Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relativo all'albo dei vigneti ed alla denuncia della uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.