Art. 3.
  Per la produzione  dei vini a denominazione  di origine controllata
"Vin  Santo del  Chianti", in  deroga a  quanto previsto  dall'art. 2
dell'unito disciplinare  e fino a  tre anni  a partire dalla  data di
entrata  in vigore  del medesimo,  possono essere  iscritti a  titolo
transitorio, nell'albo previsto dall'art.  15 della legge 10 febbraio
1992, n.  164, i  vigneti in  cui siano presenti  viti di  vitigni in
percentuali  diverse  da  quelle  indicate nel  sopracitato  art.  2,
purche' esse  non superino del 15%  il totale delle viti  dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
  Allo scadere del predetto periodo  transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente  saranno cancellati  d'ufficio dal  rispettivo albo,
qualora i produttori interessati  non abbiano provveduto ad apportare
a  detti  vigneti le  modifiche  necessarie  per uniformare  la  loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente uffico dell'assessorato regionale dell'agricoltura.