Art. 2. 1. La dispensazione al pubblico delle specialita' medicinali a base delle sostanze di cui all'art. 1, e' soggetta, oltre che alla presentazione di ricetta non ripetibile, anche alla presentazione contestuale di un piano generale di trattamento del paziente. 2. Il piano generale di trattamento dovra' recare le seguenti informazioni: a) nome e cognome del paziente; b) data di compilazione; c) indicazione del nome e della confezione della specialita' medicinale; d) dichiarazione del medico, sotto propria responsabilita', che all'inizio del trattamento, l'indice di massa corporea del paziente era maggiore od uguale a 30 kg/m(elevato a)2j ; e) dose giornaliera del farmaco e durata della terapia, che non puo' in nessun caso superare i tre mesi; f) nome, cognome, indirizzo e firma del medico con indicazione della specializzazione posseduta. 3. Il piano terapeutico, se presentato da solo, e le ricette redatte dopo la data di scadenza del piano terapeutico o, comunque, dopo tre mesi dalla data di compilazione di questo, non sono spedibili.