Art. 2. 1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 devono effettuare le comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni e integrazioni, il cui presupposto sorge a decorrere dal 1 gennaio 1998, direttamente in via telematica. Per il primo anno di applicazione della presente disposizione, detti soggetti possono effettuare le comunicazioni utilizzando supporti magnetici. 2. Gli altri soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art. 1, effettuano le comunicazioni di cui al comma precedente mediante collegamento telematico oppure su supporti magnetici. 3. La comunicazione telematica si considera effettuata nel giorno in cui e' trasmessa all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche. L'amministrazione finanziaria conferma in via telematica l'avvenuto ricevimento della comunicazione e tale conferma equivale al rilascio della ricevuta di cui all'art. 7, secondo comma, legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 4. L'amministrazione finanziaria effettua, sui dati inviati in via telematica, controlli formali e di congruenza; le posizioni riscontrate irregolari sono segnalate al soggetto che effettua le comunicazioni ai fini di eventuali modifiche da parte dello stesso. 5. I supporti magnetici devono essere trasmessi a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, oppure consegnati a mano, al centro informativo del Dipartimento delle entrate, via Mario Carucci, 85 - 00143 Roma. 6. Un duplicato di ogni supporto magnetico deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale. 7. Entro i termini previsti dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti che hanno trasmesso le comunicazioni utilizzando supporti magnetici devono comunque essere in grado di fornire all'amministrazione finanziaria, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte della stessa, i dati riprodotti su supporto cartaceo. 8. Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici controlli intesi a verificare la loro rispondenza alle specifiche tecniche. 9. Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino rispondenti alle specifiche tecniche, l'amministrazione finanziaria ne richiede la sostituzione. I soggetti tenuti all'invio delle comunicazioni devono consegnare all'amministrazione finanziaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti magnetici sostitutivi di quelli riscontrati non conformi. 10. La comunicazione delle operazioni eseguite nell'anno puo' essere effettuata a decorrere dal giorno in cui l'operazione e' stata eseguita e fino al termine previsto per la presentazione. Entro i suddetti termini possono essere effettuati ulteriori trasmissioni o invii di supporti a correzione o a completamento di quelli gia' effettuati in precedenza. 11. Con successivo decreto verranno stabilite le specifiche tecniche e relative modalita' di attuazione del collegamento telematico, le specifiche tecniche per la segnalazione delle posizioni riscontrate irregolari nonche' le specifiche tecniche e il modello di accompagnamento dei supporti magnetici. 12. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 1997 Il Ministro: Visco