Art. 5. Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipologia "Vin Santo", ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione di cui all'art. 3 e dell'annesso disciplinare che alla data di entrata in vigore del presente decreto di produzione trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti non superiori a 5 litri, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento: di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici; di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra; di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura "vendita autorizzata fino ad esaurimento". Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.