IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio  decreto  20  giugno 1935,  n.  1071, modifiche  ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge  11 aprile 1953, n. 312, libera  inclusione di nuovi
insegnamenti complementari  negli statuti  delle universita'  e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento  della docenza universitaria e  relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la  legge 12 gennaio  1991, n. 13, determinazione  degli atti
amministrativi da  adottarsi nella  forma del decreto  del Presidente
della Repubblica;
  Visto  il  decreto ministeriale  25  ottobre  1996, concernente  la
delega di attribuzioni al Sottosegretario Luciano Guerzoni;
  Uditi  i pareri  del  Consiglio universitario  nazionale in  merito
all'ordinamento  didattico  del  corso di  diploma  universitario  in
operatore dello sviluppo;
  Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamento  didattico universitario  e  di  aggiungere dopo  la
tabella  XLIII-bis del  medesimo, la  tabella XLIII-ter,  relativa al
corso di diploma universitario di operatore dello sviluppo;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  All'elenco  delle lauree  e  dei  diplomi di  cui  alla tabella  I,
annessa al regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652,  e' aggiunto il
diploma universitario in operatore dello sviluppo.
  La tabella  II annessa al  predetto regio decreto e'  integrata nel
senso che la facolta' di scienze politiche puo' rilasciare il diploma
universitario in operatore dello sviluppo.
  Dopo la tabella  XLIII-bis, annessa al citato  decreto 30 settembre
1938, n. 1652, e' aggiunta  la tabella XLIII-ter, relativa al diploma
universitario in operatore dello sviluppo.
  L'anzidetta  tabella  e'  allegata   al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.
  Il  presente decreto  sara' inviato  alla  Corte dei  conti per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 maggio 1997
                                             p. Il Ministro: Guerzoni
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1997
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 153