Art. 7.
  1.  Il  collaudo  tecnico  ed   amministrativo  delle  opere  e  di
quant'altro  occorra,   oggetto  della  presente   ordinanza,  verra'
effettuato,  ai sensi  delle vigenti  disposizioni, dal  collaudatore
unico  e/o  dalla  commissione di  collaudatori,  nominati  dall'Ente
autonomo   del  Flumendosa   su   designazione  del   subcommissario,
l'assessore regionale dei lavori pubblici.
   Cagliari, 5 settembre 1997
                                  Il Commissario governativo: Palomba