Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a decorrere dalla vendemmia 1997, il vino a denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio" proveniente da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio" entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.