Art. 5. Individuazione dell'ente realizzatore e dell'ente attuatore 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, l'assessorato regionale dei lavori pubblici, e' individuato quale ente realizzatore dell'intervento predetto e l'Ente autonomo del Flumendosa e' individuato quale ente attuatore dell'intervento stesso, su apposito atto di concessione dell'assessorato dei lavori pubblici che disciplinera' tutte le condizioni dell'affidamento. 2. L'assessore regionale dei lavori pubblici ed il presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa, sono nominati subcommissari governativi rispettivamente per la realizzazione e per l'attuazione dell'intervento in parola.