Art. 5. 1. Le confezioni di specialita' medicinali di cui all'art. 1 devono riportare in etichetta esterna la seguente dicitura "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta". Deve essere esibito contestualmente il piano generale di terapia redatto da un medico specialista in scienza dell'alimentazione o endocrinologia e malattie del ricambio o diabetologia o medicina interna".