Art. 6.
  1. L'assessorato,  regionale dei lavori pubblici  e l'Ente autonomo
del  Flumendosa sono  tenuti a  fornire regolarmente  all'ufficio del
Commissario governativo per l'emergenza  idrica in Sardegna, tutte le
informazioni necessarie per  il costante monitoraggio dell'attuazione
dell'intervento.