Art. 4. I vini tipologia "Vin Santo" designati con una indicazione geografica, o una indicazione geografica tipica, o una denominazione di origine controllata, ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dall'art. 3 dell'annesso disciplinare di produzione e derivanti da vendemmie successive a quelle delle annate di riconoscimento delle rispettive indicazioni geografiche o denominazioni di origine e precedenti a quella di entrata in vigore del presente decreto e che alla data di pubblicazione del presente decreto sono giacenti allo stato sfuso o confezionato in cantine situate nell'intero territorio delle provincie ricadenti in tutto o in parte nella zona suddetta, possono essere posti in commercio con la denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti", con o senza riferimento alle sottozone, a decorrere da quando avranno ultimato il periodo minimo di invecchiamento previsto dall'annesso disciplinare di produzione, ma non prima del 1 novembre 1998. I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio. Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" nelle tipologie previste dal disciplinare solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico fisica e ad esame organolettico, risulti rispondente ai requisiti propri dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti".