Art. 3. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, la somma di L. 13.200 milioni grava sul capitolo 7615 rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Le somme relative agli interventi previsti dal programma di cui all'art. 1 verranno corrisposte dal Dipartimento della protezione civile mediante anticipazione agli enti attuatori secondo la seguente modulazione: 20% entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base di apposita richiesta dell'ente attuatore; 30% sulla base di apposita richiesta dell'ente attuatore previo accertamento da parte della regione dell'avvenuta consegna dei lavori e del concreto inizio dei lavori; 40% sulla base di apposita richiesta dell'ente attuatore corredata della documentazione tecnico contabile riscontrata dalla regione dalla quale si evince che e' stato speso l'80% delle precedenti anticipazioni; l'importo residuo effettivamente da corrispondere, nei limiti del finanziamento assentito, verra' liquidato su richiesta dell'ente attuatore corredata da atto deliberativo, dal relativo certificato di collaudo debitamente approvato e da una relazione finale del legale rappresentante dell'ente attuatore, attestante tutte le spese effettuate.