Art. 4.
                          Spese ammissibili
  1.  Le  spese ammissibili  sono  quelle  relative all'acquisto,  ((
all'acquisizione mediante locazione finanziaria )) o alla costruzione
di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie
alle finalita' dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni.
Dette spese riguardano:
  (( a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilita' ))
(( economicofinanziaria e di valutazione di impatto ambientale,   ))
(( oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a   ))
(( un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo          ))
(( ammissibile;                                                    ))
  (( b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche; ))
  c) opere murarie e assimilate;
  d) infrastrutture specifiche aziendali;
  e) macchinari,  impianti ed attrezzature varie,  nuovi di fabbrica,
ivi   compresi   quelli    necessari   all'attivita'   amministrativa
dell'impresa,   ed   esclusi   quelli   relativi   all'attivita'   di
rappresentanza;  mezzi  mobili  strettamente necessari  al  ciclo  di
produzione  o  per il  trasporto  in  conservazione condizionata  dei
prodotti,   purche'    dimensionati   alla    effettiva   produzione,
identificabili  singolarmente ed  a servizio  esclusivo dell'impianto
oggetto delle agevolazioni;
  f)  programmi informatici  commisurati alle  esigenze produttive  e
gestionali dell'impresa;
  g)  brevetti concernenti  nuove tecnologie  di prodotti  e processi
produttivi,  per la  parte  in cui  sono  utilizzati per  l'attivita'
svolta   nell'unita'  produttiva   interessata  dall'iniziativa;   la
relativa spesa  di acquisto deve  risultare compatibile con  il conto
economico relativo all'iniziativa  medesima. L'impresa richiedente le
agevolazioni e quella venditrice  non devono trovarsi, all'atto della
compravendita,  nelle  condizioni di  cui  all'art.  2359 del  codice
civile. A  tal fine va  acquisita specifica dichiarazione  del legale
rappresentante  dell'impresa richiedente  le  agevolazioni  o da  suo
procuratore speciale  resa con le  modalita' di cui all'art.  4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  (( 2. Per le iniziative promosse dalle societa' fornitrici dei ))
(( servizi di cui all 'art. 2, comma 1 - ad eccezione di quelle    ))
(( iscritte al settore "Industria" dell'INPS, per le quali si      ))
(( applicano i criteri di ammissibilita' delle spese validi per le ))
(( imprese operanti nel settore delle attivita' estrattive e       ))
(( manifatturiere - le spese ammissibili sono quelle di cui alle   ))
(( lettere e) ed f) del comma 1, queste ultime anche se relative a ))
(( commesse interne di lavorazione, purche' capitalizzate.         ))
  (( 3. Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell'IVA, in ))
(( misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e     ))
(( alle condizioni di mercato e qualora sostenute a partire dal    ))
(( giorno successivo alla data di chiusura del bando, di cui       ))
(( all'art. 5, comma 1, precedente a quello cui si riferisce la    ))
(( domanda; fanno eccezione quelle di cui alle lettere a) e b) del ))
(( comma 1 del presente articolo, che sono ammesse a decorrere dai ))
(( dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda   ))
(( di agevolazione; e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12,   ))
(( comma 2. Per le iniziative promosse dalle imprese operanti nel  ))
(( settore delle attivita' estrattive e manifatturiere, le spese   ))
(( relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse      ))
(( limitatamente a quelle di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 ))
(( e relative progettazioni, purche' capitalizzate. Non sono       ))
(( ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse,    ))
(( scorte, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di  ))
(( funzionamento in generale e quelle relative all'acquisto di     ))
(( immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti ))
(( la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma ))
(( 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura  ))
(( fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti     ))
(( abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni        ))
(( medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti  ))
(( con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta'   ))
(( dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del  ))
(( suolo aziendale, purche' l'impresa stessa l'abbia acquistato    ))
(( nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della       ))
(( domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di      ))
(( immobili di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa          ))
(( richiedente le agevolazioni e' ammissibile in proporzione alle  ))
(( quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. ))
(( Le spese relative alla compravendita di immobili tra due        ))
(( imprese non e' ammissibile qualora, all'atto della              ))
(( compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle      ))
(( condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.              ))
  4.  Per  i macchinari  e  gli  impianti  di produzione  oggetto  di
agevolazioni,  compresi quelli  realizzati  con  commesse interne  di
lavorazione, il legale rappresentante  dell'impresa o suo procuratore
speciale deve attestare,  con dichiarazione resa ai  sensi delIart. 4
della legge  4 gennaio 1968,  n. 15, mediante apposito  prospetto, la
corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni
oggetto  di agevolazione,  identificati da  apposita annotazione  del
numero  di  matricola  riportato  sulla targhetta  apposta  sul  bene
stesso.