Art. 3. Le specialita' medicinali classificate nelle fasce A e B sono prescrivibili a totale o parziale carico del Servizio sanitario nazionale con le limitazioni ed alle condizioni previste nelle note, purche' le patologie ivi indicate risultino tra quelle per cui e' stata rilasciata l'A.I.C. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 settembre 1997 Il Ministro della sanita' Presidente della Commissione Bindi Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 307