Art. 2. 1. La regione Toscana effettua l'alta sorveglianza a mezzo delle proprie strutture tecniche e amministrative competenti. 2. Gli enti attuatori dovranno predisporre la progettazione delle opere e pervenire alla consegna dei lavori entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 5.