Art. 2.
  1. La  regione Toscana effettua  l'alta sorveglianza a  mezzo delle
proprie strutture tecniche e amministrative competenti.
  2. Gli  enti attuatori dovranno predisporre  la progettazione delle
opere e pervenire  alla consegna dei lavori  entro centottanta giorni
dalla data  di pubblicazione della presente  ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, avvalendosi delle deroghe di cui
al successivo art. 5.