(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
         Disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Vin Santo del Chianti"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata  "Vin Santo del Chianti" e'
riservata  ai vini  che rispondono  alle condizioni  ed ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
  La  denominazione di  origine controllata  "Vin Santo  del Chianti"
puo' essere  integrata dalle  specificazioni "Occhio di  pernice" e/o
"riserva".
                               Art. 2.
  La denominazione di origine controllata  "Vin Santo del Chianti" e'
riservata ai vini ottenuti dalle  uve provenienti dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
   "Vin Santo del Chianti":
  Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 70%.
Possono  concorrere alla  produzione di  detto vino  le uve  di altri
vitigni a bacca bianca e rossa  raccomandati e / o autorizzati per le
provincie di Firenze, Siena, Pistoia, Arezzo, Pisa e Prato fino ad un
massimo del 30%.
   "Vin Santo del Chianti" Occhio di Pernice:
  Sangiovese: minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detto
vino le uve di altri vitigni  a bacca bianca e/o rossa raccomandati e
/ o autorizzati per le  provincie di Firenze, Siena, Pistoia, Arezzo,
Pisa e Prato fino ad un massimo del 50%.
  Non si potra' produrre "Vin Santo del Chianti" dai vigneti iscritti
all'Albo del "Vin Santo del Chianti Classico".
  In  deroga a  tale norma  e' consentito  che, a  livello di  scelta
vendemmiale,  da farsi  entro e  non oltre  il 15  dicembre dell'anno
stesso del raccolto,  si possa rinunciare, per la  relativa annata di
produzione, alla specificazione aggiuntiva "Classico" in favore della
denominazione generale "Chianti", a condizione che:
  siano  comunque  rispettate  le  caratteristiche  produttive  della
specificazione aggiuntiva "Classico";
  vi sia  esatta corrispondenza  per singole iscrizioni  all'Albo dei
vigneti fra le basi ampelografiche;
  la   rinuncia  della   specificazione  aggiuntiva   "Classico"  sia
comunicata  alle  camere  di   commercio  e  agli  uffici  periferici
dell'Ispettorato centrale  per la repressione delle  frodi competenti
per territorio;
  che  tale  scelta,  ove  effettuata  da  un  trasformatore  di  uve
acquistate,  sia  basata su  documenti  accompagnatori  nei quali  il
cedente le uve  abbia gia' evidenziato la rinuncia  per tale prodotto
alla specificazione aggiuntiva "Classico";
  che il relativo prodotto ottenuto sia preso in carico come tale nel
registro  e come  tale denunciato  nella denuncia  di produzione  dei
vini.
                               Art. 3.
  La  zona  di  produzione  dei   vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Vin Santo  del  Chianti'"  corrisponde quella  prevista
dall'art. 3 del disciplinare annesso al decreto ministeriale 5 agosto
1996  pubblicato  sul  supplemento  ordinario n.  153  alla  Gazzetta
Ufficiale  n. 219  del 18  settembre 1996,  con il  quale sono  stati
modificati  il  disciplinare  di produzione  della  denominazione  di
origine  controllata e  garantita dei  vini "Chianti"  e approvati  i
disciplinari di produzione dei vini "Chianti" e "Chianti Classico".
  Le sottozone  "Colli Aretini", "Colli Fiorentini",  "Colli Senesi",
"Colline Pisane", "Montalbano" e "Rufina" sono delimitate nel decreto
citato  al precedente  comma 1,  mentre la  sottozona "Montespertoli"
rientrante nel comune di Montespertoli e' cosi' delimitata:
  il limite inizia all'incrocio del confine comunale di Montespertoli
con la carrozzabile  Fiano - Lucardo e passando per  Casa Pini (quota
369),  Podere   Ghiole,  il  Quercione,  Casanova   (quota  236),  Le
Fornacette, giunge al torrente Virginio.  Sempre seguendo il corso di
questo torrente e passando sotto il  Molino Baron del Nero, Molino La
Barbara, Molino  dell'Albero, Molino  Torrebianca, Podere  del Ponte,
giunge sotto Podere  del Piano dopo il quale il  torrente Virginio si
mantiene  parallelo e  vicinissimo  alla carrozzabile  finche' ad  un
certo punto, sotto  Podere Barrucciano, si abbandona  il torrente per
seguire la strada  sempre in fondo valle,  passando sotto Castiglioni
fino  a che  in corrispondenza  di Rio  Rigonzi, si  svolge ad  ovest
seguendo il confine  comunale. Poco prima del Borro  di Gricciano, il
limite  si innesta  sulla strada  per  quota 82  e Palazzaccio.  Dopo
Palazzaccio piega a  sud - est sulla strada per  Ortimino passando da
Gricciano,  C.  Paolo,  C.   Arzillo,  Ortimino,  Sodera,  Chiesa  di
Ortimino,  Casanova, fino  all'incrocio con  la strada  per Nebbiano,
dove il limite volge a sud seguendo il confine comunale.
  Il limite  incontra la strada  per Voltigiano e  Castelfiorentino e
dall'incrocio di quota 70 segue la strada per Voltigiano dove piega a
sud -  est sulla carreggiabile  verso il  cimitero, che segue  fino a
quota  69 ove  incontra  il  confine comunale,  che  segue fino  alla
carrozzabile Fiano Lucardo a quota 369.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Vin Santo
del Chianti" devono essere quelle  tradizionali della zona e comunque
atte a conferire alle uve, ai mosti, e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai
fini  dell'iscrizione all'Albo  di  cui all'art.  15  della legge  10
febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti di giacitura collinare ed
orientamento adatti,  i cui terreni  - situati ad una  altitudine non
superiore a 700  mt slm - sono costituiti in  prevalenza da substrati
arenacei,  calcareo  - marnosi,  da  scisti  argillosi, da  sabbie  e
ciottolami.
  I  sesti  d'impianto, le  forme  di  allevamento  ed i  sistemi  di
potatura devono  essere quelli generalmente  usati e comunque  atti a
non modificare le caratteristiche delle  uve e dei vini. Sono esclusi
i sistemi espansi. E' vietata ogni pratica di forzatura.
  I  nuovi impianti  ed i  reimpianti devono  prevedere un  minimo di
3.300 ceppi  per ettaro e  la produzione  massima per ceppo  non deve
superare  mediamente i  4 kg  la resa  massima di  uva per  ettaro in
coltura specializzata non deve superare  le 11 t per la denominazione
di  origine controllata  "Vin Santo  del Chianti"  e le  10 t  per le
relative sottozone.
  Nelle  annate  favorevoli, i  quantitativi  di  uve ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Vin Santo del Chianti" e  "Vin Santo del Chianti" con il
riferimento  alle sottozone  devono essere  riportati nei  rispettivi
limiti di  cui sopra - fermo  restando il comune limite  resa uvavino
per i  quantitativi di cui  trattasi - purche' la  produzione globale
non superi del 20% i predetti limiti di produzione massima di uva per
ettaro. Qualora siano superati i suddetti ulteriori limiti decade per
gli  interi quantitativi  prodotti il  diritto alla  denominazione di
origine controllata.
  Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro, in
coltura  promiscua,   deve  essere   calcolata,  rispetto   a  quella
specializzata, in rapporto  al numero delle piante  e alla produzione
per ceppo.
                               Art. 5.
  Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
nell'interno della zona di  produzione delimitata nel precedente art.
3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito
che  tali  operazioni  siano effettuate  nell'intero  territorio  dei
comuni  compresi   anche  soltanto  in  parte   nella  suddetta  zona
delimitata.
  L'uso  delle menzioni  geografiche relative  alle sottozone  "Colli
Aretini",  "Colli  Fiorentini",  "Colli  Senesi",  "Colline  Pisane",
"Montalbano",   "Rufina"   e   "Montespertoli",  in   aggiunta   alla
denominazione  di origine  controllata  "Vin Santo  del Chianti",  e'
consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone
delimitate dall'art. 3  a condizione che il vino sia  ottenuto da uve
raccolte  e  vinificate  nell'interno  dei  rispettivi  territori  di
produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.
  E'  inoltre  consentito, su  autorizzazione  del  Ministero per  le
politiche  agricole  -   Comitato  nazionale  per  la   tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche  dei vini - sentita  la regione Toscana -  che le
suddette operazioni per  il "Vin Santo del  Chianti" siano effettuate
in  cantine  situate al  di  fuori  del territorio  di  vinificazione
suddetto, ma non  oltre dieci chilometri in linea  d'aria dal confine
previsto per  il "Vin Santo  del Chianti", purche'  nell'ambito della
regione Toscana.
  Per la produzione  dei vini a denominazione  di origine controllata
"Vin Santo del  Chianti" con riferimento alle  sottozone, le suddette
operazioni,  autorizzate  nei termini  di  cui  al precedente  comma,
possono  essere  effettuate  non  oltre  venticinque  chilometri  dal
perimetro delle relative sottozone, purche' all'interno delle zone di
produzione  delimitate per  la denominazione  di origine  controllata
"Vin Santo del Chianti" e per la denominazione di origine controllata
"Vin Santo del  Chianti Classico", sempre che  tali cantine risultino
preesistenti  al   momento  dell'entrata   in  vigore   del  presente
disciplinare  e   siano  di  pertinenza   di  aziende  che   in  esse
vinifichino,   singolarmente  o   collettivamente,  uve   di  propria
produzione idonee  alla produzione dei  vini "Vin Santo  del Chianti"
anche con riferimento alle sottozone.
  Le operazioni di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di
invecchiamento per i vini a denominazione di origine controllata "Vin
Santo  del Chianti"  con o  senza riferimento  alle sottozone  devono
essere effettuate all'interno  della zona di vinificazione  di cui al
precedente comma 1.
  Tuttavia, tali  operazioni, anche se separatamente  sono consentite
su autorizzazione  del Ministero per le  politiche agricole, Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la
regione Toscana - a cantine  preesistenti da almeno cinque anni dalla
data di  entrata in vigore  del presente disciplinare  di produzione,
imbottigliatrici di vini a  denominazione di origine controllata "Vin
Santo  del Chianti"  anche  con riferimento  alle sottozone,  situate
nell'ambito della regione Toscana.
  La resa massima dell'uva in vino finito "Vin Santo del Chianti" non
deve  essere  superiore al  35%  dell'uva  fresca  al terzo  anno  di
invecchiamento del vino.
  Le  uve  provenienti  da  vigneti  iscritti  all'albo  dei  vini  a
denominazione di  origine controllata  e garantita "Chianti"  e delle
relative sottozone possono essere  destinata alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata "Vin Santo del Chianti" e "Vin
Santo del Chianti" Occhio di pernice qualora i produttori interessati
optino  in tutto  o  in  parte per  tali  rivendicazioni  in sede  di
denuncia annuale delle uve e del vino.
  Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
  l'uva dopo aver subito  un'accurata cernita, deve essere sottoposta
ad  appassimento naturale,  puo'  essere ammostata  non  prima del  1
dicembre  dell'anno di  raccolto e  non oltre  il 31  marzo dell'anno
successivo;
  l'appassimento  delle  uve  deve  avvenire  in  locali  idonei  per
raggiungere un contenuto zuccherino non  inferiore al 26% per il "Vin
Santo del  Chianti" e per la  tipologia "Occhio di pernice"  e al 27%
per  le relative  sottozone; e'  ammessa una  parziale disidratazione
delle uve con aria ventilata;
  la  vinificazione e  l'invecchiamento del  "Vin Santo  del Chianti"
devono avvenire in  recipienti di legno (caratelli)  di capacita' non
superiore  ai   5  ettolitri;  dopo  il   periodo  di  invecchiamento
obbligatorio, puo' essere contenuto in altri recipienti.
  L'immissione  al consumo  del "Vin  Santo del  Chianti" e  del "Vin
Santo del  Chianti" Occhio di pernice  non puo' avvenire prima  del 1
novembre del terzo anno successivo  a quello di produzione delle uve;
l'immissione al consumo  del "Vin Santo del Chianti"  riserva non puo
avvenire prima del 1 novembre del  quarto anno successivo a quello di
produzione delle  uve; al  termine del  periodo di  invecchiamento il
prodotto deve  avere un  titolo alcolometrico volumico  totale minimo
del 15,5%.
                               Art. 6.
  I  vini  a denominazione  di  origine  controllata "Vin  Santo  del
Chianti" all'atto  dell'immissione al consumo devono  rispondere alle
seguenti caratteristiche:
  colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;
    odore: etereo, intenso, caratteristico;
  sapore:  armonico,   vellutato,  secco   o  con   piu'  pronunciata
rotondita' per i tipi abboccato, amabile, dolce;
  titolo  alcolometrico volumico  totale  minimo: 15,5%  per il  "Vin
Santo del  Chianti" e 16%  per le relative  sottozone di cui:  per il
tipo secco:  almeno il 13% svolto  ed un massimo del  3% da svolgere;
per il  tipo amabile:  almeno il 13%  svolto ed un  minimo del  3% da
svolgere;
  acidita' totale minima: 4,5 per mille  nel tipo secco e 5 per mille
nel tipo amabile;
    acidita' volatile massima: 1,6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 21 per mille.
  I  vini  a denominazione  di  origine  controllata "Vin  Santo  del
Chianti" Occhio di pernice all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: da rosa intenso a rosa pallido;
    odore: caldo, intenso;
  sapore:  amabile  o dolce,  morbido,  vellutato  e rotondo;  titolo
alcolometrico volumico  totale minimo:  16,5% per  il "Vin  Santo del
Chianti" Occhio  di pernice e  17% per  le relative sottozone  di cui
almeno il 14% svolto;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    acidita' volatile massima: 1,6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 26 per mille.
                               Art. 7.
  Alla denominazione di origine controllata  di cui all'articolo 1 e'
vietata  l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa da  quelle
previste  nel presente  disciplinare di  produzione ivi  compresi gli
aggettivi  "extra", "fine",  "scelto",  "selezionato", "superiore"  e
similari.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e  marchi privati non aventi  significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  E'  consentito,   nel  rispetto  delle  norme   vigenti,  l'uso  di
indicazioni geografiche  e toponomastiche che facciano  riferimento a
comuni,  frazioni, aree,  fattorie, zone  e localita'  comprese nella
zona delimitata  nel precedente art.  3 e dalle  quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
                               Art. 8.
  I  vini  a denominazione  di  origine  controllata "Vin  Santo  del
Chianti"  anche  con  il  riferimento alle  sottozone  devono  essere
immessi  al  consumo esclusivamente  in  bottiglie  di capacita'  non
superiore a 0,750 litri confezionate e sigillate con tappo di sughero
raso bocca.
  E'  consentito  riportare  in etichetta  le  qualificazioni  secco,
abboccato, amabile, dolce, nel rispetto della normativa comunitaria.
  Sulle confezioni  dei vini  a denominazione di  origine controllata
"Vin Santo del Chianti" anche  con il riferimento alle sottozone deve
risultare obbligatoriamente  l'indicazione dell'annata  di produzione
delle uve.