Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
  Viste le circolari in data 4  marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio
1988, 11  agosto 1989, 30 dicembre  1991 e 26 gennaio  1993, 26 marzo
1994, 5 dicembre  1994 e 12 gennaio 1995, "Interventi  a favore delle
attivita' musicali e di danza in Italia";
  Ritenuto   di  determinare,   per  l'esercizio   finanziario  1997,
l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e
ordinarie;
  Sentita la  commissione consultiva  per la  musica nel  corso della
seduta  del 14  maggio 1997,  che  si e'  espressa favorevolmente  in
ordine alla determinazione dell'importo  delle quote a recita secondo
quanto gia' decretato per l'anno 1996;
                              Decreta:
  La  quota a  recita,  per l'esercizio  finanziario  1997, e'  cosi'
determinata:
                               Art. 1.
 
  Stagioni liriche tradizionali:
  quota base:  70 milioni da  assegnare agli spettacoli  di balletto,
entrate proprie minime 60% della  quota a recita. Numero minimo medio
delle prove: 12;
  seconda  quota: 75  milioni,  da assegnare  per  le recite  liriche
ospitate e per quelle direttamente prodottesenza l'impiego del coro e
con  l'utilizzazione  di  artisti  extracomunitari.  Entrate  proprie
minime: 60%  delle quote a  recita. Numero minimo medio  delle prove:
12;
  prima  quota maggiorata:  95 milioni,  da assegnare  per le  recite
liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con l'impiego di
soli artisti italiani o comunitari. Entrate proprie minime: 60% delle
quote a  recita. Numero minimo  medio delle  prove: 16 per  le recite
prodotte; 20 per le recite coprodotte;
  seconda quota maggiorata:  105 milioni, da assegnare  per recite di
opere liriche prodotte  che, oltre all'impiego del coro  e di artisti
italiani o comunitari,  siano effettuate da teatri  che presentino la
stabilita'   di  almeno   25   elementi  di   personale  tecnico   ed
amministrativo, impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e
concerti)  con una  stabilita'  di almeno  quattro  mesi. Gli  stessi
teatri   devono  altresi'   svolgere   una  significativa   attivita'
collaterale,  non  sovvenzionata  ad  altro titolo  dallo  Stato,  da
comprovarsi  a  consuntivo. Incasso  medio  per  i biglietti  venduti
nell'intera   stagione  (dati   riferiti   al  consuntivo   dell'anno
precedente)  non  inferiore  a  lire  35  mila  e  rapporto  capienza
complessiva  del  teatro/spettatori  paganti non  inferiore  al  50%,
considerati comunque  i rapporti esistenti  tra le capienze  dei vari
settori dei singoli teatri. Entrate proprie minime: 80% della quota a
recita. Numero minimo medio delle prove: 20.
  Le  predette quote  saranno ridotte  del 40%  qualora si  tratti di
opere da camera.
  Il numero  minimo delle prove  e' inderogabile per  quanto riguarda
l'orchestra,  mentre per  i gruppi  corali e  le parti  solistiche il
direttore artistico di  ciascun teatro o direttore  d'orchestra - ove
ne ravvisi l'opportunita'  in base ad esigenze di  partitura ovvero a
particolari  valutazioni  artistiche  -  potra'  derogare,  sotto  la
propria  responsabilita', alle  suddette  prescrizioni  in ordine  al
numero minimo di prove,  trasmettendo in merito un'apposita, motivata
relazione, debitamente sottoscritta.
  I contributi integrativi vengono determinati nel modo seguente:
  Contributi  integrativi  per  l'allestimento  di  opere  di  autore
italiano:
 
   opere nuovissime cioe' di prima
esecuzione assoluta ............................  L. 15.000.000
  opere di  prima esecuzione locale
di autore vivente o  deceduto da
non oltre 20 anni ..............................  "   6.000.000
 
  opere del passato non di  repertorio
   e non rappresentate localmente da
   almeno un ventennio                            "   4.000.000
  Nel  caso  di  spettacolo  misto,  di  cui  faccia  parte  un'opera
nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei
contributi integrativi  sopraindicati sono  ridotti proporzionalmente
secondo che  l'opera costituisca 1  / 3,  1 / 2  o 2 /  3 dell'intero
spettacolo.
  La richiesta del contributo  integrativo deve essere esplicitamente
formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale
dichiatazione  del   legale  rappresentante   dell'ente  richiedente,
attestante  che  l'opera  in  programma  rientra  in  una  delle  tre
categorie sopra elencate.
  I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale
di esecuzione di opere liriche e balletti italiani:
 
                                     Senza impiego   Con impiego
                                        del coro      del coro
                                          --             --
Intero spettacolo ..............   L. 2.500.000     L. 3.500.000
2 / 3 di spettacolo ............   L. 1.700.000     L. 2.300.000
1 / 3 o 1 / 2 spettacolo .......   L. 1.000.000     L. 1.300.000
 
  La richiesta del contributo deve  essere formulata in duplice copia
di cui una in carta legale.