Art. 6-bis.
                         Priorita' regionali
  (( 1. Ai fini della determinazione dell'indicatore previsto ))
(( dall'art. 6, comma 4, lettera a), n. 4 del presente decreto, le ))
(( regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento   ))
(( alle domande di agevolazione da presentare nell'anno            ))
(( successivo, possono proporre al Ministero dell'industria, del   ))
(( commercio e dell'artigianato, l'adozione di criteri, per la     ))
(( concessione delle agevolazioni, volti ad adeguare gli           ))
(( interventi agevolativi alle esigenze di programmazione e        ))
(( sviluppo delle singole aree interessate. Qualora una regione    ))
(( non avanzi alcuna proposta entro il predetto termine,           ))
(( l'indicatore assume, convenzionalmente, valore pari a zero per  ))
(( tutte le iniziative della graduatoria relativa alla regione     ))
(( medesima.                                                       ))
  (( 2. A tal fine ciascuna regione indica particolari aree dei ))
(( territorio regionale, specifici settori merceologici e          ))
(( tipologie d'investimento, nell'ambito di quelli ammissibili     ))
(( alle agevolazioni, ritenuti prioritari ai fini dell'attuazione  ))
(( degli interventi ed individua il relativo punteggio da          ))
(( attribuire.                                                     ))
  (( 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e ))
(( dell'artigianato, valutata la compatibilita' delle proposte     ))
(( avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di   ))
(( tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori      ))
(( disposizioni del presente decreto, approva entro il 30 novembre ))
(( di ciascun anno i criteri di applicazione delle priorita' di    ))
(( cui ai comma 2 ai fini della determinazione dell'indicatore di  ))
(( cui al comma 1.                                                 ))