Art. 7.
  Gli ecopunti  restituiti ai sensi del  precedente articolo verranno
assegnati, dietro presentazione di  apposita domanda a quelle imprese
che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che al 30 settembre
1998 hanno consumato almeno il 75% della propria assegnazione.
  La  quota  di  ecopunti  da  assegnare  a  ciascuna  impresa  sara'
determinata in base alla media  mensile dei primi nove mesi dell'anno
1998   in  una   quantita'  tale   da  consentire   il  proseguimento
dell'attivita' di trasporto per i  successivi tre mesi e comunque nei
limiti degli ecopunti restituiti ai sensi del precedente articolo.
  La domanda  per ottenere  l'assegnazione di  ecopunti ai  sensi dei
precedenti    comma,   redatta    su   carta    semplice,   corredata
dell'attestazione  del versamento  di L.  20.000 sul  c.c.p. n.  4028
(imposta  di  bollo)  e  sottoscritta   dal  titolare  o  dal  legale
rappresentante   dell'impresa   richiedente,  deve   pervenire   alla
Direzione generale M.C.T.C  - Direzione centrale III  - Divisione 33,
via Caraci, 36 - 00157 Roma,  nel periodo compreso tra il 1 settembre
e il 30 ottobre 1998.
  Le domande pervenute al di fuori del periodo indicato al precedente
comma verranno archiviate.