IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del 26 maggio 1987 concernente il divieto di preparazione di farmaci contenenti le sostanze anoressizzanti amfetaminosimili ivi elencate, in associazione con altre sostanze farmacologicamente attive; Visto il decreto del 13 aprile 1993 concernente divieti e limitazioni nella preparazione di medicinali contenenti sostanze anoressizzanti; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e particolarmente le sanzioni di cui art. 8, commi 1 e 2; Visti i pareri della Commissione unica del farmaco del 27 maggio 1996, 22 ottobre 1996, 28 ottobre 1996; Viste le decisioni della Commissione delle Comunita' europee n. 3608 def./1 e n. 3608 def./2 del 9 dicembre 1996 e divenute esecutive a partire dall'11 gennaio 1997, concernenti l'obbligo di modificare gli stampati dei medicinali contenenti sostanze anoressizzanti a seguito dell'insorgenza di numerosi casi di ipertensione polmonare primaria concomitanti all'uso di dette sostanze, nonche' la raccomandazione per gli Stati europei che l'uso di detti farmaci avvenga sotto la sorveglianza di medici esperti nel trattamento dell'obesita'; Visti i pareri della Commissione unica del farmaco del 3 febbraio 1997 e del 10 febbraio 1997; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 6 luglio 1997; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 17 settembre 1997 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialita' medicinali a base di fenfluramina e dexfenfluramina ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, nonche' il divieto di utilizzo di tali sostanze nelle preparazioni magistrali; Considerato che ulteriori misure concernenti le specialita' medicinali a base di fenfluramina e dexfenfluramina saranno adottate alla luce delle valutazioni che saranno formulate nel merito da parte della Commissione unica del farmaco; Ravvisata l'opportunita' di dare attuazione alle misure sanitarie concernenti i medicinali anoressizzanti ad azione centrale diversi dalla fenfluramina e dexfenfluramina; Decreta: Art. 1. 1. E' fatto divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti fendimetrazina, amfepramone (dietilpropione), o altre sostanze che abbiano lo scopo di ottenere un effetto anoressizzante ad azione centrale, ed i medici sono tenuti ad astenersi dal prescriverle.