Art. 4. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata "Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 settembre 1997 Il dirigente: Adinolfi