Art. 2.
  I  soggetti  che intendono  porre  in  commercio, a  partire  dalla
vendemmia 1997, il  proprio prodotto con la  denominazione di origine
controllata "Vin  Santo del  Chianti" sono  tenuti ad  effettuare, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, recante  norme relativo  all'albo dei  vigneti ed  alla denuncia
della  uve,   la  denuncia   dei  rispettivi  terreni   vitati  entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto.