Art. 3.
  1.  Per la  realizzazione degli  interventi di  cui all'art.  1, la
somma di  L. 13.200 milioni grava  sul capitolo 7615 rubrica  6 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. Le somme relative agli  interventi previsti dal programma di cui
all'art.  1 verranno  corrisposte dal  Dipartimento della  protezione
civile mediante anticipazione agli enti attuatori secondo la seguente
modulazione:
  20%  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente   ordinanza  nella   Gazzetta  Ufficiale   della  Repubblica
italiana, sulla base di apposita richiesta dell'ente attuatore;
  30%  sulla base  di apposita  richiesta dell'ente  attuatore previo
accertamento da parte della regione dell'avvenuta consegna dei lavori
e del concreto inizio dei lavori;
  40% sulla base di  apposita richiesta dell'ente attuatore corredata
della  documentazione  tecnico  contabile riscontrata  dalla  regione
dalla  quale si  evince che  e'  stato speso  l'80% delle  precedenti
anticipazioni;
  l'importo residuo  effettivamente da corrispondere, nei  limiti del
finanziamento  assentito,  verra'  liquidato su  richiesta  dell'ente
attuatore corredata da atto deliberativo, dal relativo certificato di
collaudo debitamente approvato  e da una relazione  finale del legale
rappresentante  dell'ente   attuatore,  attestante  tutte   le  spese
effettuate.