Art. 3.
  Le  specialita' medicinali  classificate  nelle fasce  A  e B  sono
prescrivibili  a  totale o  parziale  carico  del Servizio  sanitario
nazionale con le limitazioni ed  alle condizioni previste nelle note,
purche' le  patologie ivi  indicate risultino tra  quelle per  cui e'
stata rilasciata l'A.I.C.
  Il presente provvedimento sara' trasmesso  alla Corte dei conti per
la registrazione  ed entra  in vigore il  giorno successivo  a quello
della  sua pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 2 settembre 1997
                                           Il Ministro della sanita'
                                         Presidente della Commissione
                                                     Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 307