Allegato Tabella XLIII-ter CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN OPERATORE DELLO SVILUPPO Art. 1. Presso la facolta' di scienze politiche puo' essere istituito il corso di diploma universitario in operatore dello sviluppo. Il corso fornisce le conoscenze economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche, storiche necessarie alla formazione di coloro che intendono svolgere un'attivita' di supporto operativo nella gestione dei processi di sviluppo compatibile con le risorse e con l'ambiente. Al compimento degli studi viene conseguito il diploma di operatore dello sviluppo. Art. 2. L'iscrizione ai corsi e' regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari. Il corso degli studi ha durata biennale. Il corso degli studi e' articolato in un primo anno, inteso a fornire una preparazione di base, e in un secondo anno di carattere piu' specificamente professionale. Art. 3. Nel corso del biennio lo studente puo' svolgere un tirocinio per un periodo massimo di tre mesi presso istituzioni pubbliche, imprese od organizzazioni non governative di volontariato, agenzie di servizio, organismi internazionali o comunitari, che svolgano compiti di sostegno allo sviluppo e che rispondano ai requisiti stabiliti dalla struttura didattica competente. Art. 4. Nel corso del primo anno il piano degli studi deve prevedere cinque annualita' di insegnamento, scelte dalla facolta' tra le seguenti aree disciplinari in ragione di una per area riferita ai settori scientificodisciplinari a fianco indicati: area economica (P01A, P01B, P01C); area giuridicoistituzionale (N08X, N09X, N11X); area statistica (S01A, S03A, S03B); area sociologica (Q05A, Q05B, M05X); area storicopolitologica (M04X, P03X, Q02X). Art. 5. Il secondo anno comprende cinque annualita' di insegnamento divisibili in moduli semestrali o trimestrali, anche integrati, oltre ad almeno un'annualita' di insegnamento di una lingua straniera da scegliersi tra, le lingue inglese, francese, spagnola. Almeno tre annualita' di insegnamento sono rese obbligatorie come discipline caratterizzanti dal consiglio di facolta' competente o dal consiglio di diploma (ove istituito) all'interno delle seguenti aree disciplinari (riferibili ai settori scientificodisciplinari a fianco indicati), nell'ambito delle quali vengono orientativamente indicati specifici insegnamenti: Area geopolitica a della cooperazione (P01H, P01B, M06B): cooperazione allo sviluppo; geografia dello sviluppo; geografia del turismo; geografia politica ed economica; politica dell'ambiente; programmazione dello sviluppo e assetto del territorio; teoria e politica dello sviluppo. Area dell'economia internazionale (P01B, P01G, P01H): economia dei Paesi in via di sviluppo; economia dello sviluppo; economia e politica agraria; economia internazionale; istituzioni economiche internazionali; sistemi economici comparati. Area del diritto e della politica internazionale (N03X, N07X, N14X, Q02X): diritto internazionale; organizzazione internazionale; diritto internazionale dell'economia; diritto comparato del lavoro; diritto agrario comparato; politica comparata; relazioni internazionali; scienza dell'amministrazione. Area della sociologia dello sviluppo (Q05A, Q05B, Q05C, Q05D): sociologia dello sviluppo; sociologia dei Paesi in via di sviluppo; sociologia delle relazioni etniche; sociologia dei processi culturali; sociologia urbana e rurale; politica sociale. Area storicopolitica internazionale (Q03X, Q04X, Q06A, Q06B, M02B): storia delle relazioni internazionali; storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici; storia e istituzioni dell'Africa; storia e istituzioni dell'Asia; storia e istituzioni dell'America Latina; storia e istituzioni dell'Europa Orientale. Le altre due annualita' di insegnamento sono scelte dallo studente tra quelle attivate ogni anno dalla facolta' nell'ambito delle suddette aree disciplinari o tra quelle del primo anno in numero non superiore a due ove non sia gia' stato sostenuto il relativo esame. Art. 6. Il diploma si consegue con il superamento di un esame finale. Per essere ammesso all'esame finale di diploma lo studente deve aver superato gli esami di profitto relativi ai corsi d'insegnamento per almeno dieci annualita', oltre a quella di lingua straniera. Art. 7. Gli esami di profitto sostenuti positivamente nell'ambito del corso di studi per conseguire il diploma universitario in operatore dello sviluppo possono essere ritenuti validi al fine del conseguimento dei diplomi di laurea in scienze politiche e in scienze internazionali e diplomatiche rilasciati dalla facolta' di scienze politiche, a condizione che la durata ed i programmi dei relativi insegnamenti risultino equipollenti. Al riguardo la struttura didattica competente indica criteri e parametri di riconoscimento, prevedendo eventuali integrazioni didattiche.