Art. 5.
  Ai vini da tavola ad  indicazione geografica tipologia "Vin Santo",
ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione di cui all'art. 3 e
dell'annesso  disciplinare che  alla data  di entrata  in vigore  del
presente decreto di produzione trovansi  gia' confezionati o in corso
di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti non superiori a
5 litri, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
  di dodici mesi per il  prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
  di diciotto mesi  per il prodotto giacente presso  ditte diverse da
quelle di cui sopra;
  di ventiquattro  mesi per il  prodotto in commercio al  dettaglio o
presso esercizi pubblici.
  Trascorsi  i  termini sopra  indicati,  le  eventuali rimanenze  di
prodotto  confezionato nei  recipienti di  cui sopra,  possono essere
commercializzate  fino  ad  esaurimento,   a  condizione  che,  entro
quindici  giorni dalla  scadenza dei  termini sopra  stabiliti, siano
denunciate    all'ufficio   periferico    dell'Ispettorato   centrale
repressione frodi competente per territorio  e che sui recipienti sia
apposta a  cura dell'Ispettorato  stesso, la  stampigliatura "vendita
autorizzata fino ad esaurimento".
  Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi
da  quelli previsti  nel primo  comma, il  periodo di  smaltimento e'
ridotto a  sei mesi.  Tale termine  e' elevato a  dodici mesi  per le
eventuali rimanenze  di prodotto  destinato ad essere  esportato allo
stato sfuso  e per quelle che  i produttori intendono cedere  a terzi
per l'imbottigliamento.