Art. 6.
  Chiunque produce,  vende, pone  in vendita o  comunque distribuisce
per il consumo vini con  la denominazione di origine controllata "Vin
Santo del Chianti" e' tenuto,  a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni  e dei  requisiti stabiliti  nell'annesso disciplinare  di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 agosto 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi