IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro puo' concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990; Visto l'art. 2, comma 29, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente, oltre ad estendere la possibilita' di richiedere i benefici medesimi a tutti i casi previsti dall'art. 47, comma 5, legge n. 428/1990; Visto l'art. 2, comma 29, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha preordinato alle finalita' del comma medesimo, nell'ambito del fondo per l'occupazione, la somma di lire 10 miliardi; Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri di priorita' per la concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25, sopra citato; Considerato che la societa' S.A.M. - Societa' agricola molisana, e' stata posta in amministrazione straordinaria in data 12 maggio 1995; Considerato che il Ministero dell'industria con decreto del 2 agosto 1996 ha disposto la revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio di impresa per la societa' sopra citata; Considerato che in data 17 marzo 1997 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' stato stipulato un accordo tra la societa' venditrice S.A.M. - Societa' agricola molisana in A.S., le organizzazioni sindacali nazionali territoriali di categoria ed aziendali e le societa' acquirenti P.S.A. Holding, SAM SCARL, Agrimed del Gruppo PSA ai fini della cessione del complesso aziendale di Bojano (Campobasso); Vista la domanda presentata dalle societa' acquirenti in data 15 maggio 1997; Vista la nota integrativa del 22 luglio 1997 con cui Solagrital (gia' SAM SCARL), societa' che ha rilevato il complesso aziendale ex S.A.M. in A.S., ha comunicato che la continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 ha interessato trecentosessantadue lavoratori; Considerato che Solagrital (gia' SAM SCARL) non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Decreta: Art. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere alla societa' Solagrital (gia' SAM SCARL) per trecentosessantadue lavoratori del complesso aziendale ex S.A.M. in A.S. di Bojano (Campobasso), il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.