Art. 3. 1. La dispensazione di piu' confezioni e' possibile, per un quantitativo comunque non superiore a quello necessario per trenta giorni di terapia, limitatamente alla prima spedizione, ed esclusivamente dietro presentazione di ricetta non ripetibile, che puo' essere rilasciata sia dallo specialista che dal medico curante, unitamente al piano generale di terapia redatto dallo specialista. Nelle successive spedizioni potra' essere dispensata una sola confezione per ricetta. 2. All'atto della spedizione, il farmacista apporra' timbro data e prezzo sul piano generale di terapia, che riconsegnera' al paziente, e tratterra' la ricetta. 3. Il farmacista e' tenuto a non provvedere a nuove dispensazioni qualora non sia intercorso, in base alla posologia prescritta dallo specialista, il periodo di tempo previsto per l'assunzione da parte del paziente delle unita' posologiche contenute nell'ultima confezione dispensata.