Avvertenza: Il D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 1995. Il D.M. 31 luglio 1997, n. 319, e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31. Le modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) Art. 1. Convenzioni 1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione di cui al presente regolamento, sono affidati a banche o societa' di servizi controllate da banche, di seguito denominate banche concessionarie, che vengono prescelte, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilita' di una struttura tecnico - organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. 2. Con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le banche concessionarie sono regolamentati i reciproci rapporti, nonche' le modalita' di corresponsione del compenso e del rimborso spettanti; i relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici ai sensi della delibera del CIPE del 27 aprile 1995. 3. La convenzione prevede altresi' che le banche concessionarie possano stipulare convenzioni con altre banche e societa' di locazione finanziaria, di seguito denominate istituti collaboratori, per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la piena responsabilita' delle banche concessionarie nei confronti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per societa' di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Tali convenzioni regolamentano il compenso spettante agli istituti collaboratori. Le banche concessionarie possono stipulare convenzioni esclusivamente con le banche e le societa' di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico - organizzativa adeguata alla prestazione del servizio. 4. La convenzione prevede inoltre: a) le modalita' per l'effettuazione delle istruttorie e per la relativa trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte delle banche concessionarie, in conformita' alla deliberazione del CIPE del 27 aprile 1995; b) le modalita' con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le proprie funzioni di controllo sull'attivita' delle banche concessionarie ed applica, in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione, le sanzioni ivi contemplate, ferma restando la responsabilita' civile per danni anche in relazione agli inadempimenti addebitabili ai soggetti di cui al comma 3; c) l'impegno delle banche concessionarie a fornire alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, d'intesa e coordinandosi con l'Istituto per la promozione industriale, adeguati servizi di informazione e assistenza, in collaborazione con le associazioni di categoria, provvedendo alla tempestiva diffusione tra le imprese stesse degli orientamenti interpretativi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d) il divieto per le banche concessionarie, al fine di evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria, di affidare ad altri enti o istituti, sulla base di subconvenzioni, la realizzazione in tutto o in parte delle istruttorie medesime; e) gli adempimenti a carico delle societa' di locazione finanziaria di cui al comma 3 in relazione alle procedure di cui al presente regolamento ed alle modalita' di trasferimento delle agevolazioni alle imprese beneficiarie che ricorrano, per l'acquisizione delle immobilizzazioni di cui all'art. 4, al sistema della locazione finanziaria. 5. La convenzione deve altresi' riservare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione di disposizioni in merito ai termini del procedimento e all'individuazione del responsabile dello stesso ed in genere di applicazione dei principi direttivi dei capi I, II, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.