Art. 7.
                       Modalita' di erogazione
  1. L'importo dell'agevolazione concessa  e' impegnato dal Ministero
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato con il  decreto di
concessione provvisoria ed e' reso disponibile, attraverso versamento
in  un  conto  appositamente  aperto  dalla  banca  concessionaria  e
fruttifero per le imprese al  vigente tasso ufficiale di sconto, alle
condizioni di cui al comma 2,  in tre quote annuali di pari ammontare
e alla stessa data  di ogni anno, la prima delle  quali entro un mese
dalla pubblicazione delle graduatorie di   cui all'art. 6,  comma  3.
((  Il   suddetto   importo   e'   reso disponibile   in  due  quote,
qualora l'impresa   beneficiaria    ne   abbia     fatta    esplicita
richiesta    e  l'iniziativa     preveda   l'ultimazione    entro   i
ventiquattro   mesi  successivi  alla  data  di  presentazione  della
domanda. ))
  2. Ciascuna delle (( due o )) tre quote, maggiorata degli eventuali
relativi interessi maturati a decorrere dall'anno solare successivo a
quello di disponibilita'  della quota stessa, e'  erogata dalla banca
concessionaria  subordinatamente  all'effettiva  realizzazione  della
corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima,
che  puo' anche  essere  erogata a  titolo  di anticipazione,  previa
presentazione  di   fidejussione  bancaria  o   polizza  assicurativa
irrevocabile,  incondizionata ed  escutibile  a  prima richiesta,  di
importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
  (( 3. Ai fini di ciascina erogazione, le imprese beneficiarie ))
(( trasmettono alla banca concessionaria la documentazione         ))
(( individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e       ))
(( dell'artigianato con propria circolare.                         ))
  (( 4. L'erogazione dell'ultima quota e' subordinata alla ))
(( presentazione, da parte dell'impresa o della societa' di        ))
(( leasing, della documentazione finale di spesa e delle           ))
(( dichiarazioni di cui all'art. 9.                                ))
  5.  La  banca  concessionaria, accertata  la  vigenza  dell'impresa
richiedente, la completezza e  la pertinenza all'iniziativa agevolata
della documentazione  di cui  ai commi  3 e 4,  nonche', al  di fuori
dell'anticipazione, la corrispondenza  degli investimenti realizzati,
cosi'  come  dichiarati,  all'erogazione richiesta,  eroga  la  quota
dovuta. (( All'atto dell'erogazione  dell'ultima quota, e qualora non
sia stato ancora effettuato  il calcolo definitivo delle agevolazioni
il ESN o in ESL di cui  all'art. 10, comma 4, la banca concessionaria
trattiene  il  10% del  contributo  totale  concesso da  conguagliare
successivamente   al   calcolo    definitivo   medesimo.   La   banca
concessionaria comunica  periodicamente al  Ministero dell'industria,
del  commercio  e   dell'artigianato  l'effettuazione  delle  singole
erogazioni. ))
  6.  Nel  caso in  cui  le  banche  concessionarie si  avvalgano  di
istituti collaboratori, il versamento della quota dovuta alle imprese
beneficiarie  avviene  tramite   gli  istituti  collaboratori  stessi
secondo le modalita'  stabilite nella convenzione di  cui all'art. 1,
comma 2.