Art. 7. Gli ecopunti restituiti ai sensi del precedente articolo verranno assegnati, dietro presentazione di apposita domanda a quelle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che al 30 settembre 1998 hanno consumato almeno il 75% della propria assegnazione. La quota di ecopunti da assegnare a ciascuna impresa sara' determinata in base alla media mensile dei primi nove mesi dell'anno 1998 in una quantita' tale da consentire il proseguimento dell'attivita' di trasporto per i successivi tre mesi e comunque nei limiti degli ecopunti restituiti ai sensi del precedente articolo. La domanda per ottenere l'assegnazione di ecopunti ai sensi dei precedenti comma, redatta su carta semplice, corredata dell'attestazione del versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, deve pervenire alla Direzione generale M.C.T.C - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 ottobre 1998. Le domande pervenute al di fuori del periodo indicato al precedente comma verranno archiviate.