IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, che istituisce una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa' per azioni ed in particolare gli articoli 7, 8, 9 e 11 che prevedono l'obbligo di trasmissione di comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari; Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1993, che ha approvato i modelli Rad/A e Rad / B, da utilizzare per le citate comunicazioni; Attesa l'opportunita' di introdurre modalita' che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle comunicazioni relative all'anno 1997 mediante l'invio degli stessi su supporti magnetici e, solo in via residuale, su supporti cartacei; Ritenuta la necessita' di prevedere che, relativamente alle comunicazioni il cui presupposto sorge a decorrere dal 1 gennaio 1998, le stesse vengano effettuate mediante collegamento telematico o supporto magnetico, nonche' di prevedere che con successivo decreto ministeriale verranno approvate le specifiche tecniche e le modalita' di attuazione del collegamento telematico, le specifiche tecniche dei supporti magnetici e il modello di accompagnamento dei supporti magnetici; Decreta: Art. 1. 1. Le banche, anche nella qualita' di casse incaricate, e i soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, debbono effettuare le comunicazioni previste dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni e integrazioni, il cui termine di presentazione scade il 15 febbraio 1998 e limitatamente ai titoli depositati nel sistema di amministrazione accentrata di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, su supporti magnetici predisposti secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato al decreto ministeriale 23 settembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 1993. Si applicano gli articoli 4 e 5 del suddetto decreto. I supporti magnetici devono essere trasmessi accompagnati dal modello Rad/A cartaceo. 2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale abbiano gia' effettuato comunicazioni, l'obbligo sara' osservato dagli stessi soggetti limitatamente alla parte di comunicazioni non effettuata alla predetta data. 3. In presenza di circostanze che rendano particolarmente difficoltoso l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, i soggetti di cui allo stesso comma presentano allo schedario generale dei titoli azionari a mezzo di raccomandata postale a/r o consegna a mano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, motivata istanza di autorizzazione ad effettuare, in tutto o in parte, le comunicazioni utilizzando i modelli cartacei Rad/A e Rad/B di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1993. 4. La mancata risposta dello schedario generale dei titoli azionari entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell'istanza costituisce autorizzazione implicita all'utilizzo dei modelli cartacei. 5. Per gli altri soggetti, titoli o comunicazioni diversi da quelli di cuial comma 1, purche' relativi a diritti sociali esercitati nel corso dell'anno 1997, continuano ad osservarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1993.