Art. 4.
  I  vini  tipologia  "Vin   Santo"  designati  con  una  indicazione
geografica, o una indicazione  geografica tipica, o una denominazione
di  origine  controllata, ottenuti  da  uve  prodotte nella  zona  di
produzione  delimitata  dall'art.   3  dell'annesso  disciplinare  di
produzione e derivanti da vendemmie  successive a quelle delle annate
di   riconoscimento  delle   rispettive  indicazioni   geografiche  o
denominazioni di origine  e precedenti a quella di  entrata in vigore
del presente  decreto e che  alla data di pubblicazione  del presente
decreto  sono giacenti  allo stato  sfuso o  confezionato in  cantine
situate nell'intero  territorio delle provincie ricadenti  in tutto o
in parte nella  zona suddetta, possono essere posti  in commercio con
la denominazione di origine controllata  "Vin Santo del Chianti", con
o senza  riferimento alle  sottozone, a  decorrere da  quando avranno
ultimato il  periodo minimo  di invecchiamento  previsto dall'annesso
disciplinare di produzione, ma non prima del 1 novembre 1998.
  I produttori che  intendono usufruire della possibilita'  di cui al
precedente comma  devono denunciare le  proprie giacenze dei  vini di
cui trattasi entro sessanta giorni  dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del   presente  decreto  all'ufficio  periferico
dell'Ispettorato   centrale   repressione    frodi   competente   per
territorio.
  Il prodotto  denunciato potra' essere  preso in carico come  vino a
denominazione di  origine controllata  "Vin Santo del  Chianti" nelle
tipologie  previste dal  disciplinare  solo dopo  che, sottoposto  ad
analisi chimico fisica e  ad esame organolettico, risulti rispondente
ai requisiti propri  dei vini a denominazione  di origine controllata
"Vin Santo del Chianti".