Art. 3. Approvazione del progetto e procedure ablative 1. Sulla base dei pareri del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/87 citati in premessa, delle considerazioni nella medesima premessa svolte, e' approvato: il progetto "definitivo" dei lavori di "Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro" dell'importo complessivo di L. 38.794.000.000 cosi' ripartito: A) Lavori in appalto: Lavori L. 29.289.294.176 B) Somme a disposizione: edificio, direzione, uffici e telecontrollo L. 1.600.000.000 espropri " 958.300.000 ENEL " 162.148.000 diritti " 10.000.000 imprevisti " 182.668.619 spese generali " 2.926.105.846 IVA " 3.665.483.359 ______________ Totale . . . L. 38.794.000.000 il progetto predetto, verra' realizzato attraverso il ricorso alle sottoelencate due differenti fonti finanziarie: a) somma residua di L. 11.794.000.000, gia' nelle disponibilita' dell'EAF, proveniente dal finanziamento di L. 18.503.199.598, concesso dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, e trasferita all'EAF medesimo con atto di repertorio n. 739 del 3 maggio 1989; b) L. 27.000.000.000 mediante contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, da parte della regione autonoma della Sardegna ai sensi dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996; 2. I lavori di cui al progetto "definitivo" approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. 3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono cosi' fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento: espropriazioni: inizio entro mesi 6; espropriazioni: compimento entro mesi 43; lavori: inizio entro mesi 12; lavori: compimento entro mesi 33. 4. Essendo le opere dell'intervento ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza. 5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'Ente autonomo del Flumendosa dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma, e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.