Art. 5.
  Le imprese assegnatarie  di ecopunti ai sensi degli articoli  1 e 2
del  decreto  dirigenziale 2  dicembre  1996  e  che nel  1997  hanno
effettuato transiti attraverso il  territorio austriaco, per ottenere
ecopunti per  l'anno 1998 nella  misura e secondo i  criteri indicati
negli articoli 1  e 2 del presente decreto,  devono presentare, entro
il 15 dicembre 1997, domanda di rinnovo.
  In caso  di mancata presentazione  della domanda, entro  il termine
stabilito nel  comma precedente,  l'assegnazione degli  ecopunti alle
imprese in questione verra' azzerata a partire dal l gennaio 1998. La
riassegnazione degli  ecopunti, che  risulteranno azzerati  alla data
del 1 gennaio  1998 potra' avvenire soltanto  dietro presentazione di
domanda  di  riassegnazione entro  il  termine  improrogabile del  31
gennaio  1998.   La  riassegnazione   degli  ecopunti   alle  imprese
interessate avverra'  nell'ambito dei tempi tecnici  necessari per il
compimento di tale operazione.
  Le imprese che  al 31 gennaio 1998 non hanno  presentato domanda di
rinnovo verranno escluse dal numero delle imprese assegnatarie.
  Le domande di  cui ai comma precedenti sottoscritte  dal titolare o
dal  legale  rappresentante  dell'impresa richiedente,  con  allegata
l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta
di  bollo), dovranno  essere  inviate alla  Direzione generale  della
M.C.T.C. -  Direzione centrale III -  Divisione 33, via Caraci,  36 -
00157 Roma.