Art. 2.
  1. La dispensazione al pubblico delle specialita' medicinali a base
delle  sostanze  di cui  all'art.  1,  e'  soggetta, oltre  che  alla
presentazione  di ricetta  non ripetibile,  anche alla  presentazione
contestuale di un piano generale di trattamento del paziente.
  2.  Il piano  generale  di trattamento  dovra'  recare le  seguenti
informazioni:
  a) nome e cognome del paziente;
  b) data di compilazione;
  c)  indicazione  del  nome  e della  confezione  della  specialita'
medicinale;
  d)  dichiarazione del  medico, sotto  propria responsabilita',  che
all'inizio del  trattamento, l'indice di massa  corporea del paziente
era maggiore od uguale a 30 kg/m(elevato a)2j ;
  e) dose  giornaliera del  farmaco e durata  della terapia,  che non
puo' in nessun caso superare i tre mesi;
  f)  nome, cognome,  indirizzo e  firma del  medico con  indicazione
della specializzazione posseduta.
  3.  Il piano  terapeutico,  se  presentato da  solo,  e le  ricette
redatte dopo la  data di scadenza del piano  terapeutico o, comunque,
dopo  tre  mesi  dalla  data  di compilazione  di  questo,  non  sono
spedibili.