzione di
risultato nella misura massima dell'1% del monte retributivo relativo
al  personale  dirigente  disciplinato  dalla  presente  sezione  del
contratto riferito all'anno 1995 -  ovvero al 1993 ove il riferimento
a  tale  anno  risulti  piu'  favorevole  -  utilizzando  le  risorse
aggiuntive derivanti da risultati  positivi e visibili nell'andamento
gestionale, particolarmente in  termini di maggiori entrate e  / o di
economie    di    gestione,   direttamente    riconducibili,    anche
congiuntamente:
  a) a una maggiore efficacia dell'azione dei dirigenti nell'utilizzo
delle  risorse  umane  finanziarie  e strumentali  e  al  conseguente
aumento  dei  rendimenti  qualitativi  e  quantitativi  delle  unita'
organizzative  da essi  dirette  anche come  effetto  di una  miglior
gestione delle  risorse umane  e di un  impiego piu'  razionale degli
altri fattori produttivi, ivi compresa la risorsa informatica;
  b) a un maggior impegno della risorsa dirigenziale nella conduzione
delle  attivita'  istituzionali, anche  per  effetto  di fenomeni  di
contrazione  della  consistenza  numerica complessiva  della  risorsa
dirigenziale,  verificata  al  31 dicembre  dell'anno  immediatamente
precedente all'esercizio in corso, rispetto  a quella risultante al 1
gennaio dello stesso anno.
  2. Costituisce  condizione per  l'accesso alle risorse  oggetto del
presente  articolo   l'effettiva  rilevazione  da   parte  dell'ente,
attraverso gli organismi e strumenti di controllo interno istituiti a
norma del decreto legislativo n.  29/1993, che gli eventuali risparmi
che siano  alla base della  migliore efficienza rilevata  non abbiano
prodotto  effetti  negativi  sull'estensione  e  sulla  qualita'  dei
servizi  resi agli  utenti e  che, al  contrario, tali  aspetti siano
stati positivamente influenzati dall'azione dei dirigenti.
                              Art. 11.
                       Modalita' per assicurare
                   il pieno utilizzo delle risorse
  1. In relazione  a quanto previsto dall'art. 38, comma  4, del CCNL
1994-97, la programmazione delle  politiche retributive riferite alla
retribuzione accessoria  dei dirigenti deve tendere  ad assicurare il
pieno utilizzo delle risorse che costituiscono la dotazione dei Fondi
per la  retribuzione di  posizione e per  quella di  risultato, fatto
salvo quanto  previsto per il  conferimento del premio  di eccellenza
dall'art. 8, comma 5.
  2.  Con  riferimento  alla  retribuzione di  posizione,  una  volta
determinata, di  norma entro  il termine dell'esercizio  precedente a
quello  di riferimento,  l'esatta dotazione  del relativo  Fondo, ivi
inclusi  gli incrementi  determinati dalla  progressiva riconversione
delle risorse  destinate alla  progressione economica  di anzianita',
l'Amministrazione elabora  un quadro  programmatico, coerente  con la
predetta    dotazione,   degli    incarichi   dirigenziali    secondo
l'articolazione prevista, tenendo  conto delle prevedibili variazioni
del  personale  in  forza  in  corso di  esercizio  e  formulando  un
conseguente piano di utilizzo del  Fondo. Tale piano dovra' prevedere
una  riserva  congrua per  l'ipotesi  in  cui,  in corso  d'anno,  la
situazione reale  risultasse tale  da configurare  su base  annua una
spesa  superiore  a  quella  ipotizzata, comunque  nei  limiti  delle
disponibilita'. Nell'eventualita' in cui  tale riserva risulti a fine
esercizio in  tutto o  in parte  inutilizzata, il  relativo ammontare
sara'  redistribuito in  misura proporzionale  sulle retribuzioni  di
posizione corrisposte  nell'intero esercizio, in modo  da riadeguarne
conseguentemente  l'importo, fermo  restando il  rispetto dei  limiti
massimi  di cui  all'art. 5,  comma  1. Qualora  la situazione  reale
risultasse   a  fine   esercizio   tale  da   comportare  una   spesa
ulteriormente  inferiore  a  quella ipotizzata,  le  risorse  residue
saranno accantonate per essere destinate al Fondo per la retribuzione
di risultato dell'esercizio immediatamente successivo.
  3.  Con  riferimento  alla  retribuzione di  risultato,  una  volta
determinata, di  norma entro  il termine dell'esercizio  precedente a
quello  di riferimento,  l'esatta dotazione  del relativo  Fondo, ivi
incluse le eventuali  risorse aggiuntive di cui  all'art. 10, nonche'
le eventuali  eccedenze del  Fondo per  la retribuzione  di posizione
dell'esercizio  precedente,  ed  escluse le  risorse  destinate  alla
finalita' di cui  all'art. 7, comma 1,  lettera a), l'Amministrazione
elabora un  piano di impiego  che preveda l'integrale  utilizzo delle
risorse  del  Fondo  stesso,  con riferimento  all'ipotesi  di  pieno
raggiungimento degli  obiettivi prestabiliti  ai sensi  dell'art. 44,
comma 2, lettera  a) del CCNL 1994-97, tenendo  conto delle eventuali
esigenze di cui  al predetto art. 7, comma 1,  lettera b), nei limiti
ivi stabiliti.  Nell'eventualita' in  cui a fine  esercizio risultino
risorse non utilizzate,  il relativo ammontare, ivi  incluse le quote
derivanti   da   mancato   pieno   raggiungimento   degli   obiettivi
prestabiliti,   sara'   ripartito   in  misura   proporzionale   alle
retribuzioni  di risultato  corrisposte, a  favore del  personale che
abbia realizzato  la pienezza degli obiettivi  prestabiliti ovvero un
significativo  grado di  avvicinamento agli  stessi, quantificato  in
sede di contrattazione decentrata nell'ambito dei criteri generali di
cui all'art. 7, comma 1, lettera f) del CCNL 1994-97.
                              Art. 12.
        Operativita' e decorrenze dei nuovi istituti economici
  1. La  decorrenza economica dei  nuovi istituti retributivi  che si
ricollegano alla  responsabilita' rivestita  e ai  risultati espressi
dal dirigente di cui agli artt.  38 e seguenti del CCNL 1994-97, come
disciplinati dagli articoli da 4 a 7 del presente CCNL, e' fissata al
1 gennaio  1997. Con  la medesima decorrenza,  in relazione  a quanto
previsto  dall'art.  38,  comma  3,  del  CCNL  1994-97,  viene  meno
l'operativita' degli istituti  retributivi relativi alla retribuzione
accessoria  nelle  sue  diverse   componenti,  sostituiti  dai  nuovi
istituti  regolati  dagli artt.  39,  40  e  45 del  predetto,  fatta
eccezione   per   l'istituto   dello  straordinario,   che   cessera'
contestualmente   all'avvio   dell'operativita'  delle   disposizioni
contenute, in tema  di impegno di lavoro dei  dirigenti, nell'art. 16
del medesimo CCNL, dal primo  giorno del mese successivo alla entrata
in vigore del presente CCNL.
  2. Sino a quando i nuovi istituti retributivi di cui al comma 1 non
siano effettivamente attivati, gli enti corrisponderanno ai dirigenti
destinatari  della presente  sezione  del  contratto acconti  mensili
commisurati al valore dei  trattamenti accessori mediamente percepiti
nel  1996, salvo  conguaglio  dal  momento in  cui  i nuovi  istituti
diverranno operativi.
                              Art. 13.
              Retribuzione spettante nei casi di assenze
                obbligatorie e di distacchi sindacali
  1.  Nei  casi di  assenze  obbligatorie  previste  per legge  e  di
distacco  sindacale  secondo  la  disciplina  vigente,  competono  al
dirigente,  oltre   alla  retribuzione  tabellare   e  all'indennita'
integrativa  speciale,  la  retribuzione  individuale  di  anzianita'
eventualmente  acquisita,  gli  eventuali   assegni  ad  personam  in
godimento e le eventuali indennita'  previste per legge con carattere
di  generalita';  compete  altresi'   la  retribuzione  di  posizione
corrispondente  all'incarico attribuito  al  momento del  verificarsi
dell'evento  o  del  distacco,   secondo  quanto  gia'  previsto  con
specifico riferimento ai distacchi  sindacali, dall'art. 48, comma 3,
del CCNL 1994-97.
                           Sezione seconda
                     I professionisti dipendenti
                              Art. 14.
                  Durata e decorrenza del contratto
  1. La presente  sezione del contratto biennale  concerne il rinnovo
per il  biennio 1996-97, limitatamente ai  contenuti economici, della
corrispondente sezione seconda CCNL  1994-97. Le disposizioni in essa
contenute  si  riferiscono  pertanto  al periodo  1  gennaio  1996-31
dicembre  1997.  Con  riferimento  a  tale  periodo,  si  applica  il
contenuto delle  disposizioni dell'art. 52,  commi 2 e 3  e dell'art.
85, commi 1, 2 e 3 del CCNL 1994-97.
                               Art. 15.
                   Aumenti dello stipendio tabellare
  1. Con decorrenza dal 1  gennaio 1996 ai professionisti destinatari
della presente sezione del  contratto viene corrisposto un incremento
stipendiale mensile  lordo di  L. 100.000; a  decorrere dal  1 giugno
1996, il  predetto incremento  mensile lordo  e' rideterminato  in L.
252.000.
  Tali incrementi  non comportano il riassorbimento  degli assegni ad
personam eventualmente  percepiti dal  professionista per  effetto di
pregresso  inquadramento  nelle  qualifiche  ad  esaurimento  di  cui
all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
  2. Il  nuovo stipendio tabellare  annuo lordo a regime,  per dodici
mensilita', spettante ai professionisti e' stabilito:
   per il livello iniziale, in L. 28.273.000;
  per  il  primo livello  differenziato  di  professionalita', in  L.
39.192.000;
  per  il secondo  livello differenziato  di professionalita',  in L.
49.192.000.
                              Art. 16.
                   Utilizzo delle risorse derivanti
                dalla soppressione degli automatismi
  1. Sono confermate per la  vigenza del presente contratto biennale,
le disposizioni di cui all'art. 86, commi  3 e 4 ed art. 89, comma 1,
lettera b),  del CCNL 1994-97,  allo scopo di consentire  il concreto
avvio  del sistema  di alimentazione  del Fondo  per la  retribuzione
accessoria ivi previsto e  la valutazione della relativa operativita'
e funzionalita'.
  2.  In  sede  di  prima  applicazione,  le  somme  derivanti  dalla
riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per
anzianita', come  regolamentate dall'art.  86 del CCNL  1994-97, sono
accantonate  sino  alla  decorrenza   della  operativita'  del  nuovo
istituto di cui all'art. 90, comma  1, lettera b), primo alinea dello
stesso CCNL, allo scopo di contribuire ad assicurarne l'attivazione.
                              Art. 17.
         Rideterminazione dei contingenti per l'attribuzione
            dei livelli differenziati di professionalita'
  1. Ai  sensi e  per gli  effetti di  quanto previsto  dall'art. 87,
comma 1, del CCNL 1994-97, il contingente relativo al secondo livello
differenziato di  professionalita' previsto  dall'art. 14,  comma 12,
del decreto del  Presidente della Repubblica 13 gennaio  1990, n. 43,
e' rideterminato,  a decorrere dal 1  gennaio 1997, nel 40  per cento
della  dotazione  organica  di ciascuna  delle  specifiche  tipologie
professionali   disciplinate   dalla    presente   sezione   seconda.
L'allineamento   realizzato   dei   due  livelli   differenziati   di
professionalita',  cosi' determinati  entrambi  al  40% della  citata
dotazione organica,  e' orientato  alla riconfigurazione  del livello
iniziale quale  periodo di formazione e  di inserimento, propedeutico
al successivo sviluppo professionale.
  2.  La realizzazione,  contrattualmente  finanziata, del  ridisegno
della  consistenza  quantitativa   dei  livelli  di  professionalita'
previsto dal comma 1 costituisce condizione necessaria per assicurare
il pieno utilizzo  delle risorse, cosi' come  stabilito dall'art. 87,
comma  2, del  CCNL 1994  -  97. Conseguentemente  gli enti  assumono
opportune  iniziative  per  contenere  i tempi  di  attuazione  delle
relative fasi operative.
  3.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  precedente,  le
amministrazioni indicono le selezioni  previste dall'art. 87, commi 3
e seguenti, con  decorrenza giuridica ed economica  dal primo gennaio
di  ciascun  anno  ed a  partire  dal  1  gennaio  1997, al  fine  di
assicurare, comunque  nel rispetto dei requisiti  e criteri stabiliti
dal  predetto  articolo,  il   conferimento  di  tutte  le  posizioni
attribuibili   in  ciascuno   dei   due   livelli  differenziati   di
professionalita'.  In sede  di  prima applicazione,  il possesso  dei
requisiti richiesti  per l'attribuzione dei livelli  differenziati di
professionalita', tenuto  conto di quanto previsto  dagli articoli 36
del  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  411/1976 e  22 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 267/1988, e' accertato con
riferimento alla data del 1 gennaio 1997.
                              Art. 18.
                Costituzione e finanziamento del Fondo
                   per la retribuzione accessoria
  1. Il Fondo  per la retribuzione accessoria di cui  all'art. 88 del
CCNL  1994-97 sara'  reso operativo  a decorrere  dal 1  gennaio 1997
secondo i criteri di finanziamento previsti dall'art. 89 del predetto
CCNL  e  con le  ulteriori  specificazioni  contenute nei  commi  che
seguono.
  2.  Le somme  di cui  all'art. 89,  comma 1,  lettera a),  del CCNL
1994-97, sono  determinate con riferimento al  personale destinatario
della  presente  sezione, fatta  eccezione  per  il personale  medico
disciplinato  nella successiva  sezione  speciale,  sulla base  degli
importi  erogati ai  sensi dell'art.  12,  comma 2,  del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 43/1990 al personale stesso per l'anno
1995.  In sede  di prima  applicazione il  Fondo per  la retribuzione
accessoria e' decurtato delle somme eventualmente erogate a titolo di
compensi per lavoro straordinario sino alla data di entrata in vigore
del presente CCNL.
  3. Le  maggiorazioni retributive per incarichi  di coordinamento di
cui all'art. 89, comma 1, lettera c), del CCNL 1994-97 sono valutate,
ai fini della alimentazione del Fondo per la retribuzione accessoria,
con riferimento agli importi spettanti per l'anno 1995.
  4. In base a quanto previsto dall'art. 89, comma 1, lettera e), del
CCNL 1994-97,  il Fondo  per la  retribuzione accessoria  e' altresi'
incrementato:
  a decorrere  dal 1  gennaio 1997  di una misura  pari a  L. 400.000
lorde  annue per  ogni professionista  in servizio  alla data  del 31
dicembre 1995;
  ((a decorrere  dal 31 dicembre 1997  ed a valere sull'anno  1998 di
una  ulteriore  misura pari  a  L.  2.000.000  lorde annue  per  ogni
professionista in servizio alla medesima data del 31 dicembre 1995.))
(**).
  5. I criteri di  computo delle risorse previste nei commi  2, 3 e 4
potranno  essere applicati,  nel rispetto  delle medesime  modalita',
sulla base  dei valori retributivi  e della consistenza  numerica dei
professionisti  riferiti  all'anno  1993,  qualora  tale  riferimento
risulti piu' favorevole in  relazione alle modificazioni fisiologiche
della consistenza quantitativa della risorsa professionale.
                              Art. 19.
                 Disciplina dell'utilizzo del Fondo
                   per la retribuzione accessoria
  1.  L'utilizzo del  Fondo  per la  retribuzione  accessoria di  cui
all'art.  18  e' regolato  in  conformita'  a quanto  previsto  dagli
articoli  90  e  91  del  CCNL  1994-97,  secondo  le  specificazioni
contenute nei commi che seguono.
  2. Per  le finalita' di cui  all'art. 90, comma 1,  lettera c), del
CCNL  1994-97 e  la relativa  attuazione a  norma dell'art.  91 dello
stesso  ,   gli  enti  destinano,   nell'ambito  del  Fondo   per  la
retribuzione accessoria, una quota di risorse pari al 40% delle somme
di cui  all'art. 89, comma 1,  lettere a) ed e),  secondo la relativa
disciplina  di  cui all'art.  18  del  presente  contratto e  con  le
decorrenze ivi indicate.
  3.  Nell'ambito della  retribuzione di  risultato sono  annualmente
utilizzate per  le finalita' di  cui all'art.  91, comma 2,  del CCNL
1994-1997  risorse  pari  allo  0,45% della  massa  retributiva  1995
riferita al  personale destinatario della presente  sezione del CCNL.
La percentuale massima di destinatari  di cui al medesimo articolo e'
stabilita nel 5% dello stesso personale.
  4. Al fine di rispettare  la priorita' prevista dall'art. 90, comma
2, del CCNL1994-97 per la  realizzazione delle finalita' indicate dal
comma 1, lettera b), primo alinea, del medesimo articolo, in aggiunta
a  quanto previsto  dall'art.  16,  comma 2,  sono  riservate a  tale
obiettivo, con decorrenza 1  gennaio 1997 nell'ambito della dotazione
del  Fondo di  cui al  comma  1, L.  1.000.000 annue  lorde per  ogni
professionista  in servizio  alla data  del 31  dicembre 1995,  salvo
quanto previsto dall'art. 18, comma 5.
  5.  Le indennita'  di coordinamento  di cui  all'art. 90,  comma 1,
lettera  a), del  CCNL 1994-97  sono determinate,  a decorrere  dal 1
gennaio 1997, nella misura del 10% delle seguenti voci retributive:
  a) stipendio tabellare annuo lordo in godimento determinato secondo
il livello, iniziale ovvero differenziato, di appartenenza;
  b) maggiorazioni stipendiali  ex art. 14, comma 7,  del decreto del
Presidente della  Repubblica n.  43/1990 acquisite  come retribuzione
individuale di anzianita' a norma dell'art. 86 del CCNL 1994-97.
  6.  Le  indennita'  spettanti ai  professionisti  dell'area  legale
stabilite dall'art.  14, comma 17,  del decreto del  Presidente della
Repubblica n. 43/1990 sono rivalutate rispettivamente da L. 1.000.000
a L. 1.800.000, da L. 2.000.000 a L. 3.200.000 e da L. 3.000.000 a L.
4.800.000.
  7. In  relazione a quanto  previsto dall'art. 90, comma  1, lettera
b), secondo alinea del CCNL 1994-97 e' istituita una indennita' fissa
e ricorrente diretta a compensare  gli oneri e le responsabilita' per
i  professionisti  di  area  diversa  da  quella  legale,  denominata
"indennita'  professionale", stabilita  nelle  seguenti misure  lorde
annue:
  L. 2.000.000  per i professionisti appartenenti  al secondo livello
differenziato di professionalita';
  L.  1.500.000 per  i professionisti  appartenenti al  primo livello
differenziato di professionalita';
  L. 1.200.000 per i professionisti appartenenti al livello iniziale.
  8. In  relazione a quanto  previsto dall'art. 90, comma  1, lettera
b), terzo  alinea del  CCNL 1994-97, e'  istituita una  indennita' di
rimborso spese  per autoaggiornamento  in misura  uguale per  tutti i
professionisti. La  misura di detta  indennita' e' fissata pari  a L.
1.500.000 lorde annue procapite,  salvo proporzionale decurtazione in
caso di insufficienza delle dotazioni che residuano dall'applicazione
dei  precedenti commi  e salvo  proporzionale incremento  sino ad  un
tetto di L.  3.000.000, nel caso inverso di  capienza delle dotazioni
predette.
  9. Le eventuali  risorse che risultassero non  utilizzate a seguito
dell'applicazione di quanto  previsto dai commi da 3 a  8 andranno ad
aggiungersi a quelle destinate alla  retribuzione di risultato di cui
al comma 2.
  10. Per l'esercizio 1997, in sede di prima applicazione, qualora le
disponibilita' previste  dal presente  articolo per le  indennita' di
cui  ai  commi  4  e successivi  risultassero  insufficienti  per  le
relative   finalita',   la   quota   definita  al   comma   2   sara'
temporaneamente decurtata in misura corrispondente con ripristino del
valore ivi previsto per i successivi esercizi.
  11. Nell'eventualita' in cui a  fine esercizio le risorse destinate
alla retribuzione di risultato  risultassero in parte non utilizzate,
il  relativo ammontare,  ivi incluse  le quote  derivanti da  mancato
pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sara' ripartito in
misura proporzionale alle retribuzioni di risultato gia' corrisposte,
a  favore  del  personale  che abbia  realizzato  la  pienezza  degli
obiettivi prestabiliti ovvero un significativo grado di avvicinamento
agli  stessi,  quantificato  in  sede  di  contrattazione  decentrata
nell'ambito dei criteri generali di  cui all'art. 7, comma 1, lettera
f), del CCNL 1994-97.
                              Art. 20.
                          Risorse aggiuntive
  1. In aggiunta alle risorse di  cui all'art. 19, gli enti che siano
in  linea con  i processi  di riorganizzazione  previsti dal  decreto
legislativo n.  29/1993 e, in  particolare, con quelli  inerenti alla
realizzazione di strumenti  di controllo di gestione e  di verifica e
valutazione  dei risultati,  possono  incrementare  la dotazione  del
Fondo  per la  retribuzione accessoria,  con vincolo  di destinazione
alla  retribuzione di  cui all'art.  91, comma  1, del  CCNL 1994-97,
nella  misura  massima  dell'1%  del monte  retributivo  relativo  ai
professionisti  disciplinati  dalla  presente sezione  del  contratto
riferito all'anno  1995 - ovvero  al 1993  ove il riferimento  a tale
anno  risulti piu'  favorevole  - utilizzando  le risorse  aggiuntive
derivanti da risultati positivi e visibili nell'andamento gestionale,
particolarmente in  termini di  maggiori entrate  e/o di  economie di
gestione, direttamente riconducibili  all'attivita' svolta nelle aree
di attivita' influenzate dal ruolo dei professionisti.
  2. Costituisce  condizione per  l'accesso alle risorse  oggetto del
presente  articolo   l'effettiva  rilevazione  da   parte  dell'ente,
attraverso i propri organismi di verifica, che gli eventuali risparmi
che siano  alla base della  migliore efficienza rilevata  non abbiano
prodotto  effetti  negativi  sull'estensione  e  sulla  qualita'  dei
servizi  resi agli  utenti e  che, al  contrario, tali  aspetti siano
stati positivamente influenzati dall'azione dei professionisti.
                              Art. 21.
        Operativita' e decorrenze dei nuovi istituti economici
  1. La decorrenza economica dei nuovi istituti retributivi accessori
di cui  agli articoli  90 e  91 del  CCNL 1994-97,  come disciplinati
dagli articoli da 16 a 20 del  presente e' fissata al 1 gennaio 1997.
Con la medesima decorrenza, in  relazione a quanto previsto dall'art.
88,  comma  3, del  CCNL  1994-97,  viene meno  l'operativita'  degli
istituti retributivi relativi alla  retribuzione accessoria nelle sue
diverse  componenti, sostituiti  dai  nuovi  istituti regolati  dagli
articoli 90  e 91 del  predetto CCNL, fatta eccezione  per l'istituto
dello   straordinario,   che   cessera'   contestualmente   all'avvio
dell'operativita' delle disposizioni contenute, in tema di impegno di
lavoro dei professionisti, nell'art. 66  del medesimo CCNL, dal primo
giorno del mese successivo alla entrata in vigore del presente CCNL.
  2. Qualora i nuovi istituti retributivi di cui al comma 1 non siano
effettivamente attivati  con effetto dalla  data del 1  gennaio 1997,
gli  enti   corrisponderanno  ai  professionisti   destinatari  della
presente sezione del contratto  acconti mensili commisurati al valore
dei  trattamenti  accessori  mediamente  percepiti  nel  1996,  salvo
conguaglio dal momento in cui i nuovi istituti diverranno operativi.
                              Art. 22.
       Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie
                      e di distacchi sindacali
  1.  Nei  casi di  assenze  obbligatorie  previste  per legge  e  di
distacco  sindacale  secondo  la  disciplina  vigente,  al  personale
interessato   competono,    oltre   alla    retribuzione   tabellare,
all'indennita' integrativa speciale, alla retribuzione individuale di
anzianita'  eventualmente  acquisita  ed  agli  assegni  ad  personam
eventualmente in godimento, le seguenti componenti della retribuzione
accessoria:
  l'indennita' di coordinamento eventualmente in godimento;
  le quote  retributive attribuite  ai sensi  dell'art. 90,  comma 1,
lettera b), primo alinea, del CCNL 1994 - 1997;
  l'indennita' annua  di cui all'art.  14, comma 17, del  decreto del
Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, come disciplinata
dal  predetto art.  90 del  CCNL 1994  - 1997,  comma 1,  lettera b),
quarto alinea nonche' dall'art. 19, comma 6, del presente contratto;
  le eventuali ulteriori indennita'  previste per legge con carattere
di generalita'.
                          Sezione speciale
                  Il personale medico e veterinario
                              Art. 23.
                  Durata e decorrenza del contratto
  1. La presente sezione speciale  del contratto biennale concerne il
rinnovo  per  il  biennio  1996  -  97,  limitatamente  ai  contenuti
economici, dell'accordo  relativo al  personale medico  e veterinario
attuativo dell'art. 94 del CCNL 1994 - 97, d'ora in avanti richiamato
con la  dizione Accordo  attuativo art. 94.  Le disposizioni  in essa
contenute  si riferiscono  pertanto al  periodo 1  gennaio 1996  - 31
dicembre  1997.  Con  riferimento  a  tale  periodo,  si  applica  il
contenuto delle  disposizioni dell'art. 52,  commi 2 e 3  e dell'art.
85, commi  1 e 2,  del CCNL 1994 -  97. Anche nella  presente sezione
sono utilizzate le  dizioni "medici previdenziali" e  "altri medici e
veterinari" di  cui all'art.  1 dell'Accordo  attuativo art.  94, per
individuare  le corrispondenti  categorie  di  personale; la  dizione
"medici   e   veterinari"    senza   altre   specificazioni   designa
unitariamente  tutte  le   figure  professionali  destinatarie  della
presente sezione speciale.
                              Art. 24.
         Incrementi contrattuali nell'ambito della disciplina
           transitoria del personale medico e veterinario
  1.  A decorrere  dal 1  gennaio  1996, lo  stipendio tabellare  dei
medici  previdenziali, in  vista della  ricollocazione del  personale
stesso nelle due fasce di cui  al successivo art. 25, e' incrementato
dei seguenti importi mensili lordi:
   primario medico legale t.p.                             L. 135.000
   aiuto medico legale t.p.                                "  100.000
   assistente medico legale t.p.                           "  244.000
   primario medico legale t.d.                             "   91.000
   aiuto medico legale t.d.                                "   62.000
   assistente medico legale t.d.                           "  170.000
  2. A decorrere dal 1 novembre  1996, l'incremento di cui al comma 1
e' rideterminato nei seguenti importi mensili lordi:
   primario medico legale t.p.                             L. 339.000
   aiuto medico legale t.p.                                "  222.000
   assistente medico legale t.p.                           "  396.000
   primario medico legale t.d.                             "  230.500
   aiuto medico legale t.d.                                "  157.500
   assistente medico legale t.d.                           "  265.000
  3. A decorrere  dal 1 luglio 1997, l'incremento di  cui al comma 2,
con riferimento alle figure di assistente medico legale a tempo pieno
ed assistente  medico legale a  tempo definito, e'  rideterminato nei
seguenti importi mensili lordi:
   assistente medico legale t.p.                           L. 697.000
   assistente medico legale t.d.                           "  490.500
  4. Lo stipendio tabellare del personale medico e veterinario di cui
all'art.  94,  comma   4,  del  CCNL  1994  -  97,   in  vista  della
ricollocazione  del  personale  stesso  nelle due  fasce  di  cui  al
successivo  art. 25,  e'  incrementato dei  seguenti importi  mensili
lordi:
   L. 100.000 a decorrere dal 1 gennaio 1996;
   ulteriori L. 152.000 a decorrere dal 1 giugno 1996.
  5.  A decorrere  dal 1  luglio 1997,  sono attribuite  al personale
medico e veterinario di cui al comma 4, i seguenti incrementi mensili
lordi:
  a) personale collocato nella seconda fascia e proveniente dal primo
livello  differenziato  di  professionalita' della  decima  qualifica
funzionale: L. 767.000;
  b) personale collocato nella prima fascia e proveniente dal livello
base  di  professionalita'  della  decima  qualifica  funzionale:  L.
633.000.
                              Art. 25.
                         Stipendio tabellare
               dei medici e veterinari di prima fascia
  1. Lo  stipendio tabellare  annuo lordo  per dodici  mensilita' dei
medici e veterinari ricompresi nella prima fascia funzionale ai sensi
dell'art.  7  dell'Accordo  attuativo   art.  94  e'  determinato,  a
decorrere dal 1 luglio 1997, nelle seguenti misure:
   L. 36.000.000 per i medici previdenziali a tempo pieno;
  L. 22.500.000 per i medici previdenziali a tempo definito;
  L. 36.000.000 per gli altri medici e veterinari di cui all'art. 94,
comma 4, del CCNL 1994 - 97.
  2.  Lo stipendio  tabellare  dei  medici previdenziali  provenienti
dalla  posizione di  aiuto m.l.  a tempo  pieno si  realizza nel  suo
ammontare pieno  mediante conglobamento dell'importo annuo  lordo per
dodici mensilita' di L. 30.400 mensili, corrispondenti alla eccedenza
della indennita' integrativa speciale in  godimento al 30 giugno 1997
rispetto a quella fissata dall'art. 27, comma 2.
  3.  Lo  stipendio  tabellare   degli  altri  medici  e  veterinari,
collocati nella  prima fascia e  provenienti dal livello  iniziale di
professionalita' della  decima qualifica  funzionale si  realizza nel
suo ammontare  pieno mediante conglobamento dell'importo  annuo lordo
per  dodici  mensilita' di  L.  10.800  mensili, corrispondenti  alla
eccedenza della  indennita' integrativa  speciale in godimento  al 30
giugno 1997 rispetto a quella fissata dall'art. 27, comma 1.
  4. La differenza positiva che risulti tra l'importo dello stipendio
tabellare  in godimento  e quello  previsto  nel comma  1 concorre  a
formare l'assegno ad personam, a norma del successivo art. 28.
                              Art. 26.
                         Stipendio tabellare
              dei medici e veterinari di seconda fascia
  1. Lo  stipendio tabellare  annuo lordo  per dodici  mensilita' dei
medici  e veterinari  ricompresi nella  seconda fascia  funzionale ai
sensi dell'art.  7 dell'Accordo attuativo  art. 94 e'  determinato, a
decorrere dal 1 luglio 1997, nelle seguenti misure:
   L. 48.000.000 per i medici previdenziali a tempo pieno;
  L. 33.030.000 per i medici previdenziali a tempo definito;
  L. 48.000.000 per gli altri medici e veterinari di cui all'art. 94,
comma 4, del CCNL 1994 - 97.
  2. La differenza positiva che risulti tra l'importo dello stipendio
tabellare in godimento  e quello previsto nel comma  1, terzo alinea,
concorre a formare l'assegno ad personam, a norma del successivo art.
28, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27, commi 3 e 4.
                              Art. 27.
                   Indennita' integrativa speciale
  1.  A  decorrere  dal  1 luglio  1997,  la  misura  dell'indennita'
integrativa speciale spettante ai medici e veterinari di prima fascia
e' stabilita  nell'importo lordo annuo  di L. 13.883.000  per tredici
mensilita'. Per i medici previdenziali provenienti dalle posizioni di
aiuto  ed  assistente  a   tempo  definito,  la  predetta  indennita'
integrativa e'  stabilita nell'importo  lordo annuo di  L. 13.473.000
per tredici mensilita'.
  2.  A  decorrere  dal  1 luglio  1997,  la  misura  dell'indennita'
integrativa  speciale spettante  ai  medici e  veterinari di  seconda
fascia e'  stabilita nell'importo  lordo annuo  di L.  14.783.000 per
tredici  mensilita'. Per  i  medici  previdenziali provenienti  dalla
posizione  di  primario  a  tempo definito,  la  predetta  indennita'
integrativa e'  stabilita nell'importo  lordo annuo di  L. 14.216.000
per tredici mensilita'.
  3.  L'indennita'   integrativa  speciale   degli  altri   medici  e
veterinari, collocati nella seconda  fascia e provenienti dal secondo
livello  differenziato  di  professionalita' della  decima  qualifica
funzionale si realizza nel suo ammontare pieno mediante conglobamento
dell'importo  annuo  lordo  per  tredici mensilita'  di  L.  118.000,
corrispondente ad una quota della eccedenza dello stipendio tabellare
in godimento  al 30 giugno  1997 rispetto a quello  fissato dall'art.
26, comma 1, terzo alinea.
  4.  L'indennita'   integrativa  speciale   degli  altri   medici  e
veterinari, collocati  nella seconda  fascia e provenienti  dal primo
livello  differenziato  di  professionalita' della  decima  qualifica
funzionale si realizza nel suo ammontare pieno mediante conglobamento
dell'importo  annuo  lordo  per  tredici  mensilita'  di  L.  425.000
corrispondente alla eccedenza dello  stipendio tabellare in godimento
al 30  giugno 1997 rispetto a  quello fissato dall'art. 26,  comma 1,
terzo alinea.
  5. La differenza positiva che risulti tra l'importo dell'indennita'
integrativa speciale in godimento e quella  prevista nei commi 1 e 2,
fatto salvo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, concorre a formare
l'assegno ad personam, a norma del successivo art. 28.
                              Art. 28.
                         Assegni ad personam
  1.  Ai medici  previdenziali provenienti  dalla posizione  di aiuto
medico legale a tempo definito e' attribuito un assegno personale non
riassorbibile e pensionabile nella misura annua lorda complessiva per
tredici  mensilita'  di L.  812.000,  che  ricomprende la  differenza
positiva di  cui all'art.  27, comma  4, pari a  L. 348.000,  e parte
dell'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui all'art. 12, comma
3, dell'Accordo attuativo art. 94, che e' corrispondentemente ridotto
nella sua misura annua per tredici mensilita' di L. 467.000 lorde.
  2.  Agli  altri  medici  e  veterinari  e'  attribuito  un  assegno
personale non  riassorbibile e pensionabile nelle  misure annue lorde
complessive per tredici mensilita' di seguito indicate:
  a) personale  ricompreso nella  seconda fascia funzionale  ai sensi
dell'art. 7 dell'Accordo attuativo art.  94 e proveniente dal secondo
livello  differenziato  di  professionalita' della  decima  qualifica
funzionale L.  1.173.000, che  ricomprende la differenza  positiva di
cui all'art. 26, comma 2, al netto dell'incremento dell'importo della
indennita' integrativa speciale stabilita dall'art. 27, comma 2;
  b)  personale ricompreso  nella  prima fascia  funzionale ai  sensi
dell'art. 7 dell'Accordo attuativo art.  94 e proveniente dal secondo
livello  differenziato  di  professionalita' della  decima  qualifica
funzionale L.  15.073.000, che ricomprende la  differenza positiva di
cui  all'art. 26,  comma 2,  nonche'  la differenza  positiva di  cui
all'art. 27, comma 3;
  c)  personale ricompreso  nella  prima fascia  funzionale ai  sensi
dell'art. 7  dell'Accordo attuativo art.  94 e proveniente  dal primo
livello  differenziato  di  professionalita' della  decima  qualifica
funzionale L.  3.933.000, che  ricomprende la differenza  positiva di
cui  all'art. 26,  comma 2,  nonche'  la differenza  positiva di  cui
all'art. 27, comma 3.
                              Art. 29.
                   Utilizzo delle risorse derivanti
                dalla soppressione degli automatismi
  1. Sono confermate per la  vigenza del presente contratto biennale,
le disposizioni  di cui all'art.  14 dell'Accordo attuativo  art. 94,
allo  scopo   di  consentire  il   concreto  avvio  del   sistema  di
alimentazione  dei  Fondi per  la  retribuzione  accessoria come  ivi
previsto.
  2.  In  sede  di  prima  applicazione,  le  somme  derivanti  dalla
riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per
anzianita', come  regolamentate dall'art.  14 richiamato al  comma 1,
sono accantonate  sino alla  decorrenza della operativita'  del Fondo
per la retribuzione di posizione e di specificita' medica e del Fondo
per  la retribuzione  di risultato  indicata al  successivo art.  30,
comma 1.
                              Art. 30.
                 Fondi per la retribuzione accessoria
                 del personale medico e veterinario
  1.  I  Fondi per  i  trattamenti  accessori previsti  dall'art.  15
dell'Accordo  attuativo art.  94  del  CCNL 1994  -  97 saranno  resi
operativi  a  decorrere  dal  1  luglio 1997  secondo  i  criteri  di
finanziamento  previsti  dal  predetto  articolo e  le  modalita'  di
alimentazione specificate nei commi che seguono.
  2.  Con  riferimento ai  medici  previdenziali,  le componenti  che
alimentano i Fondi  di cui al comma 1 sono  costituite dalle seguenti
voci:
  a) le  quote di retribuzione accessoria  pregressa che confluiscono
negli istituti retributivi  in cui si articola  la nuova retribuzione
accessoria del  personale medico disciplinata  dall'Accordo attuativo
art. 94, individuate secondo i seguenti criteri:
  1) la  quantificazione e' effettuata  da ciascun ente  nella misura
corrispondente  agli  importi  complessivamente erogati  a  qualunque
titolo  di  retribuzione  accessoria  per  l'anno  1995  al  predetto
personale, fatte salve le risorse destinate per il medesimo anno alla
realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 18 della legge n.
88 / 1989;
  2)  la determinazione  degli importi  di cui  al precedente  alinea
dovra' essere effettuata senza  tenere conto dei riassorbimenti nello
stipendio  tabellare   operati  ai  sensi  dell'art.   13,  comma  2,
dell'Accordo attuativo art. 94 a decorrere dal 1 dicembre 1996;
  3) l'importo  cosi' risultante  dovra' quindi essere  decurtato, su
base annua  per tredici  mensilita', delle somme  corrispondenti alle
quote percentuali  delle indennita'  utilizzate per  i riassorbimenti
nello stipendio tabellare a norma dell'art. 13, comma 2, dell'Accordo
attuativo art.  94, applicate  alle quantita'  effettivamente erogate
per  l'anno  1995   al  personale  ivi  indicato;   tali  somme,  non
partecipano   infatti  alla   formazione  della   nuova  retribuzione
accessoria perche' gia' consolidate nel tabellare;
  b) gli  importi attribuiti  a titolo  di elemento  aggiuntivo della
retribuzione ai  sensi dell'art. 12, comma  3, dell'Accordo attuativo
art. 94  e dell'art. 28,  comma 1, del presente  contratto, valutati,
distintamente per ciascuna posizione  ivi considerata con riferimento
al personale  in servizio al 31  dicembre 1995, in ragione  annua per
tredici mensilita';
  c) le  somme derivanti dalla riconversione  delle risorse destinate
alla progressione economica per anzianita', come determinate ai sensi
dell'art. 14 dell'Accordo attuativo art. 94;
  d) un  ulteriore importo  di L. 3.500.000  annue lorde  per ciascun
medico previdenziale in servizio alla data del 31 dicembre 1995;
    e) le risorse aggiuntive di cui al successivo art. 37.
  3.  La somma  complessivamente  risultante  dalla applicazione  del
comma  2  e'  ripartita  tra   i  tre  Fondi  previsti  dall'art.  15
dell'Accordo attuativo art. 94, come di seguito indicato:
  Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro.
Ai sensi  dell'art. 20, comma  1, lettera a),  dell'Accordo attuativo
art. 94, la dotazione annua di tale Fondo e' pari all'ammontare delle
risorse   complessivamente  erogate   per  l'anno   1995  ai   medici
previdenziali   per  la   corresponsione  di   compensi  per   lavoro
straordinario e turni dei medici  non apicali, chiamati ad effettuare
tali prestazioni  cosi' come previsto  dai commi  2 e 3  dell'art. 20
dell'Accordo  attuativo  art.  94,  nonche' per  il  pagamento  della
indennita' di bilinguismo.
  Fondo per la retribuzione di posizione e di specificita' medica. La
dotazione annua di tale fondo e' determinata secondo quanto stabilito
dall'art.  16  dell'Accordo  attuativo   art.  94,  con  le  seguenti
ulteriori specificazioni:
  a) gli  incrementi di  cui al  predetto art.  16, lettera  a), sono
stabiliti in  misura pari  al totale  delle nuove  risorse di  cui al
comma 2, lettera d), del presente articolo;
  b) la  quota di cui al  predetto art. 16, lettera  d), e' stabilita
nella misura del 95% dell'ammontare risultante dalla applicazione del
comma  2,  punto a),  del  presente  articolo decurtata  della  somma
assegnata al Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni
di lavoro di cui al precedente primo alinea.
  Fondo per la retribuzione di  risultato. La dotazione annua di tale
fondo e' determinata secondo quanto  stabilito dall'art. 21, comma 1,
dell'Accordo attuativo art. 94, con la seguente specificazione:
  a) in attuazione di quanto  disposto dall'art. 21, comma 1, lettera
b),  e'  assegnata al  Fondo  una  quota  pari al  5%  dell'ammontare
risultante dalla  applicazione del  comma 2,  punto a),  del presente
articolo decurtata della  somma assegnata al Fondo  per i trattamenti
accessori legati alle condizioni di lavoro di cui al precedente primo
alinea;
  b)  le risorse  aggiuntive  di cui  al comma  2,  lettera e),  sono
destinate integralmente al presente Fondo.
  4. Con  riferimento agli altri  medici e veterinari,  le componenti
che alimentano i Fondi di cui al comma 1 sono le seguenti:
  a) un importo  pari alla somma delle erogazioni  a qualunque titolo
effettuate  per  l'anno  1995  al  predetto  personale  a  titolo  di
retribuzione accessoria;
  b) le  somme derivanti dalla riconversione  delle risorse destinate
alla progressione economica per anzianita', come determinate ai sensi
dell'art. 14 dell'Accordo attuativo art. 94;
  c)  un importo  pari  al  4,5% della  massa  salariale riferita  al
personale medico e veterinario per l'anno 1995;
  d) a  decorrere dal 31  dicembre 1997  ed a valere  sull'anno 1998,
senza  alcun pregiudizio  sugli  aumenti del  biennio successivo,  un
ulteriore importo pari al 2,4%  della medesima massa salariale di cui
al precedente punto c);
    e) le risorse aggiuntive di cui al successivo art. 37.
  5.  La somma  complessivamente  risultante  dalla applicazione  del
comma  4  e'  ripartita  tra   i  tre  Fondi  previsti  dall'art.  15
dell'Accordo attuativo  art. 94,  nel rispetto delle  indicazioni che
seguono:
  Fondo per i trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro.
Ai sensi  dell'art. 20, comma  1, lettera b),  dell'Accordo attuativo
art. 94, la  dotazione annua di tale Fondo e'  determinata in ragione
di  L. 8.000.000  annue lorde  per  ciascun medico  e veterinario  in
servizio alla  data del 31 dicembre  1995, a valere sulle  risorse di
cui al comma 4, lettera a);  con riferimento al solo ente Croce rossa
italiana, tenuto  conto delle peculiari caratteristiche  del servizio
svolto,  le   risorse  del  Fondo  potranno   essere  temporaneamente
incrementate a valere  sul Fondo per la retribuzione  di risultato di
cui  al  successivo  alinea  e  in  presenza  di  disponibilita'  non
utilizzate  in  quest'ultimo, qualora  cio'  sia  necessario per  far
fronte ad eccezionali e non altrimenti fronteggiabili esigenze.
  Fondo per la retribuzione di  risultato. La dotazione annua di tale
Fondo e' determinata secondo quanto  stabilito dall'art. 21, comma 1,
dell'Accordo attuativo art. 94, con la seguente specificazione:
  a)  l'ammontare  di cui  all'art.  21,  comma  1, lettera  b),  del
predetto  Accordo e'  stabilito nella  misura allo  0,2% della  massa
retributiva   complessivamente   erogata   al  personale   medico   e
veterinario dell'ente per l'anno 1995,  a valere sulle risorse di cui
al comma 4, lettera a);
  b)  le risorse  aggiuntive  di cui  al comma  4,  lettera d),  sono
destinate integralmente al presente Fondo.
  Fondo per la retribuzione di posizione e di specificita' medica. La
dotazione annua di tale Fondo  e' determinata secondo quanto previsto
dall'art.  16  dell'Accordo  attuativo   art.  94,  con  le  seguenti
ulteriori specificazioni:
  a)  concorre  ad  alimentare  il Fondo  l'ammontare  residuo  delle
risorse  di cui  al  comma  4, lettera  a),  al  netto delle  risorse
utilizzate per il finanziamento del Fondo per i trattamenti accessori
legati alle condizioni  di lavoro e del Fondo per  la retribuzione di
risultato;
  b) in  relazione a quanto  previsto dall'art. 16, comma  1, lettera
a), dell'Accordo attuativo art. 94,  gli incrementi ivi previsti sono
stabiliti  nella  misura  corrispondente all'intero  ammontare  delle
risorse di cui al precedente comma 4, lettera c) e d).
  6. I criteri di computo  delle risorse previste ai commi precedenti
potranno  essere applicati,  nel rispetto  delle medesime  modalita',
sulla base  dei valori retributivi  e della consistenza  numerica dei
medici e veterinari riferiti  all'anno 1993, qualora tale riferimento
risulti piu' favorevole in  relazione alle modificazioni fisiologiche
della consistenza quantitativa di tale risorsa.
  7. Con riferimento all'anno 1997  e senza alcun pregiudizio per gli
esercizi successivi, tenuto conto che  i Fondi saranno resi operativi
soltanto per  la seconda meta'  dell'anno medesimo, le  dotazioni dei
fondi di cui ai  commi 3 e 5 sono determinate in  misura pari a sette
tredicesimi   e   a    sei   dodicesimi   dell'ammontare   risultante
dall'applicazione integrale  di quanto ivi  previsto su base  annua e
per il medesimo esercizio, rispettivamente per:
  il Fondo per la retribuzione di posizione e di specificita' medica;
  il Fondo  per la  retribuzione di  risultato e per  il Fondo  per i
trattamenti accessori legati alle condizioni di lavoro.
                              Art. 31.
                       Valori minimi e massimi
                 per ciascuna tipologia di funzione
  1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  17,  comma  3,
dell'Accordo  attuativo art.  94,  i valori  minimi  e massimi  della
retribuzione di  posizione per i medici  previdenziali sono stabiliti
come segue:
  a) un minimo di L. 16.000.000 e un massimo di L. 70.000.000, per le
responsabilita'  apicali  riferite  al  coordinamento  dell'attivita'
sanitaria e  / o  alla direzione di  strutture complesse,  cosi' come
prefigurate dall'art. 7, comma  1, lettera b), dell'Accordo attuativo
art. 94;
  b) un minimo di L. 2.300.000 e  un massimo di L. 60.000.000, per le
posizioni individuate  sulla base della tipologia  indicata dall'art.
7,  comma  1,  lettera  a),   dell'Accordo  attuativo  art.  94;  con
riferimento al  personale proveniente  dalle posizioni  di assistente
medico legale a  tempo pieno ed a tempo definito,  il predetto minimo
sara'  efficace solo  al compimento  del quinto  anno di  anzianita',
requisito gia' previsto anche per la maggiorazione dell'indennita' di
cui all'art.  110, comma  1, lettera a),  del decreto  del Presidente
della Repubblica n. 384 / 1990.
  2. Per  gli altri medici  e veterinari,  i valori minimi  e massimi
della  retribuzione  di posizione  per  i  medici previdenziali  sono
stabiliti come segue:
  a) un minimo di L. 14.000.000 e un massimo di L. 70.000.000, per le
responsabilita'  apicali  riferite  al  coordinamento  dell'attivita'
sanitaria e  / o  alla direzione di  strutture complesse,  cosi' come
prefigurate dall'art. 7, comma  1, lettera b), dell'Accordo attuativo
art. 94;
  b)  dal minimo  praticabile in  relazione a  quanto disposto  dagli
articoli  34  e 35  fino  ad  un massimo  di  L.  35.000.000, per  le
posizioni individuate  sulla base della tipologia  indicata dall'art.
7, comma 1, lettera a), dell'Accordo attuativo art. 94.
  3.  In   relazione  a  quanto   previsto  dall'art.  17,   comma  4
dell'Accordo attuativo art. 94, nei confronti dei medici e veterinari
che   svolgano  attivita'   libero   professionale  extramuraria   si
applicano,  a decorrere  dalla  data di  operativita' delle  presenti
norme  che disciplinano  la retribuzione  di posizione  fissata al  1
luglio 1997, le  disposizioni contenute nell'art. 1,  comma 12, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.Art. 32.Specifico trattamento
  1. In attuazione  di quanto previsto dall'art. 19,  comma 1, ultimo
periodo  dell'Accordo attuativo  art. 94,  il valore  economico dello
specifico trattamento ivi previsto e' stabilito, per gli altri medici
e  veterinari, nella  misura fissa  di L.  3.500.000 lorde  annue per
dodici mensilita'.Art. 33.Indennita' di specificita' medica
  1.  In attuazione  di  quanto stabilito  dall'art. 18  dell'Accordo
attuativo   art.  94,   il   valore   economico  dell'indennita'   di
specificita' medica  ivi prevista e' stabilito  nelle seguenti misure
annue lorde, per dodici mensilita':
  a)  per   i  medici   previdenziali  ricompresi  nella   II  fascia
funzionale:
    a tempo pieno, L. 20.000.000;
    a tempo definito, L. 4.000.000;
  b) per i medici previdenziali ricompresi nella I fascia funzionale:
    a tempo pieno, L. 15.000.000;
    a tempo definito, L. 2.000.000;
  c) per  gli altri  medici e veterinari  ricompresi nella  II fascia
funzionale, L. 20.000.000;
  d)  per gli  altri medici  e  veterinari collocati  nella I  fascia
funzionale e  ricompresi, nelle  situazioni contemplate  dall'art. 7,
comma 3, lettera a) dell'Accordo attuativo art. 94:
  sub  a2)  e  provenienti   dal  secondo  livello  differenziato  di
professionalita' della decima qualifica funzionale, L. 15.000.000;
  sub  a2)   e  provenienti   dal  primo  livello   differenziato  di
professionalita' della decima qualifica funzionale, L. 15.000.000;
  sub a2) e  provenienti dal livello iniziale  della decima qualifica
funzionale, L. 1.850.000;
    sub a1) L. 1.000.000.
  2. La indennita' di specificita' medica di cui al presente articolo
sara' corrisposta a decorrere dal 1 luglio 1997.
                              Art. 34.
                    Indennita' di posizione fissa
  1.  La componente  fissa  della retribuzione  di  posizione di  cui
all'art. 17, comma 6 dell'Accordo  attuativo art. 94 e' stabilita nei
seguenti valori annui lordi per dodici mensilita':
 a) Medici previdenziali:
  II fascia, a tempo pieno, L. 10.000.000;
  I fascia,  se provenienti  dalla posizione  di aiuto  medico legale
qualificato a tempo pieno, L. 11.080.000;
  I fascia, se  provenienti dalla posizione di aiuto  medico legale a
tempo pieno, L. 7.940.000;
  I  fascia,  se provenienti  dalla  posizione  di assistente  medico
legale a tempo pieno, con oltre 5 anni, L. 2.000.000;
  I  fascia,  se provenienti  dalla  posizione  di assistente  medico
legale  a tempo  pieno,  con meno  di  5 anni,  L.  425.000, fino  al
compimento del requisito di anzianita';
  II fascia, a tempo definito, L. 3.470.000;
  I fascia,  se provenienti  dalla posizione  di aiuto  medico legale
qualificato a tempo definito, L. 4.470.000;
  I fascia, se  provenienti dalla posizione di aiuto  medico legale a
tempo definito, L. 1.610.000;
  I  fascia,  se provenienti  dalla  posizione  di assistente  medico
legale a tempo definito, con oltre 5 anni, L. 1.000.000;
  I  fascia,  se provenienti  dalla  posizione  di assistente  medico
legale a tempo definito, con meno di 5 anni, L. 210.000;
 b) Altri medici e veterinari:
  II fascia, L. 10.000.000;
  I fascia, se ricompresi nell'ambito delle tipologie di cui all'art.
7, comma 3, lettera a) dell'Accordo attuativo art. 94:
  sub  a2)  e  provenienti   dal  secondo  livello  differenziato  di
professionalita' della decima qualifica funzionale, L. 7.940.000;
  sub  a2)   e  provenienti   dal  primo  livello   differenziato  di
professionalita' della decima qualifica funzionale, L. 7.940.000;
  sub a2) e  provenienti dal livello iniziale  della decima qualifica
funzionale, L. 500.000;
   sub a1), L. 500.000.
  2. La  indennita' di  posizione fissa di  cui al  presente articolo
sara' corrisposta a decorrere dal 1 luglio 1997.
                              Art. 35.
                  Indennita' di posizione variabile
  1. La componente  variabile della retribuzione di  posizione di cui
all'art.  17, comma  7, dell'Accordo  attuativo art.  94 e'  definita
dall'ente in  diretta correlazione con la  graduazione delle funzioni
di cui al citato articolo 17. Sino al conferimento degli incarichi di
cui  all'art. 5  dell'Accordo  attuativo art.  94,  essa e'  comunque
garantita, a decorrere rispettivamente dal 1 luglio 1997 per i medici
previdenziali  ((e  dal 31  dicembre  1997  per  gli altri  medici  e
veterinari)) (**),  in aggiunta alla retribuzione  di posizione fissa
di cui  al precedente art. 34,  nei seguenti valori annui  per dodici
mensilita', da riassorbire, a regime, nei valori che saranno definiti
in correlazione con gli incarichi medesimi:
 a) Medici previdenziali
  II fascia, a tempo pieno, L. 7.020.000;
  I fascia,  se provenienti  dalla posizione  di aiuto  medico legale
qualificato a tempo pieno, L. 7.040.000;
  I fascia, se  provenienti dalla posizione di aiuto  medico legale a
tempo pieno, L. 4.880.000;
  I  fascia,  se provenienti  dalla  posizione  di assistente  medico
legale a tempo pieno con oltre 5 anni, L. 820.000;
  I  fascia,  se provenienti  dalla  posizione  di assistente  medico
legale a tempo pieno con meno di 5 anni, L. 380.000;
  II fascia, a tempo definito, L. 6.010.000;
  I fascia,  se provenienti  dalla posizione  di aiuto  medico legale
qualificato a tempo definito, L. 5.720.000;
  I fascia, se  provenienti dalla posizione di aiuto  medico legale a
tempo definito, L. 4.620.000;
  I  fascia,  se provenienti  dalla  posizione  di assistente  medico
legale a tempo definito con oltre 5 anni, L. 1.505.000;
  Ai medici della I fascia  provenienti dalla posizione di assistente
medico  legale a  tempo  definito  con meno  di  5  anni non  compete
indennita'.
((b) altri medici e veterinari
  II fascia, L. 4.600.000;
  I fascia, se ricompresi nell'ambito delle tipologie di cui all'art.
7, comma 3, lettera A) dell'Accordo attuativo art. 94:
  sub  a2)  e  provenienti   dal  secondo  livello  differenziato  di
professionalita' della decima qualifica funzionale, L. 3.700.000;
  sub  a2)   e  provenienti   dal  primo  livello   differenziato  di
professionalita' della decima qualifica funzionale, L. 1.850.000.
  Ai medici della  prima fascia delle restanti  tipologie non compete
indennita'.)) (**).
                              Art. 36.
                        Premio per la qualita'
                    della prestazione individuale
  1.  La quota  di  risorse da  utilizzare per  le  finalita' di  cui
all'art. 21, comma  3, dell'Accordo attuativo art.  94, e' stabilita,
con  riferimento alla  generalita' dei  medici e  veterinari, in  una
somma  pari allo  0,2% del  monte salari  annuo relativo  allo stesso
personale. Per l'anno 1997, in accordo  con la decorrenza al 1 luglio
1997, tale percentuale e' pari allo 0,1%.
  2. I premi  per la qualita' della  prestazione individuale previsti
dalla disposizione richiamata al  precedente comma 1 sono corrisposti
nel mese  di dicembre di  ciascun anno e concorrono,  unitamente agli
altri  strumenti  di  cui  si  compone  il  sistema  retributivo,  ad
apprezzare i  particolari apporti individuali alla  produttivita' del
sistema e al miglioramento dei servizi gestiti degli enti nell'ambito
della risorsa medica e veterinaria aziendale.
                              Art. 37.
                          Risorse aggiuntive
  1. Gli enti  che siano in linea con i  processi di riorganizzazione
previsti dal decreto legislativo n. 29  / 1993 e, in particolare, con
quelli  inerenti  alla realizzazione  di  strumenti  di controllo  di
gestione  e   di  verifica  e  valutazione   dei  risultati,  possono
incrementare la dotazione del Fondo  per la retribuzione di risultato
di cui  all'art. 21  dell'Accordo attuativo  art. 94,  utilizzando le
risorse  aggiuntive  derivanti  da   risultati  positivi  e  visibili
nell'andamento  gestionale, particolarmente  in  termini di  maggiori
entrate e  / o  di economie  di gestione,  direttamente riconducibili
all'attivita' svolta  nelle aree  di attivita' influenzate  dal ruolo
dei  medici  e  veterinari.  Il  predetto  incremento  potra'  essere
operato,  ricorrendo le  predette  situazioni,  nella misura  massima
dell'1%  del  monte  retributivo  relativo  ai  medici  e  veterinari
disciplinati dalla presente sezione speciale, riferito all'anno 1995,
ovvero  al  1993  ove  il   riferimento  a  tale  anno  risulti  piu'
favorevole.
  2. Costituisce  condizione per  l'accesso alle risorse  oggetto del
presente  articolo l'accertamento  da parte  dell'ente, attraverso  i
propri organismi  di verifica, che  gli eventuali risparmi  che siano
alla  base della  migliore efficienza  rilevata non  abbiano prodotto
effetti negativi  sull'estensione e  sulla qualita' dei  servizi resi
agli  utenti   e  che,  al   contrario,  tali  aspetti   siano  stati
positivamente  influenzati   dall'apporto  specifico  dei   medici  e
veterinari.
                              Art. 38.
       Modalita' per assicurare il pieno utilizzo delle risorse
  1. Una volta determinata, di  norma entro il termine dell'esercizio
precedente a quello di riferimento,  l'esatta dotazione dei Fondi per
la  retribuzione  accessoria  previsti  dal  presente  Contratto,  le
amministrazioni provvederanno ad  una attenta programmazione dell'uso
delle risorse  al fine del  loro razionale  e pieno utilizzo  entro i
limiti delle dotazioni  di ciascun Fondo. Nell'eventualita'  in cui a
fine esercizio risultino risorse  non utilizzate tra quelle destinate
ai Fondi di cui agli art.  30 e seguenti, il relativo ammontare sara'
ripartito,  in misura  proporzionale alle  retribuzioni di  risultato
corrisposte, a favore del personale  che abbia realizzato la pienezza
degli  obiettivi  prestabiliti  ovvero   un  significativo  grado  di
avvicinamento  agli stessi,  quantificato in  sede di  contrattazione
decentrata nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 57, comma
1, lettera f), del CCNL 1994 - 97.
                              Art. 39.
              Retribuzione spettante nei casi di assenze
                obbligatorie e di distacchi sindacali
  1.  Nei  casi di  assenze  obbligatorie  previste  per legge  e  di
distacco sindacale secondo la disciplina vigente, competono al medico
previdenziale  ed   agli  altri  medici  e   veterinari,  oltre  alla
retribuzione  tabellare  e  all'indennita' integrativa  speciale,  la
retribuzione individuale  di anzianita' eventualmente  acquisita, gli
eventuali  assegni   ad  personam   in  godimento,   l'indennita'  di
specificita' medica e le eventuali  indennita' previste per legge con
carattere  di  generalita';  compete   altresi'  la  retribuzione  di
posizione  corrispondente  all'incarico  attribuito  al  momento  del
verificarsi dell'evento o del distacco.
   (**) Vedi dichiarazione congiunta finale.
                       Dichiarazione congiunta
  Le parti  concordano che  eventuali errori  materiali riscontrabili
nel   presente   testo   contrattuale  saranno   corretti,   a   cura
dell'agenzia, previa informazione alle OO.SS firmatarie.
                    Dichiarazione congiunta finale
  Le parti  di testo  del presente  contratto riportate  in carattere
corsivo e circoscritte da doppia parentesi, con asterischi di rimando
e nota in calce  alla pagina, non sono state ammesse  al visto e alla
conseguente  registrazione  da  parte  della Corte  dei  conti;  esse
saranno   efficaci  non   appena  concluso   l'iter  della   relativa
registrazione ai sensi dell'art. 25 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214,
gia' avviato  con risoluzione  del Consiglio dei  Ministri in  data 4
luglio 1997.
  NOTA. -  Le parti  indicate nella "dichiarazione  congiunta finale"
sono state  registrate dalla Corte  dei conti  in data 1  agosto 1977
(Atti di Governo - Registro 109, foglio 11) a seguito della procedura
prevista dall'art. 25 del R.D.12 luglio 1934, n. 1214.