Art. 5.
  1. Le confezioni di specialita' medicinali di cui all'art. 1 devono
riportare  in etichetta  esterna  la seguente  dicitura "Da  vendersi
dietro presentazione di ricetta  medica utilizzabile una sola volta".
Deve  essere esibito  contestualmente  il piano  generale di  terapia
redatto  da un  medico  specialista in  scienza dell'alimentazione  o
endocrinologia  e malattie  del  ricambio o  diabetologia o  medicina
interna".