Art. 3.
  Per le imprese  che effettuano trasporto di merci  in conto proprio
e'  riservata  una  percentuale  di ecopunti  pari  al  5%  (212.295)
dell'intero ammontare di ecopunti a disposizione dei vettori italiani
per l'anno 1998.
  Alle imprese  che effettuano  trasporto di  merci in  conto proprio
titolari di  ecopunti al l gennaio  1995 e che presentano  domanda di
rinnovo  ai sensi  del successivo  art. 5,  viene assegnata,  entro i
limiti della percentuale  indicata al precedente comma,  una quota di
ecopunti calcolata secondo i criteri indicati agli articoli 1 e 2 del
presente decreto.
  Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio non
assegnatarie  di  ecopunti,  che   si  impegnano  ad  utilizzare  per
l'attraversamento del territorio austriaco veicoli il cui Copdokument
attesta  un  consumo di  ecopunti  pari  o  inferiore a  8,  verranno
attribuiti, dietro  presentazione di apposita domanda,  con validita'
trimestrale,  gli  ecopunti non  assegnati  alle  imprese di  cui  al
precedente comma.
  Le domande,  sottoscritte dal legale rappresentante  o dal titolare
ed  autenticate ai  sensi di  legge, dovranno  pervenire entro  il 15
gennaio 1998 per il primo trimestre,  il 31 marzo 1998 per il secondo
trimestre,  il  30 giugno  1998  per  il  terzo  trimestre ed  il  30
settembre  1998  per  il  quarto trimestre  alla  Direzione  generale
M.C.T.C. -  Direzione centrale III -  Divisione 33, via Caraci,  36 -
00157  Roma. Ad  esse  dovra' essere  allegata  l'attestazione di  un
versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).
  Le  imprese che  effettuano  trasporto di  merci  in conto  proprio
titolari di  ecopunti all'inizio  del 1998  che terminano  la propria
assegnazione,  possono  presentare  domanda  per  ottenere  ulteriori
ecopunti   per   il   successivo  trimestre,   purche'   abbiano   in
disponibilita' un veicolo con le caratteristiche di cui al comma 3 ed
abbiano effettuato  almeno il 75%  dei passaggi con veicoli  con tali
caratteristiche.