Art. 4.
  Chiunque produce,  pone in vendita  o comunque distribuisce  per il
consumo vino con la denominazione di origine controllata "Falerio dei
Colli  Ascolani"   o  "Falerio"   e'  tenuto,   a  norma   di  legge,
all'osservanza  delle  condizioni  e   dei  requisiti  stabiliti  nel
disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 settembre 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi