Art. 7. 1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto della presente ordinanza, verra' effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'Ente autonomo del Flumendosa su designazione del subcommissario, l'assessore regionale dei lavori pubblici. Cagliari, 5 settembre 1997 Il Commissario governativo: Palomba