IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto  del 26  maggio  1987 concernente  il divieto  di
preparazione  di   farmaci  contenenti  le   sostanze  anoressizzanti
amfetaminosimili  ivi elencate,  in associazione  con altre  sostanze
farmacologicamente attive;
  Visto  il  decreto  del  13   aprile  1993  concernente  divieti  e
limitazioni  nella  preparazione  di medicinali  contenenti  sostanze
anoressizzanti;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive
modifiche;
  Visto  il  decreto   legislativo  30  dicembre  1992,   n.  540,  e
particolarmente le sanzioni di cui art. 8, commi 1 e 2;
  Visti i  pareri della Commissione  unica del farmaco del  27 maggio
1996, 22 ottobre 1996, 28 ottobre 1996;
  Viste  le decisioni  della Commissione  delle Comunita'  europee n.
3608 def./1 e n. 3608 def./2 del 9 dicembre 1996 e divenute esecutive
a partire  dall'11 gennaio 1997, concernenti  l'obbligo di modificare
gli  stampati dei  medicinali  contenenti  sostanze anoressizzanti  a
seguito dell'insorgenza  di numerosi  casi di  ipertensione polmonare
primaria  concomitanti   all'uso  di   dette  sostanze,   nonche'  la
raccomandazione  per gli  Stati europei  che l'uso  di detti  farmaci
avvenga  sotto  la sorveglianza  di  medici  esperti nel  trattamento
dell'obesita';
  Visti i pareri  della Commissione unica del farmaco  del 3 febbraio
1997 e del 10 febbraio 1997;
  Visto il  parere del  Consiglio superiore di  sanita' del  6 luglio
1997;
  Visto il  decreto del Ministro  della sanita' in data  17 settembre
1997 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in
commercio  delle  specialita' medicinali  a  base  di fenfluramina  e
dexfenfluramina  ai   sensi  dell'art.  19,  comma   2,  del  decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, nonche' il divieto di utilizzo di
tali sostanze nelle preparazioni magistrali;
  Considerato  che   ulteriori  misure  concernenti   le  specialita'
medicinali a base di  fenfluramina e dexfenfluramina saranno adottate
alla luce delle valutazioni che saranno formulate nel merito da parte
della Commissione unica del farmaco;
  Ravvisata l'opportunita'  di dare attuazione alle  misure sanitarie
concernenti i  medicinali anoressizzanti  ad azione  centrale diversi
dalla fenfluramina e dexfenfluramina;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  fatto  divieto   ai  farmacisti  di  eseguire  preparazioni
magistrali contenenti fendimetrazina, amfepramone (dietilpropione), o
altre  sostanze  che   abbiano  lo  scopo  di   ottenere  un  effetto
anoressizzante  ad  azione  centrale,  ed i  medici  sono  tenuti  ad
astenersi dal prescriverle.