Art. 6.
  Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che, in
base ai loro  programmi aziendali, ritengono di  avere a disposizione
una  quantita' di  ecopunti superiore  alle loro  necessita', possono
presentare  domanda di  restituzione nel  periodo compreso  tra il  1
luglio e il 30 settembre 1998.
  La domanda di restituzione potra'  riguardare una quota di ecopunti
pari, al  massimo, al 20% dell'assegnazione  dell'impresa interessata
per l'anno 1998.
  Gli ecopunti restituiti, trasformati  in transiti secondo il valore
NOx (8) previsto  per il 1998, costituiranno base  valutabile ai fini
della determinazione dell'assegnazione di ecopunti per il 1999.
  La domanda per  effettuare la restituzione ai  sensi dei precedenti
comma   deve   essere   redatta    su   carta   semplice,   corredata
dell'attestazione  del versamento  di L.  20.000 sul  c.c.p. n.  4028
(imposta  di bollo),  con sottoscrizione  autenticata ai  sensi della
legislazione  vigente  e  deve   pervenire  alla  Direzione  generale
M.C.T.C. -  Direzione centrale III -  Divisione 33, via Caraci,  36 -
00157 Roma, entro il 30 settembre 1998.