Art. 3.
            Approvazione del progetto e procedure ablative
  1.  Sulla  base  dei  pareri del  comitato  tecnico  amministrativo
regionale di  cui alla legge  regionale n. 24/87 citati  in premessa,
delle considerazioni nella medesima premessa svolte, e' approvato:
  il progetto "definitivo" dei  lavori di "Raddoppio dell'impianto di
potabilizzazione di  Settimo San Pietro" dell'importo  complessivo di
L. 38.794.000.000 cosi' ripartito:
  A) Lavori in appalto:
  Lavori                                        L. 29.289.294.176
  B) Somme a disposizione:
  edificio, direzione, uffici e telecontrollo   L.  1.600.000.000
  espropri                                      "     958.300.000
  ENEL                                          "     162.148.000
  diritti                                       "      10.000.000
  imprevisti                                    "     182.668.619
  spese generali                                "   2.926.105.846
  IVA                                           "   3.665.483.359
                                                   ______________
                             Totale . . .       L. 38.794.000.000
  il progetto predetto, verra'  realizzato attraverso il ricorso alle
sottoelencate due differenti fonti finanziarie:
  a) somma  residua di  L. 11.794.000.000, gia'  nelle disponibilita'
dell'EAF,  proveniente   dal  finanziamento  di   L.  18.503.199.598,
concesso   dall'Agenzia  per   la  promozione   e  lo   sviluppo  del
Mezzogiorno, e trasferita all'EAF medesimo  con atto di repertorio n.
739 del 3 maggio 1989;
  b) L. 27.000.000.000 mediante contrazione  di un mutuo con la Cassa
depositi e prestiti,  da parte della regione  autonoma della Sardegna
ai sensi dell'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443
del 30 maggio 1996;
  2.  I lavori  di  cui  al progetto  "definitivo"  approvato con  la
presente ordinanza  sono dichiarati di pubblica  utilita', urgenti ed
indifferibili a tutti gli effetti di legge.
  3. Ai  sensi dell'art. 13  della legge 25  giugno 1865, n.  2359, i
termini  per l'inizio  ed il  compimento delle  espropriazioni e  dei
lavori dell'intervento sono cosi' fissati  a decorrere dalla data del
presente provvedimento:
   espropriazioni: inizio entro mesi 6;
   espropriazioni: compimento entro mesi 43;
   lavori: inizio entro mesi 12;
   lavori: compimento entro mesi 33.
  4. Essendo  le opere  dell'intervento ricomprese nel  programma del
commissario  governativo  per  l'emergenza  idrica  in  Sardegna,  le
stesse,  ai  sensi  dell'art.  2 dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta
urgenza.
  5.   I  provvedimenti   di  occupazione   d'urgenza  e   quelli  di
espropriazione   definitiva   degli   immobili  occorrenti   per   la
realizzazione  delle  opere  di  cui alla  presente  ordinanza,  sono
emessi, su richiesta dell'Ente autonomo del Flumendosa dal presidente
della giunta regionale ai sensi, per  gli effetti e con le procedure,
rispettivamente, di  cui alla legge  regionale 9 giugno 1989,  n. 32,
terzo e quarto comma, e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23,
art. 24.