Art. 2.
  1. I  soggetti di cui al  comma 1 dell'art. 1  devono effettuare le
comunicazioni  di  cui  alla  legge  29 dicembre  1962,  n.  1745,  e
successive modificazioni  e integrazioni, il cui  presupposto sorge a
decorrere dal 1 gennaio 1998,  direttamente in via telematica. Per il
primo  anno  di  applicazione   della  presente  disposizione,  detti
soggetti  possono effettuare  le  comunicazioni utilizzando  supporti
magnetici.
  2.  Gli  altri soggetti,  diversi  da  quelli  di  cui al  comma  1
dell'art. 1, effettuano  le comunicazioni di cui  al comma precedente
mediante collegamento telematico oppure su supporti magnetici.
  3. La  comunicazione telematica si considera  effettuata nel giorno
in   cui  e'   trasmessa  all'amministrazione   finanziaria  mediante
procedure telematiche. L'amministrazione  finanziaria conferma in via
telematica l'avvenuto ricevimento della comunicazione e tale conferma
equivale al rilascio della ricevuta di cui all'art. 7, secondo comma,
legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
  4. L'amministrazione finanziaria effettua,  sui dati inviati in via
telematica,  controlli   formali  e   di  congruenza;   le  posizioni
riscontrate  irregolari sono  segnalate al  soggetto che  effettua le
comunicazioni ai fini di eventuali modifiche da parte dello stesso.
  5.  I  supporti  magnetici  devono  essere  trasmessi  a  mezzo  di
raccomandata postale  senza ricevuta di ritorno,  oppure consegnati a
mano, al centro informativo del Dipartimento delle entrate, via Mario
Carucci, 85 - 00143 Roma.
  6. Un  duplicato di  ogni supporto magnetico  deve essere  tenuto a
disposizione  dell'amministrazione  finanziaria  per  un  periodo  di
dodici mesi dalla data di consegna dell'originale.
  7. Entro i termini previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29  settembre 1973,  n. 600,  i soggetti  che hanno
trasmesso  le  comunicazioni  utilizzando supporti  magnetici  devono
comunque essere in grado  di fornire all'amministrazione finanziaria,
entro trenta giorni dalla data  di ricezione della richiesta da parte
della stessa, i dati riprodotti su supporto cartaceo.
  8. Il  sistema informativo del  Ministero delle finanze  esegue sui
supporti magnetici controlli intesi  a verificare la loro rispondenza
alle specifiche tecniche.
  9. Nel caso  in cui i supporti magnetici  non risultino rispondenti
alle specifiche  tecniche, l'amministrazione finanziaria  ne richiede
la  sostituzione. I  soggetti  tenuti  all'invio delle  comunicazioni
devono consegnare all'amministrazione finanziaria,  entro e non oltre
trenta   giorni  dalla   data   di  ricezione   della  richiesta   di
sostituzione,   nuovi  supporti   magnetici  sostitutivi   di  quelli
riscontrati non conformi.
  10.  La  comunicazione  delle operazioni  eseguite  nell'anno  puo'
essere effettuata a decorrere dal giorno in cui l'operazione e' stata
eseguita e  fino al  termine previsto per  la presentazione.  Entro i
suddetti termini  possono essere effettuati ulteriori  trasmissioni o
invii  di supporti  a correzione  o  a completamento  di quelli  gia'
effettuati in precedenza.
  11.  Con  successivo  decreto   verranno  stabilite  le  specifiche
tecniche  e   relative  modalita'  di  attuazione   del  collegamento
telematico,  le   specifiche  tecniche  per  la   segnalazione  delle
posizioni riscontrate irregolari nonche'  le specifiche tecniche e il
modello di accompagnamento dei supporti magnetici.
  12. Il  presente decreto sara' pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 20 settembre 1997
                                                   Il Ministro: Visco