Art. 6. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che, in base ai loro programmi aziendali, ritengono di avere a disposizione una quantita' di ecopunti superiore alle loro necessita', possono presentare domanda di restituzione nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 settembre 1998. La domanda di restituzione potra' riguardare una quota di ecopunti pari, al massimo, al 20% dell'assegnazione dell'impresa interessata per l'anno 1998. Gli ecopunti restituiti, trasformati in transiti secondo il valore NOx (8) previsto per il 1998, costituiranno base valutabile ai fini della determinazione dell'assegnazione di ecopunti per il 1999. La domanda per effettuare la restituzione ai sensi dei precedenti comma deve essere redatta su carta semplice, corredata dell'attestazione del versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), con sottoscrizione autenticata ai sensi della legislazione vigente e deve pervenire alla Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro il 30 settembre 1998.