Art. 6. 1. Il presente decreto non si applica alle sostanze fenfluramina e dexfenfluramina, per le quali restano valide le disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 settembre 1997, richiamato nelle premesse. Il presente decreto entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 settembre 1997 Il Ministro: Bindi