Art. 3.
  1.  La  dispensazione  di  piu' confezioni  e'  possibile,  per  un
quantitativo comunque  non superiore  a quello necessario  per trenta
giorni   di  terapia,   limitatamente  alla   prima  spedizione,   ed
esclusivamente dietro  presentazione di  ricetta non  ripetibile, che
puo' essere rilasciata sia dallo  specialista che dal medico curante,
unitamente al  piano generale  di terapia redatto  dallo specialista.
Nelle  successive  spedizioni  potra'   essere  dispensata  una  sola
confezione per ricetta.
  2. All'atto della spedizione, il  farmacista apporra' timbro data e
prezzo sul piano generale di  terapia, che riconsegnera' al paziente,
e tratterra' la ricetta.
  3. Il farmacista  e' tenuto a non provvedere  a nuove dispensazioni
qualora non sia  intercorso, in base alla  posologia prescritta dallo
specialista, il periodo  di tempo previsto per  l'assunzione da parte
del   paziente  delle   unita'   posologiche  contenute   nell'ultima
confezione dispensata.