(all. 1 - art. 1)
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
               A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
              "FALERIO DEI COLLI ASCOLANI" O "FALERIO"
                               Art. 1.
  La  denominazione   di  origine  controllata  "Falerio   dei  Colli
Ascolani"  o  "Falerio"  e'  riservata  al  vino  che  risponde  alle
condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel presente  disciplinare di
produzione.
                               Art. 2.
  Il vino a  denominazione di origine controllata  "Falerio dei Colli
Ascolani" o "Falerio"  deve essere ottenuto dalle  uve provenienti da
vigneti,  aventi  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
varietale:
    Trebbiano toscano dal 20 al 50 %;
    Passerina dal 10 al 30 %;
    Pecorino dal 10 al 30 %.
  Possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del
20  %,  tutte le  altre  varieta'  a  bacca bianca,  non  aromatiche,
raccomandate e / o autorizzate in provincia di Ascoli Piceno.
                               Art. 3.
  Le  uve  destinate  all'ottenimento  del vino  a  denominazione  di
origine controllata  "Falerio dei Colli Ascolani"  o "Falerio" devono
essere  prodotte nel  territorio  amministrativo  della provincia  di
Ascoli Piceno idoneo alla coltura, con l'esclusione cioe' dei terreni
di  fondovalle  ed  eccessivamente  umidi e  quelli  ubicati  ad  una
altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione del  vino a denominazione di  origine controllata "Falerio
dei  Colli Ascolani"  o "Falerio"  devono essere  quelle tradizionali
della zona di produzione e, comunque,  atte a conferire alle uve e al
vino le specifiche caratteristiche di qualita'.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura, devono essere  quelli generalmente usati e  comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
  I vigneti  impiantati successivamente  all'entrata in  vigore della
presente  modifica del  disciplinare  di  produzione, dovranno  avere
almeno 2200 ceppi per ettaro.
  E' vietata  ogni pratica di forzatura:  E' consentita l'irrigazione
di soccorso da effettuarsi prima  dell'invaiatura per non piu' di due
interventi all'anno.
  La  resa massima  di  uva  ammessa per  la  produzione  del vino  a
denominazione di  origine controllata "Falerio dei  Colli Ascolani" o
"Falerio" non  deve essere  superiore a tonnellate  13 per  ettaro di
vigneto in coltura specializzata.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata "Falerio  dei Colli  Ascolani" o "Falerio"  devono essere
riportati nel limite di cui sopra,  fermo restando il limite resa uva
-  vino per  i quantitativi  di cui  trattasi, purche'  la produzione
globale  non superi  del 20%  il limite  medesimo. Qualora  si superi
questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Fermi  restando i  limiti sopra  indicati,  la resa  per ettaro  in
coltura promiscua  deve essere  calcolata in rapporto  alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
                               Art. 5.
  Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito
dell'intero  attuale  territorio  amministrativo della  provincia  di
Ascoli Piceno.
  Le uve  destinate alla  vinificazione devono  assicurare al  vino a
denominazione di  origine controllata "Falerio dei  Colli Ascolani" o
"Falerio" un  titolo alcolometrico volumico naturale  minimo dell'11%
vol.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
leali e costanti,  tradizionali della zona, atte a  conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
  La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora  superi detto  limite,  ma  non il  75%,  l'eccedenza non  ha
diritto  alla denominazione  di origine  controllata. Oltre  il 75  %
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
                               Art. 6.
  Il vino a  denominazione di origine controllata  "Falerio dei Colli
Ascolani"  o "Falerio",  all'atto  dell'immissione  al consumo,  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: paglierino piu' o meno tenue;
    odore: lievemente profumato;
    sapore: secco, sapido, armonico leggermente acidulo;
    tit. alc. vol. tot. minimo: 11,5% vol;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16 g/l.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazione di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare
con proprio  decreto i  limiti minimi  sopra indicati  per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
  Alla  denominazione  di  origine  controllata  "Falerio  dei  Colli
Ascolani"   o   "Falerio"   e'  vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi
qualificazione non  prevista dal presente disciplinare,  ivi compresi
gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento a  nomi o ragioni  sociali e marchi privati,  purche' non
abbiano significato laudativo  e non siano tali da  trarre in inganno
l'acquirente,   nonche'  l'impiego   di   indicazioni  che   facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nella
zona  limitata nel  precedente art.  3 e  dalle quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
  Sui  recipienti di  capacita' fino  a  litri 3  contenenti il  vino
"Falerio dei  Colli Ascolani" o  "Falerio" deve figurare  l'annata di
produzione delle uve.