Art. 3. Per le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio e' riservata una percentuale di ecopunti pari al 5% (212.295) dell'intero ammontare di ecopunti a disposizione dei vettori italiani per l'anno 1998. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio titolari di ecopunti al l gennaio 1995 e che presentano domanda di rinnovo ai sensi del successivo art. 5, viene assegnata, entro i limiti della percentuale indicata al precedente comma, una quota di ecopunti calcolata secondo i criteri indicati agli articoli 1 e 2 del presente decreto. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio non assegnatarie di ecopunti, che si impegnano ad utilizzare per l'attraversamento del territorio austriaco veicoli il cui Copdokument attesta un consumo di ecopunti pari o inferiore a 8, verranno attribuiti, dietro presentazione di apposita domanda, con validita' trimestrale, gli ecopunti non assegnati alle imprese di cui al precedente comma. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare ed autenticate ai sensi di legge, dovranno pervenire entro il 15 gennaio 1998 per il primo trimestre, il 31 marzo 1998 per il secondo trimestre, il 30 giugno 1998 per il terzo trimestre ed il 30 settembre 1998 per il quarto trimestre alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma. Ad esse dovra' essere allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo). Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio titolari di ecopunti all'inizio del 1998 che terminano la propria assegnazione, possono presentare domanda per ottenere ulteriori ecopunti per il successivo trimestre, purche' abbiano in disponibilita' un veicolo con le caratteristiche di cui al comma 3 ed abbiano effettuato almeno il 75% dei passaggi con veicoli con tali caratteristiche.