Art. 6.
  1. Il presente decreto non  si applica alle sostanze fenfluramina e
dexfenfluramina, per le  quali restano valide le  disposizioni di cui
al decreto ministeriale 17 settembre 1997, richiamato nelle premesse.
  Il  presente  decreto entrera'  in  vigore  il quindicesimo  giorno
successivo a quello della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 18 settembre 1997
                                                   Il Ministro: Bindi