Art. 5.
                Individuazione dell'ente realizzatore
                        e dell'ente attuatore
  1. Ai sensi  e per gli effetti di cui  all'ordinanza Presidente del
Consiglio dei Ministri  n. 2409 del 28 giugno 1995,  art. 5, comma 1,
secondo  periodo, l'assessorato  regionale  dei  lavori pubblici,  e'
individuato quale ente realizzatore dell'intervento predetto e l'Ente
autonomo  del   Flumendosa  e'   individuato  quale   ente  attuatore
dell'intervento   stesso,    su   apposito   atto    di   concessione
dell'assessorato  dei  lavori  pubblici che  disciplinera'  tutte  le
condizioni dell'affidamento.
  2.  L'assessore  regionale dei  lavori  pubblici  ed il  presidente
dell'Ente  autonomo  del   Flumendosa,  sono  nominati  subcommissari
governativi rispettivamente  per la realizzazione e  per l'attuazione
dell'intervento in parola.