(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                          Tabella XLIII-ter
                   CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                     IN OPERATORE DELLO SVILUPPO
                               Art. 1.
  Presso la  facolta' di scienze  politiche puo' essere  istituito il
corso di diploma universitario in operatore dello sviluppo.
  Il   corso   fornisce   le   conoscenze   economiche,   giuridiche,
politologiche, sociologiche,  storiche necessarie alla  formazione di
coloro  che intendono  svolgere  un'attivita'  di supporto  operativo
nella gestione dei processi di  sviluppo compatibile con le risorse e
con l'ambiente.
  Al compimento degli studi viene  conseguito il diploma di operatore
dello sviluppo.
                               Art. 2.
  L'iscrizione ai corsi e' regolata dalle leggi di accesso agli studi
universitari.
   Il corso degli studi ha durata biennale.
  Il  corso degli  studi e'  articolato in  un primo  anno, inteso  a
fornire una preparazione  di base, e in un secondo  anno di carattere
piu' specificamente professionale.
                               Art. 3.
  Nel corso del biennio lo studente puo' svolgere un tirocinio per un
periodo massimo di tre mesi  presso istituzioni pubbliche, imprese od
organizzazioni non governative di  volontariato, agenzie di servizio,
organismi  internazionali  o  comunitari,  che  svolgano  compiti  di
sostegno allo sviluppo e che  rispondano ai requisiti stabiliti dalla
struttura didattica competente.
                               Art. 4.
  Nel corso del primo anno il piano degli studi deve prevedere cinque
annualita'  di insegnamento,  scelte dalla  facolta' tra  le seguenti
aree  disciplinari in  ragione di  una per  area riferita  ai settori
scientificodisciplinari a fianco indicati:
    area economica (P01A, P01B, P01C);
    area giuridicoistituzionale (N08X, N09X, N11X);
    area statistica (S01A, S03A, S03B);
    area sociologica (Q05A, Q05B, M05X);
    area storicopolitologica (M04X, P03X, Q02X).
                               Art. 5.
  Il  secondo  anno  comprende   cinque  annualita'  di  insegnamento
divisibili in moduli semestrali o trimestrali, anche integrati, oltre
ad almeno  un'annualita' di insegnamento  di una lingua  straniera da
scegliersi tra, le lingue inglese, francese, spagnola.
  Almeno tre  annualita' di insegnamento sono  rese obbligatorie come
discipline caratterizzanti dal consiglio di facolta' competente o dal
consiglio di diploma (ove  istituito) all'interno delle seguenti aree
disciplinari (riferibili ai  settori scientificodisciplinari a fianco
indicati), nell'ambito delle  quali vengono orientativamente indicati
specifici insegnamenti:
  Area geopolitica a della cooperazione (P01H, P01B, M06B):
    cooperazione allo sviluppo;
    geografia dello sviluppo;
    geografia del turismo;
    geografia politica ed economica;
    politica dell'ambiente;
    programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
    teoria e politica dello sviluppo.
  Area dell'economia internazionale (P01B, P01G, P01H):
    economia dei Paesi in via di sviluppo;
    economia dello sviluppo;
    economia e politica agraria;
    economia internazionale;
    istituzioni economiche internazionali;
    sistemi economici comparati.
  Area del diritto e della politica internazionale (N03X, N07X, N14X,
Q02X):
    diritto internazionale;
    organizzazione internazionale;
    diritto internazionale dell'economia;
    diritto comparato del lavoro;
    diritto agrario comparato;
    politica comparata;
    relazioni internazionali;
    scienza dell'amministrazione.
  Area della sociologia dello sviluppo (Q05A, Q05B, Q05C, Q05D):
    sociologia dello sviluppo;
    sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
    sociologia delle relazioni etniche;
    sociologia dei processi culturali;
    sociologia urbana e rurale;
    politica sociale.
  Area storicopolitica internazionale (Q03X, Q04X, Q06A, Q06B, M02B):
    storia delle relazioni internazionali;
    storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici;
    storia e istituzioni dell'Africa;
    storia e istituzioni dell'Asia;
    storia e istituzioni dell'America Latina;
    storia e istituzioni dell'Europa Orientale.
  Le altre due annualita' di  insegnamento sono scelte dallo studente
tra  quelle  attivate  ogni  anno dalla  facolta'  nell'ambito  delle
suddette aree disciplinari o tra quelle  del primo anno in numero non
superiore a due ove non sia gia' stato sostenuto il relativo esame.
                               Art. 6.
  Il diploma si consegue con il superamento di un esame finale.
  Per essere  ammesso all'esame  finale di  diploma lo  studente deve
aver superato gli esami di  profitto relativi ai corsi d'insegnamento
per almeno dieci annualita', oltre a quella di lingua straniera.
                               Art. 7.
  Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso
di studi per  conseguire il diploma universitario  in operatore dello
sviluppo possono essere ritenuti validi al fine del conseguimento dei
diplomi di laurea in scienze  politiche e in scienze internazionali e
diplomatiche  rilasciati  dalla  facolta'  di  scienze  politiche,  a
condizione che  la durata  ed i  programmi dei  relativi insegnamenti
risultino equipollenti.
  Al  riguardo la  struttura  didattica competente  indica criteri  e
parametri  di   riconoscimento,  prevedendo   eventuali  integrazioni
didattiche.