Art. 5. Le imprese assegnatarie di ecopunti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 e che nel 1997 hanno effettuato transiti attraverso il territorio austriaco, per ottenere ecopunti per l'anno 1998 nella misura e secondo i criteri indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto, devono presentare, entro il 15 dicembre 1997, domanda di rinnovo. In caso di mancata presentazione della domanda, entro il termine stabilito nel comma precedente, l'assegnazione degli ecopunti alle imprese in questione verra' azzerata a partire dal l gennaio 1998. La riassegnazione degli ecopunti, che risulteranno azzerati alla data del 1 gennaio 1998 potra' avvenire soltanto dietro presentazione di domanda di riassegnazione entro il termine improrogabile del 31 gennaio 1998. La riassegnazione degli ecopunti alle imprese interessate avverra' nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione. Le imprese che al 31 gennaio 1998 non hanno presentato domanda di rinnovo verranno escluse dal numero delle imprese assegnatarie. Le domande di cui ai comma precedenti sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, con allegata l'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo), dovranno essere inviate alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma.