IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la legge  29  dicembre  1962, n.  1745,  che istituisce  una
ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle societa'
per azioni ed in particolare gli articoli  7, 8, 9 e 11 che prevedono
l'obbligo di  trasmissione di  comunicazioni allo  schedario generale
dei titoli azionari;
  Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1993, che ha approvato i
modelli Rad/A e Rad / B, da utilizzare per le citate comunicazioni;
  Attesa  l'opportunita' di  introdurre modalita'  che consentano  di
accelerare l'acquisizione, da parte dell'amministrazione finanziaria,
dei  dati  contenuti  nelle   comunicazioni  relative  all'anno  1997
mediante l'invio  degli stessi su  supporti magnetici e, solo  in via
residuale, su supporti cartacei;
  Ritenuta  la  necessita'  di   prevedere  che,  relativamente  alle
comunicazioni  il cui  presupposto sorge  a decorrere  dal 1  gennaio
1998, le stesse vengano effettuate mediante collegamento telematico o
supporto magnetico,  nonche' di prevedere che  con successivo decreto
ministeriale verranno approvate le specifiche tecniche e le modalita'
di attuazione del collegamento telematico, le specifiche tecniche dei
supporti  magnetici  e il  modello  di  accompagnamento dei  supporti
magnetici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  banche, anche  nella  qualita'  di  casse incaricate,  e  i
soggetti abilitati ai  sensi del decreto legislativo  23 luglio 1996,
n. 415, debbono  effettuare le comunicazioni previste  dalla legge 29
dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni e integrazioni, il
cui  termine   di  presentazione   scade  il   15  febbraio   1998  e
limitatamente  ai titoli  depositati nel  sistema di  amministrazione
accentrata di  cui alla  legge 19  giugno 1986,  n. 289,  su supporti
magnetici  predisposti  secondo   le  specifiche  tecniche  riportate
nell'allegato al  decreto ministeriale  23 settembre  1993 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  9 ottobre  1993.  Si  applicano  gli
articoli  4 e  5 del  suddetto decreto.  I supporti  magnetici devono
essere trasmessi accompagnati dal modello Rad/A cartaceo.
  2. Qualora i soggetti di cui  al comma 1 alla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale abbiano gia' effettuato
comunicazioni,  l'obbligo  sara'   osservato  dagli  stessi  soggetti
limitatamente  alla  parte  di   comunicazioni  non  effettuata  alla
predetta data.
  3.  In   presenza  di   circostanze  che   rendano  particolarmente
difficoltoso l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, i soggetti
di  cui allo  stesso  comma presentano  allo  schedario generale  dei
titoli  azionari a  mezzo di  raccomandata postale  a/r o  consegna a
mano, entro  trenta giorni dalla  data di pubblicazione  del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale,  motivata istanza di autorizzazione
ad effettuare,  in tutto o  in parte, le comunicazioni  utilizzando i
modelli  cartacei Rad/A  e Rad/B  di cui  al decreto  ministeriale 23
settembre 1993.
  4. La mancata risposta dello schedario generale dei titoli azionari
entro  quindici   giorni  dalla  data  di   ricevimento  dell'istanza
costituisce   autorizzazione  implicita   all'utilizzo  dei   modelli
cartacei.
  5. Per gli altri soggetti, titoli o comunicazioni diversi da quelli
di cuial comma  1, purche' relativi a diritti  sociali esercitati nel
corso dell'anno 1997, continuano ad osservarsi le disposizioni di cui
al decreto ministeriale 23 settembre 1993.