Art. 2.
  I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a decorrere dalla
vendemmia  1997,  il  vino  a denominazione  di  origine  controllata
"Falerio dei Colli  Ascolani" o "Falerio" proveniente  da vigneti non
ancora iscritti, conformemente alle  disposizioni del disciplinare di
produzione  sono tenuti  ad effettuare,  ai sensi  e per  gli effetti
dell'art. 15  della legge 10  febbraio 1992,  n. 164, le  denunce dei
rispettivi  terreni  vitati  ai  fini  dell'iscrizione  dei  medesimi
all'apposito  albo  dei  vigneti   "Falerio  dei  Colli  Ascolani"  o
"Falerio" entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto.