Art. 2. 1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 1997 Il Ministro: Ciampi